XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2392
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 2 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"La maggiore età è fissata al compimento del sedicesimo
anno di età. Con la maggiore età si acquista la capacità di
compiere tutti gli atti per cui non sia stabilita un'età
diversa".
2. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età.