XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2327
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la Soprintendenza archeologica di
Frattamaggiore con circoscrizione territoriale comprendente i
comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Casandrino, Grumo
Nevano, Sant'Antimo, Afragola, Casavatore, Casoria, Arzano,
Caivano, Crispano, Cardito, Cesa, Orta di Atella, Teverola,
Gricignano, Carinaro, Sant'Arpino, Marcianise, Aversa,
Succiso, alla quale sono assegnati i compiti di cui
all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
2. Ai fini di cui al comma 1 è di conseguenza modificata
la circoscrizione territoriale della Soprintendenza
archeologica di Napoli e Caserta.
Art. 2.
1. Alla Soprintendenza archeologica di Frattamaggiore è
assegnato, al fine della sua utilizzazione quale sede degli
uffici, l'immobile di proprietà della regione Campania, ex
sede del consorzio agrario, situato al civico 110 di Corso
Vittorio Emanuele, nel comune di Frattamaggiore.
2. La definizione dell'organico della Soprintendenza
archeologica di Frattamaggiore nonché l'articolazione degli
addetti per qualifiche funzionali sono stabilite con apposito
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
tenendo conto della professionalità degli operatori già
presenti sul territorio e previa corrispondente
ristrutturazione dell'organico della Soprintendenza
archeologica di Napoli e Caserta.
Art. 3.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali
provvede con proprio decreto all'attivazione della
Soprintendenza di cui all'articolo 1 assegnando ad essa le
strutture ed il personale necessari al suo funzionamento.
2. Alle spese per la gestione della Soprintendenza di cui
all'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti disponibili alla Soprintendenza
archeologica di Napoli e Caserta.