XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2352
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Generalità).
1. La presente legge disciplina la costruzione, la
verifica e l'utilizzazione degli strumenti di misura
dell'umidità, definiti "umidimetri", destinati a misurare il
titolo in acqua dei grani di cereali e il titolo in acqua e
materiali volatili dei grani oleaginosi.
2. Si distinguono due categorie di umidimetri:
a) umidimetri utilizzati per le transazioni
commerciali, tenuti e utilizzati nei locali delle ditte, delle
cooperative e degli organismi che intervengono direttamente o
indirettamente nel commercio dei cereali e semi oleaginosi;
b) umidimetri non utilizzati in transazioni
commerciali.
3. Gli umidimetri di cui alla lettera b) del comma 2
possono essere messi sul mercato solo se portano la scritta
leggibile ed indelebile "utilizzo vietato per le transazioni
commerciali" ed è vietato tenerli nei locali citati nella
lettera a) del medesimo comma 2.
Art. 2.
(Campione di grano).
1. Il titolo in acqua di un campione di grano di cereali è
definito come la perdita di massa, espressa in percentuale
della massa del campione umido, subita dal prodotto nelle
condizioni di essiccazione:
a) Iso 712 - cereali e prodotti cerealicoli -
determinazione del grado di umidità - metodo di riferimento
pratico;
b) V 03-708 - mais, determinazione del grado di
umidità.
2. Il titolo in acqua e le materie volatili di un campione
di grani oleaginosi sono definiti come la perdita di massa,
espressa come percentuale della massa del campione umido,
subita dal campione nelle condizioni di essiccazione descritte
dalle seguenti norme: V 03-909 - semi oleosi - determinazione
del grado di umidità e di materie volatili.
3. Il campione di grano deve essere rappresentativo del
carico dei grani che sono oggetto di transazione commerciale.
Il campione deve essere preventivamente pulito da eventuali
impurità, che potrebbero nuocere alla precisione dei
risultati.
Art. 3.
(Costruzione e utilizzazione).
1. Gli umidimetri sono sottoposti alle seguenti operazioni
di controllo:
a) approvazione del modello;
b) verifica di taratura degli strumenti nuovi;
c) riparazione fatta da un riparatore
predisposto;
d) verifica periodica degli strumenti di
servizio.
Art. 4.
(Approvazione di modello).
1. Le domande di approvazione di un modello di umidimetro
devono essere presentate al Ministero delle attività
produttive, che deve dare l'autorizzazione alla produzione del
modello entro e non oltre due mesi dalla data di invio.
2. I soggetti interessati alla produzione di un modello di
umidimetro devono inoltrare al Ministero delle attività
produttive, oltre alla domanda di approvazione, anche la
seguente documentazione:
a) un elenco dei componenti dell'apparecchio;
b) il progetto di costruzione.
3. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1
gli apparecchi devono sottostare a prove di efficienza, che
devono essere effettuate da organismi a ciò preposti dal
Ministero delle attività produttive.
4. Per gli umidimetri appartenenti ad una delle due classi
di precisione di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 dell'articolo 1, gli errori tollerati in eccesso o in
difetto, in sede di approvazione di modello, sono definiti nel
seguente modo:
a) per la classe I:
1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal
sorgo, nonché per i semi oleosi diversi dai girasole: 3
centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,3 per cento
della massa;
2) per il mais, il riso, il sorgo e il girasole: 4
centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,4 per cento
della massa;
b) per la classe II:
1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal
sorgo: 4 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,4 per
cento della massa;
2) per il mais, il riso e il sorgo: 5 centesimi del
titolo senza essere inferiori a 0,5 per cento della massa;
3) per gli oleosi diversi dal girasole: 6 centesimi
del titolo senza essere inferiori a 0,4 per cento della
massa;
4) per il girasole: 6 centesimi del titolo senza
essere inferiori a 0,5 per cento della massa.
5. Un umidimetro può appartenere ad un'unica classe di
precisione.
6. La decisione di approvazione di un modello di
umidimetro non è obbligatoria per gli strumenti legalmente
fabbricati e commercializzati in uno Stato membro dell'Unione
europea quando le prescrizioni applicabili a questi strumenti
nell'altro Stato membro presentano garanzie equivalenti a
quelle stabilite dalla presente legge.
Art. 5.
(Verifica di taratura).
1. La verifica di taratura degli umidimetri delle classi
di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 1, prima del loro utilizzo, deve essere eseguita
da organismi a ciò preposti dal Ministero delle attività
produttive.
