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1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a
ratificare i seguenti
Protocolli di attuazione
della Convenzione
internazionale per la
protezione delle Alpi, con
annessi, fatta a Salisburgo
il 7 novembre 1991: |
Identico. |
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a) "Protocollo
nell'ambito delle foreste
montane", fatto a Brdo il 27
febbraio 1996; b) "Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile", fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994; c) "Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie", fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000; d) "Protocollo nell'ambito della difesa del suolo", fatto a Bled il 16 ottobre 1998; e) "Protocollo nell'ambito dell'energia", fatto a Bled il 16 ottobre 1998; f) "Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati", fatto a Chambèry il 20 dicembre 1994; g) "Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato", fatto a Chambèry il 20 dicembre 1994; h) "Protocollo nell'ambito del turismo", fatto a Bled il 16 ottobre 1998; i) "Protocollo nell'ambito dei trasporti", fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. 2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere |
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dalla data della loro
entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto
dal capitolo V dei Protocolli
di cui alle lettere a),
b), d), e),
f), g), h),
i) e dall'articolo 16
del Protocollo di cui alla
lettera c). 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della
presente legge, valutato in
euro 462.765 annui a
decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. |
Identico. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
Frontespizio |
Pareri |