XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2335
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla ripartizione
del corpo elettorale in sezioni).
1. L'articolo 34 del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come
modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - 1. Ogni comune è diviso in sezioni
elettorali.
2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente
per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in
ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore
a 1.000, né inferiore a 500.
3. Quando particolari condizioni di lontananza o di
viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto
elettorale, possono essere costituite sezioni con numero di
iscritti, di regola, non inferiore a 50.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono
fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in
sezioni".
2. Il comma 7 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è abrogato.
3. Il decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 34, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inteso,
altresì, a perseguire l'aumento del 15 per cento del numero
delle sezioni elettorali a livello nazionale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati per l'anno 2002 in 41 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Nomina dei presidenti di seggio
e relativo corso di formazione
ed aggiornamento).
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o
referendarie disciplinate da leggi dello Stato, la nomina dei
presidenti di seggio è effettuata entro il quarantesimo giorno
antecedente quello della votazione.
2. Successivamente, alla nomina di cui al comma 1, gli
uffici territoriali del Governo, anche per il tramite dei
comuni, organizzano dei corsi di formazione ed aggiornamento
per i presidenti degli uffici elettorali di sezione, ai quali
devono partecipare tutti coloro che sono stati nominati a tale
carica.
3. I corsi di formazione ed aggiornamento per i presidenti
di seggio si svolgono in data, o in date, fissate dal prefetto
tra il ventesimo ed il terzo giorno antecedente la data della
votazione. Ciascun corso è articolato, ove possibile, in due
giornate e ha indirizzo sia teorico che pratico.
4. Ai partecipanti al corso di formazione ed aggiornamento
è corrisposto, se residenti fuori dal comune sede del corso
stesso, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e documentate.
5. Nel giorno, o nei giorni, di frequenza del corso di
formazione ed aggiornamento i partecipanti hanno diritto di
assentarsi dal lavoro e tale periodo, è considerato, a tutti
gli effetti di legge, come prestazione di lavoro ordinario.
6. La mancata partecipazione al corso di formazione ed
aggiornamento, salvo giustificati e comprovati motivi,
comporta l'immediata sostituzione del soggetto e la
cancellazione definitiva dall'albo dei presidenti di
seggio.
7. Ai docenti del corso di formazione ed aggiornamento è
corrisposto un gettone di presenza, al netto delle ritenute di
legge, pari a 15,49 euro per ogni ora effettiva di lezione e,
se residenti fuori dal comune sede del corso stesso, il
trattamento di missione nella misura corrispondente a quella
che spetta ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato,
oltre alle spese di viaggio effettivamente sostenute e
documentate.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in 1.188.000 euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Segnalazione di gravi inadempienze
dei componenti gli uffici elettorali
di sezione).
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o
referendarie, gli uffici immediatamente sovraordinati agli
uffici elettorali di sezione, comunque denominati,
trasmettono, entro quindici giorni dalla conclusione delle
rispettive operazioni, segnalazioni motivate dei nominativi
dei presidenti di seggi e degli scrutatori che si sono resi
responsabili di gravi inadempienze.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate al
presidente della corte d'appello competente per le conseguenti
cancellazioni definitive dall'albo dei presidenti di seggio,
nonché al prefetto, affinché provveda a comunicare, alle
rispettive commissioni elettorali comunali, i nominativi degli
scrutatori segnalati, che devono essere cancellati
definitivamente dall'albo previsto dall'articolo 1 della legge
8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9, comma 1,
della legge 30 aprile 1999, n. 120.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 marzo
1989, n. 95, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"2-bis. Entro il termine di cui al comma 2, la
commissione elettorale comunale provvede alla cancellazione di
coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai
presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli
uffici elettorali di sezione, comunque denominati, si sono
resi responsabili di gravi inadempienze".
Art. 4.
(Comunicazione informatizzata
dei dati elettorali).
1. Il Ministero dell'interno provvede, in occasione di
consultazioni elettorali e referendarie, alla rilevazione e
alla diffusione dei dati ufficiosi riferiti al numero dei
votanti, anche parziale, e ai risultati degli scrutini.
2. Il Ministero dell'interno coordina, per i fini di cui
al comma 1, le attività degli organi, degli enti e delle
amministrazioni titolari di competenze elettorali e si avvale
di idonee apparecchiature elettroniche che collegano in rete
gli edifici sedi di uno o più seggi elettorali con gli uffici
elettorali dei comuni, delle province, delle regioni, degli
uffici territoriali del Governo e dello stesso Ministero
dell'interno.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri
nomina, su proposta del Ministro dell'interno, una commissione
incaricata di redigere, entro tre mesi dalla sua istituzione,
un progetto di informatizzazione delle comunicazioni
elettorali che, anche con l'ausilio di società specializzate
nel settore informatico, individui modalità e costi di
attuazione, e preveda l'utilizzo delle apparecchiature
elettroniche anche per altri servizi di comune e pubblico
interesse. A tali fini la commissione è integrata con
rappresentanti designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, dal Ministro della giustizia,
dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle province
d'Italia, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
4. Il Ministro dell'interno, sulla base del progetto
elaborato dalla commissione di cui al comma 3 del presente
articolo, adotta, con proprio decreto, un regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, che disciplina le modalità di impianto e di utilizzo
della rete di collegamento informatizzata, sentita l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in 180.700.000 euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.