XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2384
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DI PUBBLICA
SICUREZZA
Art. 1.
(Funzionari di pubblica sicurezza).
1. La carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è
unitaria in ragione della specificità e della rilevanza delle
funzioni di autorità di pubblica sicurezza nelle sue
esplicazioni relative alla funzione di autorità di pubblica
sicurezza ed alle potestà autorizzative di polizia connesse,
al mantenimento generale dell'ordine pubblico e alla attività
di prevenzione dei reati, al coordinamento tecnico dell'ordine
pubblico e delle Forze di polizia per il raggiungimento delle
suddette finalità, nonché ai compiti di polizia giudiziaria e
di alta direzione degli uffici dell'amministrazione della
pubblica sicurezza e della Polizia di Stato. Al fine di
garantire un adeguato svolgimento delle funzioni di attuazione
della politica della sicurezza e di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica affidati alla carriera dei funzionari di
pubblica sicurezza, l'ordinamento della stessa è regolato
dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle
disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e nella legge 1^ aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni.
2. Il personale della carriera dei funzionari di pubblica
sicurezza esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli
ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, le
funzioni di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
Al medesimo periodo, nel rispetto dello status civile,
può essere richiesto l'uso dell'uniforme, dotata di foggia e
di specifici distintivi di ruolo diversi da quelli previsti
per il restante personale di pubblica sicurezza, solo quando
prestino servizio presso gli uffici della polizia stradale, i
reparti mobili, gli istituti d'istruzione e gli altri reparti
operativi che richiedano un equipaggiamento particolare.
3. Ai fini dell'equiparazione, nell'ambito degli uffici e
delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministro dell'interno, tra i funzionari di cui
al presente articolo e il personale delle altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di
corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o,
quando non vi sia corrispondenza, il personale preposto a
uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei
titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento, si
applicano le norme vigenti in materia.
Art. 2.
(Qualifiche della carriera dei funzionari
di pubblica sicurezza).
1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento
dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera dei
funzionari di pubblica sicurezza si articola nelle qualifiche
di questore, vice questore e vice questore aggiunto, alle
quali, in conformità alla carriera prefettizia, corrisponde
l'esercizio delle funzioni indicate nella Tabella A allegata
alla presente legge. Sono fatte salve le norme vigenti per
l'inquadramento da dirigente generale a prefetto.
2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera di
cui all'articolo 4 è attribuita, per il periodo di frequenza
del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la
qualifica di vice questore uditore.
3. La dotazione organica dei funzionari di pubblica
sicurezza è stabilita con distinti decreti del Ministro
dell'interno, prevedendo l'attribuzione della qualifica di
questore per le funzioni di questore svolte nei capoluoghi di
regione.
Art. 3.
(Espletamento delle attività di studio,
di consulenza e di ricerca).
1. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 1,
comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989,
n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, i funzionari con la qualifica di
questore e di vice questore che si avvalgono di tale facoltà
possono essere destinati, nel limite di un contingente di
venti unità e per l'intera durata della permanenza in
servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza
e di ricerca, nonché di attività valutative, comprese quelle
di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse
per l'Amministrazione dell'interno.
2. Con il procedimento negoziale di cui al capo II è
stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai
funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni
esercitate.
Art. 4.
(Accesso alla carriera).
1. Alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza si
accede dalla qualifica iniziale esclusivamente mediante
pubblico concorso.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di
laurea specialistica. Con regolamento da adottare con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono indicati la classe di
appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico e
sociologico per il conseguimento della laurea specialistica
prescritta per l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di
laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati ai sensi
dell'ordinamento didattico vigente prima della data di entrata
in vigore delle legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni. Con lo stesso regolamento sono, altresì,
stabilite le forme di preselezione per la partecipazione al
concorso, le prove d'esame, scritte e orali, prevedendo un
numero di prove scritte non inferiore a quattro, le modalità
di svolgimento del concorso, di composizione della commissione
giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono
individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di
dottorato di ricerca valutabili ai fini della formazione della
graduatoria.
3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la
cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita
dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle
qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nel concorso il 10 per cento dei posti è riservato al
personale appartenente al ruolo dei commissari di cui al capo
III, in possesso di una delle lauree indicate dal decreto del
Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con almeno due anni
di effettivo servizio nel ruolo. I posti riservati non
utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli
idonei.
