XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2371




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, come modificato dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1999, n. 365, è sostituito dal seguente:

            "Le salme dei caduti di tutte le guerre e di tutti i conflitti armati che abbiano coinvolto le Forze armate italiane, ancorché definitivamente sistemate a cura del Commissario generale, possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati".



Frontespizio Relazione