XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2368
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli enti pubblici non territoriali, compresi gli enti
pubblici economici, e le università degli studi sono tenuti a
stabilire con proprie disposizioni i criteri per il
conferimento di consulenze o di incarichi professionali a
persone fisiche o a società.
2. Gli enti indicati al comma 1 sono, altresì, tenuti ad
allegare ai conti consuntivi annuali l'elenco nominativo delle
consulenze e degli incarichi professionali conferiti nel corso
dell'esercizio al quale i suddetti conti consuntivi si
riferiscono, con la specificazione dei relativi compensi.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
comma 128 è sostituito dal seguente:
"ˆâ1128. L'osservanza delle disposizioni dei
commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione
pubblica. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni dei commi
123, 124, 125, 126, 127 e 131 il Dipartimento medesimo può
avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, dei servizi ispettivi dell'Amministrazione
dell'economia e delle finanze e, limitatamente alla lotta
all'evasione fiscale, del Corpo della guardia di finanza".
4. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede, nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, ad assicurare un'idonea diffusione dei dati
contenuti negli elenchi alla cui comunicazione sono tenute, ai
sensi del comma 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche indicate nel
comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.
Art. 2.
1. Le società di capitali a prevalente partecipazione
pubblica sono tenute ad allegare al bilancio l'elenco
nominativo delle consulenze e degli incarichi professionali
conferiti nel corso dell'esercizio, con la specificazione dei
relativi compensi. I dati contenuti in tale elenco sono
allegati, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, al bilancio pubblicato ai sensi
dell'articolo 2435 del codice civile.
Art. 3.
1. Gli elenchi dei consulenti e dei titolari di incarichi
professionali di cui all'articolo 1 possono essere consultati,
a richiesta di chiunque ne abbia interesse, con le forme e le
modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.