XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2360




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione della psicomotricità).

        1. La psicomotricità consiste in un intervento a mediazione corporea che si rivolge alla persona nella sua globalità psico-corporea, strutturale e funzionale il cui vissuto complessivo svolge un ruolo di fondazione della vita della persona negli aspetti fisiologico, psicologico e socio-relazionale. Tale intervento, effettuato nell'ambito della prevenzione, della educazione e della presa in carico del disagio psico-corporeo comunque espresso nelle diverse età e situazioni di vita, si propone di armonizzare, mantenere o ristabilire l'identità psicomotoria dell'individuo mediante l'azione e il movimento in un contesto relazionale.


Art. 2.

(Aree di competenza dello psicomotricista).

        1. Lo psicomotricista opera nell'area socio-sanitaria ed è il professionista del linguaggio corporeo abilitato alla presa in carico psicomotoria nelle sue diverse forme ed espressioni. Il suo intervento, a seguito di diagnosi specialistica, consiste nelle seguenti attività:

                a) delineazione del profilo psicomotorio dell'individuo tramite l'osservazione e l'esame psicomotorio specifico, onde fornire un apporto anamnestico-diagnostico integrativo;

                b) intervento preventivo, educativo, psicosociale e clinico mediante l'approccio psico-corporeo, le tecniche psicomotorie specifiche, il rilassamento, il gioco, la grafomotricità e le attività creativo-espressive;

                c) attività di studio, ricerca e didattica, di prevenzione e di consulenza professionale nell'ambito delle strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.


Art. 3.

(Aree di intervento dello psicomotricista).

        1. L'intervento psicomotorio è rivolto a singoli individui o a gruppi di persone di tutte le fasce di età che presentano:


                a) ritardo psicomotorio semplice e della comunicazione;

                b) sindromi psicomotorie quali inibizione psicomotoria, instabilità psicomotoria, debilità motrice, disturbi della percezione del sé e del vissuto, alterazione dello schema corporeo, distorsione dell'immagine corporea, disturbi dell'organizzazione spazio-temporale, disturbi dei processi di lateralizzazione, disturbi gnoso-prassici, disgrafie e disortografie;

                c) alterazioni tonico-emozionali della sfera affettiva e della comunicazione;

                d) disturbi del carattere, del comportamento e dell'apprendimento;

                e) difficoltà derivanti da una carenza di identità psico-sociale;

                f) disordini legati a particolari situazioni socio-familiari o provocati da stress.


Art. 4.

(Formazione).

        1. La formazione dello psicomotricista è impartita da università, scuole ed enti pubblici e privati.
        2. Il corso di formazione per psicomotricisti dura tre anni, per un totale di 2.750 ore, e comprende lezioni teorico-pratiche, attività corporea orientata alla maturazione personale, attività in laboratori tecnici e tirocinio professionale.
        3. I contenuti e le modalità della formazione sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.

(Idoneità e autorizzazioni).

        1. Scuole ed enti pubblici o privati diversi dalle università possono richiedere l'idoneità alla formazione degli psicomotricisti, presentando nelle competenti sedi regionali apposita domanda corredata dallo statuto della scuola, dal piano finanziario e dalla documentazione relativa ai mezzi tecnici, didattici e logistici, e alle qualifiche del corpo docente, idonei all'effettuazione dei corsi.
        2. Il riconoscimento delle scuole e dei corsi per psicomotricisti, nonché l'approvazione del relativo ordinamento, avviene tramite decreto della giunta regionale, la quale esercita la vigilanza in conformità delle leggi regionali in materia.
        3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che intendono chiedere l'autorizzazione, se hanno espletato attività formativa pregressa, sono tenuti a documentarla, costituendo questa titolo preferenziale per la concessione dell'idoneità.
        4. Nell'insegnamento e nella formazione della psicomotricità hanno titolo preferenziale gli psicomotricisti con idonea e comprovata esperienza e formazione alla didattica e ai laboratori; presso la regione, sotto la vigilanza della federazione delle scuole e delle associazioni di categoria, é previsto un elenco degli operatori abilitati all'insegnamento e alla formazione.


Art. 6.

(Abilitazione all'esercizio della professione).

        1. Per l'esercizio della professione di psicomotricista è necessario:

                a) aver conseguito il titolo di psicomotricista mediante un corso di formazione triennale;

                b) essere iscritti all'albo professionale nazionale di cui all'articolo 8.

Art. 7.

(Ordine degli psicomotricisti).

        1. E' istituito l'ordine degli psicomotricisti.
        2. All'ordine appartengono gli psicomotricisti iscritti all'albo professionale nazionale di cui all'articolo 8. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo sono esercitate dall'ordine ai sensi della presente legge.
        3. L'ordine degli psicomotricisti è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.


Art. 8.

(Istituzione dell'albo professionale
nazionale).

        1. E' istituito l'albo professionale nazionale degli psicomotricisti, di seguito denominato "albo".
        2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale.


Art. 9.

(Iscrizione all'albo).

        1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:

            a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea;

            b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

            c) essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

            d) aver conseguito il titolo di psicomotricista a conclusione di un corso triennale di psicomotricità.

        2. La documentazione relativa ai requisiti deve essere inoltrata con domanda in carta legale al consiglio nazionale dell'ordine.
        3. Il consiglio nazionale dell'ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse e si pronuncia con decisione motivata della quale viene redatto un apposito verbale.
        4. L'albo è redatto in ordine cronologico, secondo le deliberazioni delle iscrizioni. Per ciascun iscritto sono precisati cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e numero d'ordine d'iscrizione.


Art. 10.

(Cancellazione dall'albo).

        1. La cancellazione dall'albo è obbligatoria nei casi di:

                a) rinuncia da parte dell'iscritto;

                b) mancanza di anche uno solo dei requisiti d'iscrizione di cui all'articolo 9.


Art. 11.

(Regolamento).

        1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sono disciplinati l'istituzione della sede dell'ordine, i rispettivi organi, nonché le procedure elettorali.


Art. 12.

(Formazione dell'albo ed elezione
degli organi dell'ordine).

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia nomina un'apposita commissione che procede alla formazione dell'albo degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 9. Il presidente della commissione esercita la funzione di commissario preposto alla formazione dell'albo.
        2. Il commissario preposto alla formazione dell'albo, entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse all'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 9, indìce le elezioni per il consiglio e per gli altri organi dell'ordine, attenendosi ai criteri di cui alla presente legge.


Art. 13.

(Iscrizione all'albo in sede
di prima applicazione).

        1. L'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge è consentita su domanda da presentare entro tre mesi dalla nomina del commissario di cui all'articolo 12.
        2. Possono presentare richiesta d'iscrizione:

            a) coloro che hanno frequentato un corso triennale di psicomotricità istituito presso enti o associazioni o scuole private e che documentino, tramite l'attestazione della scuola, le ore di frequenza effettuate, il programma comprendente la formazione personale e teorica, il tirocinio e il superamento dell'esame finale;

            b) coloro che da almeno due anni ricoprono un posto di ruolo come psicomotricista presso una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale o svolgono attività in regime libero-professionale opportunamente comprovata da documentazione fiscale.



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