XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2335




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche alla ripartizione
del corpo elettorale in sezioni).

        1. L'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

        "Art. 34. - 1. Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.
            2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.000, né inferiore a 500.
            3. Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, possono essere costituite sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.
            4. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni".

        2. Il comma 7 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.
        3. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inteso, altresì, a perseguire l'aumento del 15 per cento del numero delle sezioni elettorali a livello nazionale.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati per l'anno 2002 in 41 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

(Nomina dei presidenti di seggio
e relativo corso di formazione
ed aggiornamento).

        1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie disciplinate da leggi dello Stato, la nomina dei presidenti di seggio è effettuata entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione.
        2. Successivamente, alla nomina di cui al comma 1, gli uffici territoriali del Governo, anche per il tramite dei comuni, organizzano dei corsi di formazione ed aggiornamento per i presidenti degli uffici elettorali di sezione, ai quali devono partecipare tutti coloro che sono stati nominati a tale carica.
        3. I corsi di formazione ed aggiornamento per i presidenti di seggio si svolgono in data, o in date, fissate dal prefetto tra il ventesimo ed il terzo giorno antecedente la data della votazione. Ciascun corso è articolato, ove possibile, in due giornate e ha indirizzo sia teorico che pratico.
        4. Ai partecipanti al corso di formazione ed aggiornamento è corrisposto, se residenti fuori dal comune sede del corso stesso, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.
        5. Nel giorno, o nei giorni, di frequenza del corso di formazione ed aggiornamento i partecipanti hanno diritto di assentarsi dal lavoro e tale periodo, è considerato, a tutti gli effetti di legge, come prestazione di lavoro ordinario.
        6. La mancata partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento, salvo giustificati e comprovati motivi, comporta l'immediata sostituzione del soggetto e la cancellazione definitiva dall'albo dei presidenti di seggio.
        7. Ai docenti del corso di formazione ed aggiornamento è corrisposto un gettone di presenza, al netto delle ritenute di legge, pari a 15,49 euro per ogni ora effettiva di lezione e, se residenti fuori dal comune sede del corso stesso, il trattamento di missione nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato, oltre alle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.
        8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.188.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.

(Segnalazione di gravi inadempienze
dei componenti gli uffici elettorali
di sezione).

        1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, trasmettono, entro quindici giorni dalla conclusione delle rispettive operazioni, segnalazioni motivate dei nominativi dei presidenti di seggi e degli scrutatori che si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
        2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate al presidente della corte d'appello competente per le conseguenti cancellazioni definitive dall'albo dei presidenti di seggio, nonché al prefetto, affinché provveda a comunicare, alle rispettive commissioni elettorali comunali, i nominativi degli scrutatori segnalati, che devono essere cancellati definitivamente dall'albo previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.
        3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "2-bis. Entro il termine di cui al comma 2, la commissione elettorale comunale provvede alla cancellazione di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze".


Art. 4.

(Comunicazione informatizzata
dei dati elettorali).

        1. Il Ministero dell'interno provvede, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, alla rilevazione e alla diffusione dei dati ufficiosi riferiti al numero dei votanti, anche parziale, e ai risultati degli scrutini.
        2. Il Ministero dell'interno coordina, per i fini di cui al comma 1, le attività degli organi, degli enti e delle amministrazioni titolari di competenze elettorali e si avvale di idonee apparecchiature elettroniche che collegano in rete gli edifici sedi di uno o più seggi elettorali con gli uffici elettorali dei comuni, delle province, delle regioni, degli uffici territoriali del Governo e dello stesso Ministero dell'interno.
        3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, su proposta del Ministro dell'interno, una commissione incaricata di redigere, entro tre mesi dalla sua istituzione, un progetto di informatizzazione delle comunicazioni elettorali che, anche con l'ausilio di società specializzate nel settore informatico, individui modalità e costi di attuazione, e preveda l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche anche per altri servizi di comune e pubblico interesse. A tali fini la commissione è integrata con rappresentanti designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle province d'Italia, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
        4. Il Ministro dell'interno, sulla base del progetto elaborato dalla commissione di cui al comma 3 del presente articolo, adotta, con proprio decreto, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina le modalità di impianto e di utilizzo della rete di collegamento informatizzata, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 180.700.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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