XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2333




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e composizione
della Commissione).

        1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di esposizione dei militari italiani operanti in Kosovo al rischio di contaminazione da uranio impoverito, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tenendo conto della necessità di assicurare una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari riconosciuti nei due rami del Parlamento.
        3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
        4. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari.


Art. 2.

(Compiti e attività della Commissione).

        1. Compito della Commissione è quello di investigare sulla sussistenza di un rischio da contaminazione nell'area dove operano i militari italiani assegnati alla forza di pace per il Kosovo operante sotto il controllo dell'ONU, denominata "KFOR", sulle precauzioni eventualmente adottate dal Ministero della difesa alla loro partenza, nel corso delle operazioni ed al loro rientro in patria e sulla possibile sussistenza tra i reduci italiani di casi assimilabili, nella loro sintomatologia, alla cosiddetta "sindrome del Golfo".
        2. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        3. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
        4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
        5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
        7. La Commissione resta in carica un anno a decorrere dalla data della sua istituzione e, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento e trasmette i risultati del suo operato alla magistratura ordinaria.


Art. 3.

(Obbligo del segreto).

        1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 6.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 4.

(Organizzazione interna).

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
        2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
        3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
        4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
        5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
        6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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