XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2354




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti.
        2. La Commissione ha il compito di accertare:

                a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti politici anche di provenienza estera, nonché dei delitti di false comunicazioni sociali e dei reati contro la pubblica amministrazione;

                b) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione degli illeciti arricchimenti, anche personali, connessi al rapporto tra sistema dei partiti politici e sistema economico-finanziario;

                c) l'estensione e la frequenza delle lesioni del principio di concorrenza nell'affidamento di opere, lavori, forniture e prestazioni di beni e di servizi;

                d) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con l'indicazione dell'ammontare del rispettivo indebitamento.

        3. La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei partiti politici.


Art. 2.

        1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
        2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari che abbiano svolto indagini giudiziarie o abbiano giudicato o che siano stati condannati o siano attualmente sottoposti ad indagini per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione.
        3. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
        4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.


Art. 3.

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.


Art. 4.

        1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. Le sedute e gli atti della Commissione sono pubblici.
        3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità che la domanda sia riproposta.
        4. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati. Il divieto di divulgazione può essere deliberato soltanto a tutela delle istruttorie e delle indagini in corso.
        5. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
        6. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.
        7. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.


Art. 5.

        1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.


Art. 6.

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 7.

        1. La Commissione completa i suoi lavori entro 18 mesi dal suo insediamento.
        2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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