XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2333
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e composizione
della Commissione).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sullo stato di esposizione dei militari italiani operanti in
Kosovo al rischio di contaminazione da uranio impoverito, di
seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, tenendo conto
della necessità di assicurare una rappresentanza proporzionale
alla consistenza dei gruppi parlamentari riconosciuti nei due
rami del Parlamento.
3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al
comma 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di
dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri
della Commissione.
4. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due
vice presidenti e due segretari.
Art. 2.
(Compiti e attività della Commissione).
1. Compito della Commissione è quello di investigare sulla
sussistenza di un rischio da contaminazione nell'area dove
operano i militari italiani assegnati alla forza di pace per
il Kosovo operante sotto il controllo dell'ONU, denominata
"KFOR", sulle precauzioni eventualmente adottate dal Ministero
della difesa alla loro partenza, nel corso delle operazioni ed
al loro rientro in patria e sulla possibile sussistenza tra i
reduci italiani di casi assimilabili, nella loro
sintomatologia, alla cosiddetta "sindrome del Golfo".
2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti
e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari,
anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la
Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile
alla Commissione il segreto di Stato.
5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
7. La Commissione resta in carica un anno a decorrere
dalla data della sua istituzione e, al termine dei suoi
lavori, presenta una relazione al Parlamento e trasmette i
risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.
Art. 3.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è
stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 4.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica delle norme
regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il
regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra
loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.