XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2327




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la Soprintendenza archeologica di Frattamaggiore con circoscrizione territoriale comprendente i comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Casandrino, Grumo Nevano, Sant'Antimo, Afragola, Casavatore, Casoria, Arzano, Caivano, Crispano, Cardito, Cesa, Orta di Atella, Teverola, Gricignano, Carinaro, Sant'Arpino, Marcianise, Aversa, Succiso, alla quale sono assegnati i compiti di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
        2. Ai fini di cui al comma 1 è di conseguenza modificata la circoscrizione territoriale della Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta.


Art. 2.

        1. Alla Soprintendenza archeologica di Frattamaggiore è assegnato, al fine della sua utilizzazione quale sede degli uffici, l'immobile di proprietà della regione Campania, ex sede del consorzio agrario, situato al civico 110 di Corso Vittorio Emanuele, nel comune di Frattamaggiore.
        2. La definizione dell'organico della Soprintendenza archeologica di Frattamaggiore nonché l'articolazione degli addetti per qualifiche funzionali sono stabilite con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto della professionalità degli operatori già presenti sul territorio e previa corrispondente ristrutturazione dell'organico della Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta.

Art. 3.

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto all'attivazione della Soprintendenza di cui all'articolo 1 assegnando ad essa le strutture ed il personale necessari al suo funzionamento.
        2. Alle spese per la gestione della Soprintendenza di cui all'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti disponibili alla Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta.



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