5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il
personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato di cui
al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, è inquadrato nella carriera dei
funzionari di pubblica sicurezza con le seguenti modalità:
a) i dirigenti generali e i dirigenti generali di
livello B sono inquadrati nella qualifica di questore;
b) i dirigenti superiori ed i dirigenti con otto
anni di servizio sono inquadrati nella qualifica di
vicequestore;
c) i restanti dirigenti, i vice questori aggiunti
ed i commissari capi sono inquadrati nella qualifica di vice
questore aggiunto.
6. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 5
sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di
provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di
ruolo.
7. Il personale di cui al comma 5, lettera c),
conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore,
l'anzianità maturata.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano,
altresì, ai funzionari dirigenti e direttivi dei ruoli tecnici
e medici della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Formazione iniziale).
1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di
formazione iniziale della carriera di funzionario di pubblica
sicurezza, della durata di due anni, articolato in periodi
alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio
operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del
primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di
prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di
inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione
in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del biennio di formazione iniziale il
funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una
questura ovvero ad altro ufficio che comporti lo svolgimento
di funzioni attribuite al ruolo. Nell'ambito delle sedi di
servizio indicate dall'amministrazione ai fini della
copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla
scelta manifestata dal soggetto interessato secondo l'ordine
di ruolo determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo
di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere
inferiore a due anni.
Art. 6.
(Attività formative).
1. La formazione del personale della carriera di
funzionario di pubblica sicurezza è assicurata durante lo
svolgimento dell'intera carriera. Oltre al corso di formazione
iniziale di cui all'articolo 5, sono effettuati a cura
dell'Istituto superiore di polizia:
a) il corso di accesso alla qualifica di vice
questore;
b) i corsi di formazione permanente su
tematiche di interesse dell'amministrazione che devono essere
frequentati dai dirigenti almeno una volta l'anno.
2. L'amministrazione promuove, altresì, lo svolgimento di
percorsi di formazione presso altre scuole delle
amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e
privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed
istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni
internazionali.
Art. 7.
(Progressione in carriera).
1. Il passaggio alla qualifica di vice questore avviene,
con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla
quale sono ammessi i vice questori aggiunti con almeno nove
anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in
carriera che, avendo svolto un tirocinio operativo di nove
mesi presso le strutture centrali dell'Amministrazione
dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di
cui all'articolo 5, hanno prestato servizio presso uffici e
reparti della medesima Amministrazione per un periodo
complessivamente non inferiore a tre anni.
Art. 8.
(Valutazione comparativa).
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e soggetto a revisione con cadenza triennale, sono
dettate le disposizioni relative al procedimento di
valutazione comparativa di cui all'articolo 7, e alla
individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse
a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire
alle stesse. Con lo stesso decreto sono definite le modalità
per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da
parte dei funzionari interessati, delle determinazioni assunte
dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 2.
2. Ai fini della valutazione comparativa del personale, il
consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, su
proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, determina, con cadenza triennale, i
criteri per l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie di
merito e dei titoli di servizio in modo da garantire la
massima obiettività nella valutazione, il periodo temporale di
riferimento per la valutabilità degli stessi, nonché il
coefficiente minimo di idoneità alla promozione che comunque
non può essere fissato in misura inferiore alla metà del
punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie
dei titoli. Nella determinazione dei criteri il consiglio di
amministrazione si avvale della collaborazione di un esperto
in tecniche di valutazione del personale, nominato dal
Ministro dell'interno su proposta del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei
tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare
della sospensione dalla qualifica o, nella valutazione annuale
di cui all'articolo 16, un punteggio inferiore a sessanta su
cento.
4. La commissione per la progressione in carriera prevista
dall'articolo 17 formula al consiglio di amministrazione di
cui all'articolo 18, sulla base dei criteri determinati ai
sensi del comma 2 del presente articolo, la proposta di
graduatoria di merito relativa ai dirigenti ammessi alla
valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le
promozioni o ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le
decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla
commissione.
Art. 9.
(Nomina a questore).
1. La nomina a questore è conferita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di
organico.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro
dell'interno istituisce, con proprio decreto, su designazione
del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, una
commissione consultiva composta da cinque membri di cui due,
oltre al Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, scelti tra i direttori centrali e due tra
i questori titolari di uno degli uffici di questura nelle sedi
capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con
il decreto di istituzione è, altresì, individuato il
componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni
di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno
titolare dell'incarico di direttore centrale e l'altro
titolare di una questura nelle sedi capoluogo di regione
identificate come aree metropolitane.
