XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2329




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1

        1. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la gestione creditizia per la concessione di prestiti diretti, a breve scadenza, in favore dei pensionati iscritti al medesimo Istituto.


Art. 2.

        1. I titolari di pensione a carico dell'INPDAP versano alla gestione creditizia di cui all'articolo 1 un contributo obbligatorio, non rimborsabile, pari allo 0,1 per cento dell'importo mensile della pensione, al netto delle ritenute di legge.


Art. 3.

        1. I prestiti di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere concessi anche dagli istituti autorizzati ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, per i quali l'INPDAP presta la garanzia prevista dall'articolo 16, quarto comma, numero 1), del citato testo unico, per il rischio di cui all'articolo 32, primo comma, lettera a), del medesimo testo unico.


Art. 4.

        1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.



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