XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2399
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Qualunque fatto doloso o colposo, attivo od omissivo
che cagioni la lesione dell'interesse pubblico della
collettività alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei singoli beni ambientali, obbliga
l'autore al risarcimento del danno pubblico cagionato dalla
sua azione od omissione, ai sensi delle disposizioni di cui
alla presente legge.
Art. 2.
1. La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di danno
pubblico ambientale, ferme restando la giurisdizione del
giudice penale e del giudice civile in ordine alla
responsabilità civile per danni arrecati da persone fisiche o
giuridiche.
2. Sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti
gli amministratori, i dipendenti pubblici e chiunque cagioni
un danno ambientale pubblico.
3. Gli eredi dei responsabili di danno pubblico ambientale
rispondono limitatamente all'arricchimento ed ai vantaggi loro
pervenuti in conseguenza del danno pubblico prodotto dal loro
dante causa.
4. Nei casi di concorso di più azioni colpose o dolose
nello stesso evento di danno pubblico ambientale, ciascuno
risponde individualmente in proporzione del proprio apporto
casuale ed in relazione alla gravità della propria colpa.
5. La Corte dei conti, valutata la responsabilità di ogni
convenuto, determina, se del caso in via equitativa, la somma
da porre a carico di ciascuno.
6. Le somme di cui al comma 5 sono versate in conto
entrata al Ministero dell'economia e delle finanze e
affluiscono in un'apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, destinata ad opere di tutela e di prevenzione
in materia ambientale.
Art. 3.
1. L'azione di responsabilità per danno pubblico
ambientale è promossa dal pubblico ministero presso la Corte
dei conti.
2. Gli enti pubblici e le associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, possono
intervenire in giudizio. Le associazioni di protezione
ambientale sono esentate dalle spese giudiziali, dalle imposte
di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi
specie e natura, per gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi ai processi in materia ambientale, senza limiti di
valore o di competenza.
3. Le spese di cui al comma 2 sono poste a carico
dell'erario.
Art. 4.
1. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti
dispone, per i suoi accertamenti diretti, del Corpo della
Guardia di finanza e può chiedere la collaborazione di agenti
di polizia giudiziaria.
2. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può
chiedere copia, e se del caso ordinare il sequestro, di atti e
documenti relativi alla causa, e può disporre ispezioni,
esperimenti e perizie, nonché procedere alla ricognizione,
agli interrogatori ed all'ascolto dei testimoni.
Art. 5.
1. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico
servizio che vengono a conoscenza di danni pubblici ambientali
sono tenuti a farne immediata denunzia al pubblico ministero
presso la Corte dei conti.
2. L'autorità giudiziaria che procede per reati che hanno
attinenza con la materia ambientale è tenuta a trasmettere
copia della comunicazione giudiziaria al pubblico ministero
presso la Corte dei conti.
3. I magistrati ordinari ed i magistrati amministrativi e
del pubblico ministero presso la Corte dei conti possono
procedere d'intesa alle ispezioni, agli esperimenti, alle
perizie, alla citazione ed all'ascolto di testimoni, alle
ricognizioni ed agli interrogatori. In tali casi il segreto
istruttorio penale vincola anche il giudice amministrativo.
4. Tra giudizio penale e giudizio di responsabilità per
danno pubblico ambientale non sussiste pregiudizialità.
Art. 6.
1. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può
chiedere alla competente sezione giurisdizionale della Corte
dei conti il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili.
La sezione giurisdizionale decide con ordinanza motivata
emessa in camera di consiglio, sentite le parti interessate.
Contro il provvedimento di sequestro giudiziario è ammesso
ricorso, entro un mese dalla notifica, alle sezioni riunite
della Corte dei conti, per soli motivi di legittimità. Le
sezioni riunite si pronunciano con ordinanza motivata emessa
in camera di consiglio, sentite le parti interessate. La
proposizione del ricorso non sospende l'esecutività del
sequestro. Il sequestro giudiziario della Corte dei conti può
cumularsi con il sequestro giudiziario penale.
Art. 7.
1. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può
chiedere alla competente sezione giurisdizionale della Corte
stessa l'adozione dei provvedimenti urgenti di cui
all'articolo 700 del codice di procedura civile. In tali casi
si applica la procedura di cui all'articolo 6.
2. L'esecuzione delle ordinanze di cui al presente
articolo e all'articolo 6 è demandata alle amministrazioni
statali e locali competenti per materia.
3. Per il sequestro conservativo si applicano le
disposizioni dell'articolo 48 del regolamento di procedura per
i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
Art. 8.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di
procedura civile.
Art. 9.
1. Con la sentenza di condanna al risarcimento del danno
pubblico ambientale la Corte dei conti accerta la situazione
attuale di danno o di pericolo di danno e demanda
all'amministrazione statale o locale competente per materia
l'adozione di misure atte a far cessare la situazione di danno
o di pericolo di danno, nonché l'adozione di misure idonee al
recupero dei valori ambientali lesi e degli altri
provvedimenti di competenza secondo le disposizioni vigenti in
materia.
2. All'onere finanziario sostenuto dalle singole
amministrazioni statali o locali ai sensi del comma 1 del
presente articolo, si fa fronte ai sensi dell'articolo 2,
comma 6.
3. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti vigila
sulla esecuzione delle ordinanze e delle sentenze di condanna
della Corte dei conti.