XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2352




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Generalità).

        1. La presente legge disciplina la costruzione, la verifica e l'utilizzazione degli strumenti di misura dell'umidità, definiti "umidimetri", destinati a misurare il titolo in acqua dei grani di cereali e il titolo in acqua e materiali volatili dei grani oleaginosi.
        2. Si distinguono due categorie di umidimetri:

            a) umidimetri utilizzati per le transazioni commerciali, tenuti e utilizzati nei locali delle ditte, delle cooperative e degli organismi che intervengono direttamente o indirettamente nel commercio dei cereali e semi oleaginosi;

            b) umidimetri non utilizzati in transazioni commerciali.

        3. Gli umidimetri di cui alla lettera b) del comma 2 possono essere messi sul mercato solo se portano la scritta leggibile ed indelebile "utilizzo vietato per le transazioni commerciali" ed è vietato tenerli nei locali citati nella lettera a) del medesimo comma 2.


Art. 2.

(Campione di grano).

        1. Il titolo in acqua di un campione di grano di cereali è definito come la perdita di massa, espressa in percentuale della massa del campione umido, subita dal prodotto nelle condizioni di essiccazione:

            a) Iso 712 - cereali e prodotti cerealicoli - determinazione del grado di umidità - metodo di riferimento pratico;

            b) V 03-708 - mais, determinazione del grado di umidità.
        2. Il titolo in acqua e le materie volatili di un campione di grani oleaginosi sono definiti come la perdita di massa, espressa come percentuale della massa del campione umido, subita dal campione nelle condizioni di essiccazione descritte dalle seguenti norme: V 03-909 - semi oleosi - determinazione del grado di umidità e di materie volatili.
        3. Il campione di grano deve essere rappresentativo del carico dei grani che sono oggetto di transazione commerciale. Il campione deve essere preventivamente pulito da eventuali impurità, che potrebbero nuocere alla precisione dei risultati.


Art. 3.

(Costruzione e utilizzazione).

        1. Gli umidimetri sono sottoposti alle seguenti operazioni di controllo:

            a) approvazione del modello;

            b) verifica di taratura degli strumenti nuovi;

            c) riparazione fatta da un riparatore predisposto;

            d) verifica periodica degli strumenti di servizio.


Art. 4.

(Approvazione di modello).

        1. Le domande di approvazione di un modello di umidimetro devono essere presentate al Ministero delle attività produttive, che deve dare l'autorizzazione alla produzione del modello entro e non oltre due mesi dalla data di invio.
        2. I soggetti interessati alla produzione di un modello di umidimetro devono inoltrare al Ministero delle attività produttive, oltre alla domanda di approvazione, anche la seguente documentazione:

            a) un elenco dei componenti dell'apparecchio;

            b) il progetto di costruzione.
        3. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 gli apparecchi devono sottostare a prove di efficienza, che devono essere effettuate da organismi a ciò preposti dal Ministero delle attività produttive.
        4. Per gli umidimetri appartenenti ad una delle due classi di precisione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1, gli errori tollerati in eccesso o in difetto, in sede di approvazione di modello, sono definiti nel seguente modo:

            a) per la classe I:

                1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal sorgo, nonché per i semi oleosi diversi dai girasole: 3 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,3 per cento della massa;

                2) per il mais, il riso, il sorgo e il girasole: 4 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,4 per cento della massa;

            b) per la classe II:

                1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal sorgo: 4 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,4 per cento della massa;

                2) per il mais, il riso e il sorgo: 5 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,5 per cento della massa;

                3) per gli oleosi diversi dal girasole: 6 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,4 per cento della massa;

                4) per il girasole: 6 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,5 per cento della massa.

        5. Un umidimetro può appartenere ad un'unica classe di precisione.
        6. La decisione di approvazione di un modello di umidimetro non è obbligatoria per gli strumenti legalmente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea quando le prescrizioni applicabili a questi strumenti nell'altro Stato membro presentano garanzie equivalenti a quelle stabilite dalla presente legge.

Art. 5.

(Verifica di taratura).

        1. La verifica di taratura degli umidimetri delle classi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1, prima del loro utilizzo, deve essere eseguita da organismi a ciò preposti dal Ministero delle attività produttive.
        2. Gli errori massimali tollerati, in eccesso e in difetto, in sede di verifica di taratura, sono eguali a:

              a) per la classe I:

                1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal sorgo, nonché per i semi oleosi diversi dal girasole: 0,2 per cento di massa, più 3 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,5 per cento della massa;

                2) per il mais, il riso, il sorgo e il girasole: 0,2 per cento di massa, più 4 centesimi dei titolo senza essere inferiori a 0,6 per cento della massa;

            b) per la classe II:

                1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal sorgo: 0,2 per cento di massa, più 4 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,6 per cento della massa;

                2) per il mais, il riso e il sorgo: 0,2 percento di massa, più 5 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,7 per cento della massa;

                3) per gli oleosi diversi dal girasole: 8 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,6 per cento della massa;

                4) per il girasole: 8 centesimi del titolo senza essere inferiori a 0,7 per cento della massa.

