XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2386
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono istituite in Verona una sezione distaccata della
corte di appello ed una sezione distaccata della corte
d'assise di appello di Venezia, con giurisdizione sul
territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei
tribunali di Verona, Vicenza, Bassano del Grappa e Rovigo.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a
stabilire, con proprio decreto, le piante organiche degli
uffici giudiziari di cui all'articolo 1, determinando la
consistenza del personale necessario al funzionamento,
ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici e
stabilendo la data di inizio del funzionamento dei medesimi
uffici giudiziari, che devono comunque essere attivati entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3.
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici
giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali
pendenti davanti la corte di appello e alla corte d'assise di
appello di Venezia rientranti, ai sensi della presente legge,
nella competenza per territorio, rispettivamente, della
sezione distaccata della corte di appello e della corte
d'assise di appello di Venezia con sede in Verona, sono
devoluti alla cognizione di tali uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352
del codice di procedura civile, ai procedimenti penali, nei
quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le
parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in
corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici
giudiziari di cui all'articolo 1, stabilita ai sensi
dell'articolo 2.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.