3. La commissione consultiva individua, sulla base della
valutazione annuale di cui all'articolo 16, delle esperienze
professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella
carriera, i funzionari aventi la qualifica di vice questore
ritenuti idonei alla nomina a questore, nella misura non
inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I
soggetti selezionati sono indicati, secondo l'ordine
alfabetico, in un apposito elenco suscettibile di
aggiornamento.
4. Il Ministro dell'interno, all'atto della proposta dei
candidati alla nomina a questore al Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi del comma 1, è tenuto a scegliere fra i
funzionari indicati dalla commissione.
Art. 10.
(Individuazione dei posti di funzione).
1. I posti di funzione da conferire ai vice questori e ai
vice questori aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono
individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza. Negli uffici individuati ai
sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del
titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da
un altro funzionario della carriera di pubblica sicurezza.
2. In relazione ai sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale,
si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica
rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso
comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici
dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 11.
(Criteri generali di conferimento degli
incarichi e rotazione).
1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo
conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità
professionali del funzionario incaricato.
2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un
periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni,
prorogabile per una volta per un periodo non superiore a
cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di
servizio.
3. Per i funzionari con qualifica di vice questore e di
vice questore aggiunto, i responsabili delle direzioni
centrali di primo livello e i questori in sede predispongono
annualmente un piano di rotazione degli incarichi di funzione,
tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità dei
servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi
nonché della vacanza dei posti di funzione è data
comunicazione alla competente direzione centrale del
personale.
4. Nel conferimento degli incarichi ai vice questori e ai
vice questori aggiunti si tiene conto dell'esigenza di
garantire un adeguato percorso professionale attraverso
l'espletamento di almeno due incarichi inerenti alla qualifica
nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.
Art. 12.
(Conferimento dei posti di funzione).
1. Gli incarichi di questore in sede o di ufficio di
livello equivalente, sono conferiti ai questori con decreto
del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza. Restano ferme
le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il
comando ed il collocamento fuori ruolo.
2. I vice questori e i vice questori aggiunti sono
destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione
individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonché, ferma
restando la possibilità del conferimento di incarichi
commissariali, all'espletamento di incarichi speciali
conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro competente in relazione alla natura
dell'incarico, di intesa con il Ministro dell'interno.
3. Gli incarichi dei posti di funzione sono conferiti ai
vice questori e ai vice questori aggiunti, nell'ambito delle
direzioni centrali e degli uffici equiparati, dal capo della
direzione o dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli
uffici territoriali, dal questore in sede.
4. Gli incarichi di vice questore vicario e di capo di
gabinetto delle questure e gli incarichi di diretta
collaborazione con i direttori centrali individuati con
decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal questore
o dal capo della direzione all'atto dell'assunzione delle
relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si
provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi
incarichi di posti di funzione.
Art. 13.
(Assegnazione dei funzionari
di pubblica sicurezza).
1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento
degli incarichi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la
destinazione dei vice questori e dei vice questori aggiunti
alle diverse strutture centrali di primo livello ed alle
questure è disposta, nell'ambito delle risorse
complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le
modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle
qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di
consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad
assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale
dell'amministrazione.
Art. 14.
(Attribuzioni dei funzionari
di pubblica sicurezza).
1. I funzionari della carriera di pubblica sicurezza con
qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto, nello
svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella
Tabella A allegata alla presente legge, adottano i
provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli
uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il
massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i
provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei
servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono
preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati; formulano
proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla
competenza del titolare della struttura riferiti alle citate
aree funzionali; esercitano compiti di direzione, indirizzo e
coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste
alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da
disposizioni legislative e regolamentari o per delega del
titolare della struttura, gli organi collegiali di
coordinamento delle Forze di polizia, nonché partecipano a
commissioni e a gruppi di studio istituiti nell'ambito degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno per lo
sviluppo di strategie di contrasto preventivo della
criminalità, di controllo del territorio, di organizzazione e
dislocazione degli uffici di polizia e per lo studio e lo
sviluppo delle tecniche per il mantenimento dell'ordine
pubblico; rappresentano l'amministrazione in giudizio.
2. Spetta in ogni caso ai direttori centrali, ai titolari
di uffici centrali di livello dirigenziale generale, ai
titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo
di direzione politica e ai titolari delle questure la potestà
di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per
l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle
loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e
di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave
ritardo, in conformità alle disposizioni in materia stabilite
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 15.
(Mobilità interna).
1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite
forme d'incentivazione della mobilità a livello regionale e
nazionale, correlate alla attivazione di facilitazioni
abitative sulla base di convenzioni stipulate
dall'Amministrazione dell'interno con enti pubblici e soggetti
privati.
