XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2380
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
1. E' istituita, per la durata di due anni, ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di munizioni
all'uranio impoverito sul territorio nazionale e nei Balcani
da parte delle Forze armate italiane o da parte di Forze
armate alleate nei poligoni di tiro di addestramento siti nel
territorio nazionale o in zone dei Balcani in cui hanno
prestato o prestano servizio componenti di Forze armate
italiane, con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce su tutti gli
aspetti medico-scientifici dei casi emersi e venuti
all'attenzione in questi ultimi anni di patologie tumorali nel
personale delle Forze armate e nei cittadini che vivono in
zone vicine a strutture militari di esercitazione, verificando
se esista una correlazione con il munizionamento impiegato in
tali aree, ovvero se siano identificabili cause diverse
all'origine di tali patologie tumorali;
b) accertare se è reale il rischio di
contaminazione nell'area dove operano i militari italiani
assegnati alla Forza di pace per il Kosovo operante sotto il
controllo dell'ONU, denominata "KFOR", e, in caso affermativo,
individuare le precauzioni eventualmente adottate dal
Ministero della difesa alla loro partenza, nel corso delle
operazioni ed al loro rientro in patria;
c) realizzare un accurato monitoraggio nel tempo,
sia per quanto riguarda eventuali nuovi casi di patologie di
cui alla lettera a), sia per controlli da effettuare
sulle popolazioni e sul personale delle Forze armate ritenuti
a rischio;
d) verificare l'attuazione delle normative vigenti
in materia e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti
pubblici e privati destinatari delle stesse;
e) verificare i comportamenti della pubblica
amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la
congruità degli atti compiuti e la loro coerenza con la
normativa vigente in materia.
2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con
singole relazioni su specifiche componenti dell'inchiesta o
con relazioni generali, e ogniqualvolta ne ravvisi la
necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci
deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in
proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il
presidente, un vicepresidente e due segretari.
Art. 3.
(Acquisizione di testimonianze, atti e
documenti).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti
e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,
anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la
Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza.
3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile
alla Commissione il segreto di Stato.
4. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è
stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. La Commissione può inoltre avvalersi della consulenza
di figure professionali riconosciute, in ambito nazionale ed
internazionale, di provata esperienza nello studio degli
effetti dell'esposizione dell'uomo all'uranio impoverito.
6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.