XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2337
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
è inserito il seguente:
"Art. 17-bis.- 1. I soggetti residenti
nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia che hanno perduto
la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione
prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123,
nonché i loro discendenti in linea retta possono acquisire la
cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione in tale
senso entro il 31 dicembre 2002".