XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2316
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli atti dell'ordinamento giuridico devono essere
redatti in maniera chiara ed intellegibile al fine di evitare
che oggettive difficoltà di comprensione ed interpretazione
della legislazione in vigore inducano il cittadino a
commettere errori dovuti all'involontaria inosservanza della
stessa e di disposizioni e circolari emanate dalla pubblica
amministrazione.
Art. 2.
1. La redazione del testo di ogni progetto di legge deve
ispirarsi ai criteri della semplicità e della chiarezza. Gli
articoli del progetto di legge devono limitare il più
possibile rinvii ad altri atti normativi al fine di evitare al
cittadino difficoltà eccessive nell'acquisizione di una
precisa conoscenza della normativa in vigore.
2. Qualora il testo del progetto di legge contenga
riferimenti ad atti normativi in vigore, questi devono essere
riportati integralmente, oppure con dovizia di particolari,
per consentire ai cittadini una maggiore facilità
nell'apprendimento della normativa in vigore.
Art. 3.
1. Nessun organo della pubblica amministrazione, mediante
la produzione di circolari o di altri atti dotati di efficacia
giuridica interna, può interpretare norme giuridiche di grado
superiore vigenti.