XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2329
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la
gestione creditizia per la concessione di prestiti diretti, a
breve scadenza, in favore dei pensionati iscritti al medesimo
Istituto.
Art. 2.
1. I titolari di pensione a carico dell'INPDAP versano
alla gestione creditizia di cui all'articolo 1 un contributo
obbligatorio, non rimborsabile, pari allo 0,1 per cento
dell'importo mensile della pensione, al netto delle ritenute
di legge.
Art. 3.
1. I prestiti di cui all'articolo 1 della presente legge
possono essere concessi anche dagli istituti autorizzati ai
sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, per i
quali l'INPDAP presta la garanzia prevista dall'articolo 16,
quarto comma, numero 1), del citato testo unico, per il
rischio di cui all'articolo 32, primo comma, lettera a),
del medesimo testo unico.
Art. 4.
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le
norme di attuazione della presente legge.