XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2394
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281,
inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Divieto di utilizzo delle pelli e
delle pellicce ottenute da cani e gatti). - 1. E' vietato
utilizzare pelli e pellicce ottenute da cani (canis
familiaris) e gatti (felis carus) per produrre o
confezionare capi di abbigliamento, articoli di pelletteria o
qualsiasi altro prodotto. E' vietato, altresì, detenere o
commercializzare pelli, pellicce, capi di abbigliamento e
articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in
parte, dalle pelli e dalle pellicce di cane e gatto, nonché
introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di tali
specie animali per qualsiasi finalità o utilizzo.
2. La violazione dei divieti di cui al comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a
9.300 euro e il materiale sequestrato è immagazzinato e
distrutto a spese del soggetto responsabile della violazione.
E' inoltre disposta la sospensione dell'attività da un minimo
di 10 a un massimo di 30 giorni lavorativi qualora la
violazione dei divieti sia effettuata nell'esercizio di
attività commerciali. Le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative di cui al presente comma confluiscono nel fondo
di cui all'articolo 8".