XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2368




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli enti pubblici non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, e le università degli studi sono tenuti a stabilire con proprie disposizioni i criteri per il conferimento di consulenze o di incarichi professionali a persone fisiche o a società.
        2. Gli enti indicati al comma 1 sono, altresì, tenuti ad allegare ai conti consuntivi annuali l'elenco nominativo delle consulenze e degli incarichi professionali conferiti nel corso dell'esercizio al quale i suddetti conti consuntivi si riferiscono, con la specificazione dei relativi compensi.
        3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 128 è sostituito dal seguente:

        "ˆâ1128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni dei commi 123, 124, 125, 126, 127 e 131 il Dipartimento medesimo può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei servizi ispettivi dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze e, limitatamente alla lotta all'evasione fiscale, del Corpo della guardia di finanza".

        4. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, ad assicurare un'idonea diffusione dei dati contenuti negli elenchi alla cui comunicazione sono tenute, ai sensi del comma 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche indicate nel comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

        1. Le società di capitali a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ad allegare al bilancio l'elenco nominativo delle consulenze e degli incarichi professionali conferiti nel corso dell'esercizio, con la specificazione dei relativi compensi. I dati contenuti in tale elenco sono allegati, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, al bilancio pubblicato ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.


Art. 3.

        1. Gli elenchi dei consulenti e dei titolari di incarichi professionali di cui all'articolo 1 possono essere consultati, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, con le forme e le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



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