Art. 16.
(Valutazione annuale dei funzionari
di pubblica sicurezza).
1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari con la
qualifica di vice questore e di vice questore aggiunto
presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i
criteri per la relativa compilazione sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito
il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, tenuto
conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia
della verifica dei risultati conseguiti ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
limitatamente ai vice questori aggiunti, della progressione in
carriera.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dai
funzionari di cui al medesimo comma, in rapporto alla
struttura di rispettiva appartenenza, al questore, al
direttore centrale o al direttore dell'ufficio di livello
equivalente.
Art. 17.
(Commissione per la progressione
in carriera).
1. Ai fini della valutazione annuale di cui all'articolo
16 e della progressione in carriera di cui all'articolo 7, con
decreto del Ministro dell'interno è istituita una commissione
presieduta dal direttore centrale del personale, e composta da
tre questori, due in servizio presso le direzioni centrali ed
uno titolare di una delle questure delle sedi capoluogo di
regione identificate come aree metropolitane, scelti secondo
il criterio della rotazione. In caso di parità di voti della
commissione prevale il voto del presidente.
Art. 18.
(Consiglio di amministrazione).
1. Per la trattazione degli affari relativi al personale
della carriera di funzionario di pubblica sicurezza, il
consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 146 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è integrato
dai questori titolari pro tempore di tre uffici
territoriali, rispettivamente dell'Italia settentrionale,
centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro
dell'interno è stabilito il criterio di rotazione biennale,
nei citati ambiti territoriali, delle questure, i cui titolari
assumono le funzioni di componenti del consiglio di
amministrazione.
Art. 19.
(Trattamento economico).
1. Il trattamento economico omnicomprensivo dei funzionari
di pubblica sicurezza si articola in una componente
stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate,
la prima, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi
ed alle responsabilità esercitate, la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera
tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri
d'ufficio, attribuite al funzionario in relazione alla
qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale, in relazione alla
specificità e all'unitarietà di ruolo della carriera,
assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili,
sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico,
secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati
alla figura apicale.
Art. 20.
(Retribuzione di posizione).
1. La componente del trattamento economico, correlata alle
posizioni funzionali ricoperte nonché agli incarichi ed alle
responsabilità esercitati, è attribuita a tutto il personale
della carriera di funzionario di pubblica sicurezza. Con
decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione
delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli
di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La
determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione
delle disposizioni stabilite dal citato decreto, è effettuata
attraverso il procedimento negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della retribuzione
di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le
sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed
organizzative nelle quali il servizio è svolto.
Art. 21.
(Retribuzione di risultato).
1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati
conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili
rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i
parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto
della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del
lavoro svolto. La valutazione dei risultati conseguiti dai
singoli funzionari, al fine della determinazione della
relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le
modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i questori dal Ministro dell'interno;
b) per i dirigenti preposti agli uffici
individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dal Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. E' altresì, stabilita in sede negoziale una
retribuzione aggiuntiva relativa alla responsabilità di
servizi di ordine pubblico; tale retribuzione deve essere
correlata alla delicatezza del servizio, tenuto conto della
sua tipologia, ed alla consistenza numerica degli uomini delle
Forze dell'ordine impiegati.
3. Un ulteriore trattamento aggiuntivo è previsto per la
presidenza o la partecipazione a commissioni interne quali
quelle disciplinari e tecniche ovvero per tutti gli incarichi
affidati al singolo funzionario dal capo dell'ufficio che
esulano dalla ordinaria attività dell'ufficio nell'ambito del
quale lo stesso presta servizio, quali gli incarichi di
docenza per l'aggiornamento e l'addestramento del
personale.
Art. 22.
(Copertura assicurativa del rischio
di responsabilità civile).
1. L'Amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi
dei funzionari di pubblica sicurezza la copertura assicurativa
del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio
delle funzioni di autorità di pubblica sicurezza e dei compiti
propri della carriera nonché all'espletamento dei diversi
incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati della
provvisoria amministrazione degli enti locali è assicurata la
difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 23.
(Verifica dei risultati).
1. La verifica dei risultati conseguiti dai funzionari di
pubblica sicurezza nell'espletamento degli incarichi di
funzione conferiti ai sensi dell'articolo 11 della presente
legge, viene effettuata sulla base delle modalità e delle
garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo
della verifica comporta la revoca dell'incarico ricoperto e la
destinazione ad altro incarico. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 12.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, il funzionario, previa contestazione e valutazione
degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine
assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso,
con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un
periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso
funzionario compete esclusivamente il trattamento economico
stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il
provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di
un comitato di garanti presieduto da un magistrato
amministrativo o contabile e composto dal direttore centrale
del personale o da un suo delegato.
