XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2337




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

        "Art. 17-bis.- 1. I soggetti residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia che hanno perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, nonché i loro discendenti in linea retta possono acquisire la cittadinanza italiana se effettuano una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2002".



Frontespizio Relazione