XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2392




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "La maggiore età è fissata al compimento del sedicesimo anno di età. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per cui non sia stabilita un'età diversa".

        2. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.



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