Capo II
ACCORDO NEGOZIALE
Art. 24.
(Ambito di applicazione).
1. Il presente capo disciplina il procedimento per la
definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto
di impiego del personale della carriera dei funzionari di
pubblica sicurezza.
2. L'accordo negoziale stipulato ai sensi del comma 1, da
attuare secondo le modalità e per le materie indicate dal
presente capo, è recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
3. L'accordo negoziale recepito con il decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 2 ha durata
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli
aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto
dal vigente accordo negoziale e conserva efficacia fino alla
data di entrata in vigore del successivo accordo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico
impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri
alla contrattazione collettiva e si verte su materie diverse
da quelle indicate nell'articolo 26 e non disciplinate per il
personale della carriera di questore da specifiche
disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 25.
(Delegazioni negoziali).
1. L'accordo negoziale è stipulato tra una delegazione di
parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e
delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale
dei funzionari di pubblica sicurezza individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri
generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti
per il pubblico impiego.
Art. 26.
(Materie di negoziazione).
1. Formano oggetto dell'accordo negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, secondo parametri appositamente definiti in sede
negoziale che ne assicurino, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati,
rapportati alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilità;
e) l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali;
h) l'individuazione di misure idonee a favorire la
mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i
funzionari non assegnatari di alloggi da parte
dell'Amministrazione dell'interno.
2. L'ipotesi di accordo negoziale può prevedere, in caso
di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi
retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di
inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite
per il pubblico impiego.
Art. 27.
(Procedura di negoziazione).
1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei
termini di cui all'articolo 24, comma 3. Le trattative si
svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 25 si concludono
con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale,
verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento
della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 25,
che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il 51 per cento del dato associativo
complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali
rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale.
4. L'ipotesi di accordo negoziale è corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi
unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché
la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria
complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di
accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente, anche a carico di esercizi finanziari
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nella legge finanziaria.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale, verificate
le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3 del presente articolo, approva l'ipotesi di
accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della
Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; il
prescritto parere del Consiglio di Stato non è vincolante. Nel
caso in cui l'accordo non sia definito entro tre mesi
dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei
modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie
indicate dal medesimo decreto, possono essere conclusi accordi
negoziali decentrati a livello centrale e periferico che,
senza comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio
dello Stato individuano esclusivamente i criteri applicativi
delle disposizioni del citato decreto. Gli accordi negoziali
decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte
pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e
periferici individuati dall'Amministrazione dell'interno entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una
delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma
1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati,
resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.
Art. 28.
(Soluzione di questioni interpretative).
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 27, comma 5, insorgano contrasti interpretativi
di rilevanza generale per il personale interessato, le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al
medesimo articolo 27, comma 1, possono formulare
all'Amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame
della questione controversa, con la specifica e puntuale
indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si
basa la contestazione. Di ciascun contrasto interpretativo di
rilevanza generale è data comunicazione alle altre
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.
2. L'Amministrazione dell'interno, nel mese successivo
alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le
organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame della
controversia. L'esame non determina interruzione delle
attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi
nel termine di un mese dal primo incontro, decorso il quale il
Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Capo III
RUOLO DEI COMMISSARI DELLA
POLIZIA DI STATO
Art. 29.
(Ruolo dei commissari
della Polizia di Stato).
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modificazioni, il ruolo direttivo speciale
istituito e disciplinato dal capo II del titolo I del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni, assume la denominazione di ruolo dei commissari
della Polizia di Stato e, in conformità a quanto disposto per
l'area collaboratori del pubblico impiego, Area C, si articola
nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario: qualifica C1;
b) commissario; qualifica C1 super;
c) commissario capo; qualifica C2;
d) commissario coordinatore; qualifica C3.
2. L'accesso al ruolo dei commissari di cui al comma 1, la
dotazione organica, il corso di formazione, l'avanzamento in
carriera, il collocamento a riposo, il collocamento in
disponibilità sono disciplinati ai sensi del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni.
