XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2371
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
1951, n. 204, come modificato dall'articolo 1 della legge 14
ottobre 1999, n. 365, è sostituito dal seguente:
"Le salme dei caduti di tutte le guerre e di tutti i
conflitti armati che abbiano coinvolto le Forze armate
italiane, ancorché definitivamente sistemate a cura del
Commissario generale, possono essere concesse ai congiunti su
richiesta ed a spese degli interessati".