XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2386




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono istituite in Verona una sezione distaccata della corte di appello ed una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Venezia, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Verona, Vicenza, Bassano del Grappa e Rovigo.


Art. 2.

        1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici e stabilendo la data di inizio del funzionamento dei medesimi uffici giudiziari, che devono comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti la corte di appello e alla corte d'assise di appello di Venezia rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata della corte di appello e della corte d'assise di appello di Venezia con sede in Verona, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali, nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, stabilita ai sensi dell'articolo 2.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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