3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari, che
riveste la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, sono attribuite le relative funzioni
nell'ambito delle direttive e degli obiettivi fissati dai
funzionari della pubblica sicurezza dei quali sono i diretti
collaboratori. Agli stessi sono attribuiti i compiti connessi
alla responsabilità di più unità organiche nell'ambito
dell'ufficio o del reparto cui sono addetti nonché la
responsabilità di uffici o reparti non riservati al ruolo dei
funzionari di pubblica sicurezza, con piena responsabilità per
le direttive impartite ed i risultati conseguiti. Ai medesimi
può essere richiesto l'uso dell'uniforme, dotata di specifici
distintivi di ruolo, quando prestino servizio presso gli
uffici della polizia stradale, i reparti mobili e gli istituti
d'istruzione.
4. I vice commissari e i commissari espletano le funzioni
di cui al comma 3 in collaborazione con i commissari capi e
con i commissari coordinatori preposti agli uffici o reparti
cui sono addetti.
5. Gli appartenenti ai ruolo dei commissari, maggiormente
qualificati per aver prestato a lungo servizio in specifiche
attività con comprovati risultati, provvedono in relazione
alla professionalità posseduta all'addestramento ed
all'aggiornamento del personale dipendente secondo programmi
stabiliti in sede di contrattazione con le organizzazioni
sindacali rappresentative, percependo un trattamento economico
aggiuntivo per tale attività. La misura del trattamento deve
essere conforme a quella fissata per i funzionari di pubblica
sicurezza in relazione alla qualifica posseduta ed il
trattamento stesso deve essere determinato con i medesimi
provvedimenti che stabiliscono i compensi per la
responsabilità, il comando e la direzione di uffici o reparti
o loro articolazioni.
6. Per il personale appartenente al ruolo dei commissari
continua ad applicarsi la disciplina della negoziazione in
vigore per il restante personale della polizia di Stato di cui
all'articolo 95 della legge 1^ aprile 1981, n. 121. Ad esso si
estendono gli istituti previsti per i funzionari di pubblica
sicurezza in quanto compatibili con lo status giuridico
e le funzioni svolte.
Art. 30.
(Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono
inquadrati nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato
anche in soprannumero riassorbibile, gli appartenenti al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato, prima della data di
entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
197, e successive modificazioni, con una dotazione organica
comprensiva degli ispettori di cui alla legge 1^ aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni, in possesso del prescritto
titolo di studio.
2. L'inquadramento di cui al comma 1, tiene conto delle
anzianità maturate, alla data di cui al medesimo comma 1, nel
ruolo degli ispettori secondo criteri improntati alla
salvaguardia della professionalità acquisita ed è attuato con
le seguenti modalità:
a) qualifica di commissario capo superiore: coloro
i quali hanno maturato almeno quindici anni di effettivo
servizio nel ruolo degli ispettori;
b) qualifica di commissario capo: coloro i quali
hanno maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel
ruolo degli ispettori;
c) qualifica di commissario: coloro i quali hanno
maturato almeno sei anni di effettivo servizio nel ruolo degli
ispettori;
d) qualifica di vice commissario: coloro i quali
hanno maturato meno di sei anni di effettivo servizio nel
ruolo degli ispettori;
e) qualifica apicale del ruolo direttivo: coloro
che, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
scienze politiche, hanno maturato almeno quindici anni di
effettivo servizio nel ruolo degli ispettori.
3. Per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di
Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e
successive modificazioni, relative al concorso ed alla
frequenza di corsi previsti per i ruoli non direttivi per
l'accesso al ruolo direttivo speciale, stabilendo altresì,
analoga riserva di posti per l'accesso al ruolo
dall'esterno.
Art. 31.
(Trasferimento dei dirigenti e dei direttivi della Polizia
di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
nella carriera prefettizia).
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, coloro che,
alla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 2000, n.
78, appartenevano ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della
Polizia di Stato possono chiedere, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento
nella carriera prefettizia.
2. Il trasferimento è consentito nei limiti delle vacanze
organiche del personale della carriera prefettizia
considerando, a tale fine, anche l'incremento previsto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139.
3. L'inquadramento nei ruoli della carriera prefettizia è
effettuato, al fine di non pregiudicare la successiva
applicazione al personale della Polizia di Stato dell'articolo
34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, tenendo
conto della corrispondenza tra le qualifiche attualmente
possedute dal personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato con quelle ricoperte dal personale prefettizio alla data
del 18 maggio 2000.
Art. 32.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle presente
legge si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalla
predisposizione, a cura del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, di un apposito programma
di riduzione dei posti previsti nelle tabelle organiche dei
funzionari appartenenti alla carriera di pubblica sicurezza e
di commissari della Polizia di Stato.
Tabella A
(articolo 1, comma 2)
... (omissis) ...