2. Gli errori massimali tollerati, in eccesso e in
difetto, in sede di verifica di taratura, sono eguali a:
a) per la classe I:
1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal
sorgo, nonché per i semi oleosi diversi dal girasole: 0,2 per
cento di massa, più 3 centesimi del titolo senza essere
inferiori a 0,5 per cento della massa;
2) per il mais, il riso, il sorgo e il girasole:
0,2 per cento di massa, più 4 centesimi dei titolo senza
essere inferiori a 0,6 per cento della massa;
b) per la classe II:
1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal
sorgo: 0,2 per cento di massa, più 4 centesimi del titolo
senza essere inferiori a 0,6 per cento della massa;
2) per il mais, il riso e il sorgo: 0,2 percento di
massa, più 5 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,7
per cento della massa;
3) per gli oleosi diversi dal girasole: 8 centesimi
del titolo senza essere inferiori a 0,6 per cento della
massa;
4) per il girasole: 8 centesimi del titolo senza
essere inferiori a 0,7 per cento della massa.
3. La verifica di taratura ha valore come prima verifica
periodica.
4. La verifica di taratura di un modello di umidimetro non
è obbligatoria per gli strumenti legalmente fabbricati e
commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea
quando le prescrizioni applicabili a questi strumenti
nell'altro Stato membro presentano garantie equivalenti a
quelle stabilite dalla presente legge.
Art. 6.
(Verifica e riparazione).
1. La verifica e la riparazione degli umidimetri sono
effettuate da soggetti a ciò preposti dal Ministero delle
attività produttive.
2. Ogni operazione di verifica e di aggiustamento di un
umidimetro deve tendere a minimizzare l'errore.
3. Un operatore preposto alla verifica e alla riparazione
di un umidimetro può consegnare un umidimetro in servizio solo
dopo avere constatato che gli errori dello strumento sono
inferiori agli errori massimi tollerati in sede di verifica di
taratura. Egli deve compilare un registro di controllo dal
quale si evincono le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dei detentori
dell'umidimetro sul quale egli è intervenuto;
b) la marca, il modello e il numero di serie
dell'umidimetro;
c) la data e la natura dell'intervento;
d) le specie e le varietà utilizzate per
effettuare il controllo dell'umidimetro;
e) gli errori constatati.
4. L'operatore deve apporre il suo marchio di
identificazione su tutti gli strumenti che sono stati
riparati.
5. L'organismo preposto al servizio di cui al comma 1 deve
indirizzare ogni due mesi al Ministero delle attività
produttive una nota sull'attività svolta.
6. Se l'operatore preposto non può rendere un umidimetro
conforme alle prescrizioni regolamentari, deve informare il
soggetto detentore dello strumento, specificando che
quest'ultimo non può essere più utilizzato.
7. La qualità degli interventi degli operatori è
verificata dal Ministero delle attività produttive attraverso
visite di vigilanza. La vigilanza può essere eseguita da un
organismo incaricato dal Ministero delle attività produttive
per mezzo di campioni di grani o di semi il cui grado di
umidità o di materie volatili è stabilito a priori o a
posteriori.
8. Presso il Ministero delle attività produttive, è
predisposto un elenco dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 7.
(Verifica periodica).
1. Gli errori tollerati in sede di verifica periodica sono
eguali a:
a) per la classe I:
1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal
sorgo, nonché per gli oleosi diversi dal girasole: 0,4 per
cento di massa più 3 centesimi della gradazione senza essere
inferiori a 0,7 per cento della massa;
2) per il mais, il riso, il sorgo e il girasole: 0,4
per cento di massa, più 4 centesimi della gradazione senza
essere inferiori allo 0,8 per cento della massa;
b) per la classe II:
1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal
sorgo: 0,4 percento di massa, più 4 centesimi della gradazione
senza essere inferiori allo 0,8 per cento della massa;
2) per il mais, il riso e il sorgo: 0,4 percento di
massa, più 5 centesimi della gradazione senza essere inferiori
allo 0,9 per cento della massa;
3) per gli oleosi diversi dal girasole: 8 centesimi
della gradazione senza essere inferiori allo 0,8 per cento
della massa;
4) per il girasole: 8 centesimi della gradazione
senza essere inferiori allo 0,9 per cento della massa.
2. La verifica periodica degli umidimetri deve essere
eseguita da organismi a ciò preposti dal Ministero attività
produttive.
3. La periodicità della verifica di cui al presente
articolo è di un anno.
4. Agli organismi preposti alla verifica periodica si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 6.
5. In caso di rifiuto di uno strumento, gli organismi
preposti alla verifica periodica devono apporvi un marchio di
rifiuto e consegnare al detentore dello strumento una scheda
nella quale sono indicati la ragione del rifiuto e gli errori
rilevati sullo strumento.
6. Il detentore deve consegnare la scheda di rifiuto al
riparatore incaricato della riparazione.
7. Quando un detentore decide di non fare riparare uno
strumento che è stato rifiutato, deve inviare al Ministero
delle attività produttive la scheda di rifiuto accompagnata da
una dichiarazione indicante che tale strumento fuori dai
luoghi menzionati non è più utilizzato. Il detentore deve
inoltre trasferire lo strumento fuori dai luoghi menzionati
dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1. Il
detentore deve informare l'organismo che ha rifiutato lo
strumento della messa fuori servizio di questo.
Art. 8.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro delle attività produttive emana, con
proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento di attuazione
della medesima.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.