        3. La verifica di taratura ha valore come prima verifica periodica.
        4. La verifica di taratura di un modello di umidimetro non è obbligatoria per gli strumenti legalmente fabbricati e commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea quando le prescrizioni applicabili a questi strumenti nell'altro Stato membro presentano garantie equivalenti a quelle stabilite dalla presente legge.


Art. 6.

(Verifica e riparazione).

        1. La verifica e la riparazione degli umidimetri sono effettuate da soggetti a ciò preposti dal Ministero delle attività produttive.
        2. Ogni operazione di verifica e di aggiustamento di un umidimetro deve tendere a minimizzare l'errore.
        3. Un operatore preposto alla verifica e alla riparazione di un umidimetro può consegnare un umidimetro in servizio solo dopo avere constatato che gli errori dello strumento sono inferiori agli errori massimi tollerati in sede di verifica di taratura. Egli deve compilare un registro di controllo dal quale si evincono le seguenti informazioni:

            a) il nome e l'indirizzo dei detentori dell'umidimetro sul quale egli è intervenuto;

            b) la marca, il modello e il numero di serie dell'umidimetro;

            c) la data e la natura dell'intervento;

            d) le specie e le varietà utilizzate per effettuare il controllo dell'umidimetro;

            e) gli errori constatati.

        4. L'operatore deve apporre il suo marchio di identificazione su tutti gli strumenti che sono stati riparati.
        5. L'organismo preposto al servizio di cui al comma 1 deve indirizzare ogni due mesi al Ministero delle attività produttive una nota sull'attività svolta.
        6. Se l'operatore preposto non può rendere un umidimetro conforme alle prescrizioni regolamentari, deve informare il soggetto detentore dello strumento, specificando che quest'ultimo non può essere più utilizzato.
        7. La qualità degli interventi degli operatori è verificata dal Ministero delle attività produttive attraverso visite di vigilanza. La vigilanza può essere eseguita da un organismo incaricato dal Ministero delle attività produttive per mezzo di campioni di grani o di semi il cui grado di umidità o di materie volatili è stabilito a priori o a posteriori.
        8. Presso il Ministero delle attività produttive, è predisposto un elenco dei soggetti di cui al comma 1.


Art. 7.

(Verifica periodica).

        1. Gli errori tollerati in sede di verifica periodica sono eguali a:

            a) per la classe I:

                1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal sorgo, nonché per gli oleosi diversi dal girasole: 0,4 per cento di massa più 3 centesimi della gradazione senza essere inferiori a 0,7 per cento della massa;

                2) per il mais, il riso, il sorgo e il girasole: 0,4 per cento di massa, più 4 centesimi della gradazione senza essere inferiori allo 0,8 per cento della massa;

            b) per la classe II:

                1) per i cereali diversi dal mais, dal riso e dal sorgo: 0,4 percento di massa, più 4 centesimi della gradazione senza essere inferiori allo 0,8 per cento della massa;

                2) per il mais, il riso e il sorgo: 0,4 percento di massa, più 5 centesimi della gradazione senza essere inferiori allo 0,9 per cento della massa;

                3) per gli oleosi diversi dal girasole: 8 centesimi della gradazione senza essere inferiori allo 0,8 per cento della massa;

                4) per il girasole: 8 centesimi della gradazione senza essere inferiori allo 0,9 per cento della massa.

        2. La verifica periodica degli umidimetri deve essere eseguita da organismi a ciò preposti dal Ministero attività produttive.
        3. La periodicità della verifica di cui al presente articolo è di un anno.
        4. Agli organismi preposti alla verifica periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6.
        5. In caso di rifiuto di uno strumento, gli organismi preposti alla verifica periodica devono apporvi un marchio di rifiuto e consegnare al detentore dello strumento una scheda nella quale sono indicati la ragione del rifiuto e gli errori rilevati sullo strumento.
        6. Il detentore deve consegnare la scheda di rifiuto al riparatore incaricato della riparazione.
        7. Quando un detentore decide di non fare riparare uno strumento che è stato rifiutato, deve inviare al Ministero delle attività produttive la scheda di rifiuto accompagnata da una dichiarazione indicante che tale strumento fuori dai luoghi menzionati non è più utilizzato. Il detentore deve inoltre trasferire lo strumento fuori dai luoghi menzionati dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1. Il detentore deve informare l'organismo che ha rifiutato lo strumento della messa fuori servizio di questo.


Art. 8.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Ministro delle attività produttive emana, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della medesima.


Art. 9.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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