XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2399




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Qualunque fatto doloso o colposo, attivo od omissivo che cagioni la lesione dell'interesse pubblico della collettività alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e dei singoli beni ambientali, obbliga l'autore al risarcimento del danno pubblico cagionato dalla sua azione od omissione, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge.


Art. 2.

        1. La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di danno pubblico ambientale, ferme restando la giurisdizione del giudice penale e del giudice civile in ordine alla responsabilità civile per danni arrecati da persone fisiche o giuridiche.
        2. Sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti gli amministratori, i dipendenti pubblici e chiunque cagioni un danno ambientale pubblico.
        3. Gli eredi dei responsabili di danno pubblico ambientale rispondono limitatamente all'arricchimento ed ai vantaggi loro pervenuti in conseguenza del danno pubblico prodotto dal loro dante causa.
        4. Nei casi di concorso di più azioni colpose o dolose nello stesso evento di danno pubblico ambientale, ciascuno risponde individualmente in proporzione del proprio apporto casuale ed in relazione alla gravità della propria colpa.
        5. La Corte dei conti, valutata la responsabilità di ogni convenuto, determina, se del caso in via equitativa, la somma da porre a carico di ciascuno.
        6. Le somme di cui al comma 5 sono versate in conto entrata al Ministero dell'economia e delle finanze e affluiscono in un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, destinata ad opere di tutela e di prevenzione in materia ambientale.


Art. 3.

        1. L'azione di responsabilità per danno pubblico ambientale è promossa dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.
        2. Gli enti pubblici e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, possono intervenire in giudizio. Le associazioni di protezione ambientale sono esentate dalle spese giudiziali, dalle imposte di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai processi in materia ambientale, senza limiti di valore o di competenza.
        3. Le spese di cui al comma 2 sono poste a carico dell'erario.


Art. 4.

        1. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti dispone, per i suoi accertamenti diretti, del Corpo della Guardia di finanza e può chiedere la collaborazione di agenti di polizia giudiziaria.
        2. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può chiedere copia, e se del caso ordinare il sequestro, di atti e documenti relativi alla causa, e può disporre ispezioni, esperimenti e perizie, nonché procedere alla ricognizione, agli interrogatori ed all'ascolto dei testimoni.


Art. 5.

        1. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che vengono a conoscenza di danni pubblici ambientali sono tenuti a farne immediata denunzia al pubblico ministero presso la Corte dei conti.
        2. L'autorità giudiziaria che procede per reati che hanno attinenza con la materia ambientale è tenuta a trasmettere copia della comunicazione giudiziaria al pubblico ministero presso la Corte dei conti.
        3. I magistrati ordinari ed i magistrati amministrativi e del pubblico ministero presso la Corte dei conti possono procedere d'intesa alle ispezioni, agli esperimenti, alle perizie, alla citazione ed all'ascolto di testimoni, alle ricognizioni ed agli interrogatori. In tali casi il segreto istruttorio penale vincola anche il giudice amministrativo.
        4. Tra giudizio penale e giudizio di responsabilità per danno pubblico ambientale non sussiste pregiudizialità.


Art. 6.

        1. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può chiedere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili. La sezione giurisdizionale decide con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, sentite le parti interessate. Contro il provvedimento di sequestro giudiziario è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica, alle sezioni riunite della Corte dei conti, per soli motivi di legittimità. Le sezioni riunite si pronunciano con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, sentite le parti interessate. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività del sequestro. Il sequestro giudiziario della Corte dei conti può cumularsi con il sequestro giudiziario penale.


Art. 7.

        1. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può chiedere alla competente sezione giurisdizionale della Corte stessa l'adozione dei provvedimenti urgenti di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile. In tali casi si applica la procedura di cui all'articolo 6.
        2. L'esecuzione delle ordinanze di cui al presente articolo e all'articolo 6 è demandata alle amministrazioni statali e locali competenti per materia.
        3. Per il sequestro conservativo si applicano le disposizioni dell'articolo 48 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.


Art. 8.

        1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.


Art. 9.

        1. Con la sentenza di condanna al risarcimento del danno pubblico ambientale la Corte dei conti accerta la situazione attuale di danno o di pericolo di danno e demanda all'amministrazione statale o locale competente per materia l'adozione di misure atte a far cessare la situazione di danno o di pericolo di danno, nonché l'adozione di misure idonee al recupero dei valori ambientali lesi e degli altri provvedimenti di competenza secondo le disposizioni vigenti in materia.
        2. All'onere finanziario sostenuto dalle singole amministrazioni statali o locali ai sensi del comma 1 del presente articolo, si fa fronte ai sensi dell'articolo 2, comma 6.
        3. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti vigila sulla esecuzione delle ordinanze e delle sentenze di condanna della Corte dei conti.



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