XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2380




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

        1. E' istituita, per la durata di due anni, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito sul territorio nazionale e nei Balcani da parte delle Forze armate italiane o da parte di Forze armate alleate nei poligoni di tiro di addestramento siti nel territorio nazionale o in zone dei Balcani in cui hanno prestato o prestano servizio componenti di Forze armate italiane, con il compito di:

                a) svolgere indagini atte a fare luce su tutti gli aspetti medico-scientifici dei casi emersi e venuti all'attenzione in questi ultimi anni di patologie tumorali nel personale delle Forze armate e nei cittadini che vivono in zone vicine a strutture militari di esercitazione, verificando se esista una correlazione con il munizionamento impiegato in tali aree, ovvero se siano identificabili cause diverse all'origine di tali patologie tumorali;

                b) accertare se è reale il rischio di contaminazione nell'area dove operano i militari italiani assegnati alla Forza di pace per il Kosovo operante sotto il controllo dell'ONU, denominata "KFOR", e, in caso affermativo, individuare le precauzioni eventualmente adottate dal Ministero della difesa alla loro partenza, nel corso delle operazioni ed al loro rientro in patria;

                c) realizzare un accurato monitoraggio nel tempo, sia per quanto riguarda eventuali nuovi casi di patologie di cui alla lettera a), sia per controlli da effettuare sulle popolazioni e sul personale delle Forze armate ritenuti a rischio;

                d) verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
                e) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti compiuti e la loro coerenza con la normativa vigente in materia.

        2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni su specifiche componenti dell'inchiesta o con relazioni generali, e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.


Art. 2.

(Composizione della Commissione)

        1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
        2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e due segretari.


Art. 3.

(Acquisizione di testimonianze, atti e
documenti).

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
        3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
        4. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 4.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 5.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        5. La Commissione può inoltre avvalersi della consulenza di figure professionali riconosciute, in ambito nazionale ed internazionale, di provata esperienza nello studio degli effetti dell'esposizione dell'uomo all'uranio impoverito.
        6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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