XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2360
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione della psicomotricità).
1. La psicomotricità consiste in un intervento a
mediazione corporea che si rivolge alla persona nella sua
globalità psico-corporea, strutturale e funzionale il cui
vissuto complessivo svolge un ruolo di fondazione della vita
della persona negli aspetti fisiologico, psicologico e
socio-relazionale. Tale intervento, effettuato nell'ambito
della prevenzione, della educazione e della presa in carico
del disagio psico-corporeo comunque espresso nelle diverse età
e situazioni di vita, si propone di armonizzare, mantenere o
ristabilire l'identità psicomotoria dell'individuo mediante
l'azione e il movimento in un contesto relazionale.
Art. 2.
(Aree di competenza dello psicomotricista).
1. Lo psicomotricista opera nell'area socio-sanitaria ed è
il professionista del linguaggio corporeo abilitato alla presa
in carico psicomotoria nelle sue diverse forme ed espressioni.
Il suo intervento, a seguito di diagnosi specialistica,
consiste nelle seguenti attività:
a) delineazione del profilo psicomotorio
dell'individuo tramite l'osservazione e l'esame psicomotorio
specifico, onde fornire un apporto anamnestico-diagnostico
integrativo;
b) intervento preventivo, educativo, psicosociale
e clinico mediante l'approccio psico-corporeo, le tecniche
psicomotorie specifiche, il rilassamento, il gioco, la
grafomotricità e le attività creativo-espressive;
c) attività di studio, ricerca e didattica, di
prevenzione e di consulenza professionale nell'ambito delle
strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o
libero professionale.
Art. 3.
(Aree di intervento dello psicomotricista).
1. L'intervento psicomotorio è rivolto a singoli individui
o a gruppi di persone di tutte le fasce di età che
presentano:
a) ritardo psicomotorio semplice e della
comunicazione;
b) sindromi psicomotorie quali inibizione
psicomotoria, instabilità psicomotoria, debilità motrice,
disturbi della percezione del sé e del vissuto, alterazione
dello schema corporeo, distorsione dell'immagine corporea,
disturbi dell'organizzazione spazio-temporale, disturbi dei
processi di lateralizzazione, disturbi gnoso-prassici,
disgrafie e disortografie;
c) alterazioni tonico-emozionali della sfera
affettiva e della comunicazione;
d) disturbi del carattere, del comportamento e
dell'apprendimento;
e) difficoltà derivanti da una carenza di identità
psico-sociale;
f) disordini legati a particolari situazioni
socio-familiari o provocati da stress.
Art. 4.
(Formazione).
1. La formazione dello psicomotricista è impartita da
università, scuole ed enti pubblici e privati.
2. Il corso di formazione per psicomotricisti dura tre
anni, per un totale di 2.750 ore, e comprende lezioni
teorico-pratiche, attività corporea orientata alla maturazione
personale, attività in laboratori tecnici e tirocinio
professionale.
3. I contenuti e le modalità della formazione sono fissati
con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Idoneità e autorizzazioni).
1. Scuole ed enti pubblici o privati diversi dalle
università possono richiedere l'idoneità alla formazione degli
psicomotricisti, presentando nelle competenti sedi regionali
apposita domanda corredata dallo statuto della scuola, dal
piano finanziario e dalla documentazione relativa ai mezzi
tecnici, didattici e logistici, e alle qualifiche del corpo
docente, idonei all'effettuazione dei corsi.
2. Il riconoscimento delle scuole e dei corsi per
psicomotricisti, nonché l'approvazione del relativo
ordinamento, avviene tramite decreto della giunta regionale,
la quale esercita la vigilanza in conformità delle leggi
regionali in materia.
3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1
che intendono chiedere l'autorizzazione, se hanno espletato
attività formativa pregressa, sono tenuti a documentarla,
costituendo questa titolo preferenziale per la concessione
dell'idoneità.
4. Nell'insegnamento e nella formazione della
psicomotricità hanno titolo preferenziale gli psicomotricisti
con idonea e comprovata esperienza e formazione alla didattica
e ai laboratori; presso la regione, sotto la vigilanza della
federazione delle scuole e delle associazioni di categoria, é
previsto un elenco degli operatori abilitati all'insegnamento
e alla formazione.
Art. 6.
(Abilitazione all'esercizio della professione).
1. Per l'esercizio della professione di psicomotricista è
necessario:
a) aver conseguito il titolo di psicomotricista
mediante un corso di formazione triennale;
b) essere iscritti all'albo professionale
nazionale di cui all'articolo 8.
Art. 7.
(Ordine degli psicomotricisti).
1. E' istituito l'ordine degli psicomotricisti.
2. All'ordine appartengono gli psicomotricisti iscritti
all'albo professionale nazionale di cui all'articolo 8. Le
funzioni relative alla tenuta dell'albo sono esercitate
dall'ordine ai sensi della presente legge.
3. L'ordine degli psicomotricisti è dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico.
Art. 8.
(Istituzione dell'albo professionale
nazionale).
1. E' istituito l'albo professionale nazionale degli
psicomotricisti, di seguito denominato "albo".
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina di
cui all'articolo 622 del codice penale.
Art. 9.
(Iscrizione all'albo).
1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea;
b) non aver riportato condanne penali per reati
che comportano l'interdizione dalla professione;
c) essere in possesso di diploma di scuola media
superiore;
d) aver conseguito il titolo di psicomotricista a
conclusione di un corso triennale di psicomotricità.
2. La documentazione relativa ai requisiti deve essere
inoltrata con domanda in carta legale al consiglio nazionale
dell'ordine.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine esamina le domande
entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse e si
pronuncia con decisione motivata della quale viene redatto un
apposito verbale.
4. L'albo è redatto in ordine cronologico, secondo le
deliberazioni delle iscrizioni. Per ciascun iscritto sono
precisati cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di
residenza e numero d'ordine d'iscrizione.
Art. 10.
(Cancellazione dall'albo).
1. La cancellazione dall'albo è obbligatoria nei casi
di:
a) rinuncia da parte dell'iscritto;
b) mancanza di anche uno solo dei requisiti
d'iscrizione di cui all'articolo 9.
Art. 11.
(Regolamento).
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della
giustizia, sono disciplinati l'istituzione della sede
dell'ordine, i rispettivi organi, nonché le procedure
elettorali.
Art. 12.
(Formazione dell'albo ed elezione
degli organi dell'ordine).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia nomina un'apposita
commissione che procede alla formazione dell'albo degli aventi
diritto all'iscrizione ai sensi dell'articolo 9. Il presidente
della commissione esercita la funzione di commissario preposto
alla formazione dell'albo.
2. Il commissario preposto alla formazione dell'albo,
entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco delle persone
ammesse all'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 9,
indìce le elezioni per il consiglio e per gli altri organi
dell'ordine, attenendosi ai criteri di cui alla presente
legge.
Art. 13.
(Iscrizione all'albo in sede
di prima applicazione).
1. L'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione
della presente legge è consentita su domanda da presentare
entro tre mesi dalla nomina del commissario di cui
all'articolo 12.
2. Possono presentare richiesta d'iscrizione:
a) coloro che hanno frequentato un corso triennale
di psicomotricità istituito presso enti o associazioni o
scuole private e che documentino, tramite l'attestazione della
scuola, le ore di frequenza effettuate, il programma
comprendente la formazione personale e teorica, il tirocinio e
il superamento dell'esame finale;
b) coloro che da almeno due anni ricoprono un
posto di ruolo come psicomotricista presso una struttura
pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario
nazionale o svolgono attività in regime libero-professionale
opportunamente comprovata da documentazione fiscale.