XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2316




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli atti dell'ordinamento giuridico devono essere redatti in maniera chiara ed intellegibile al fine di evitare che oggettive difficoltà di comprensione ed interpretazione della legislazione in vigore inducano il cittadino a commettere errori dovuti all'involontaria inosservanza della stessa e di disposizioni e circolari emanate dalla pubblica amministrazione.


Art. 2.

        1. La redazione del testo di ogni progetto di legge deve ispirarsi ai criteri della semplicità e della chiarezza. Gli articoli del progetto di legge devono limitare il più possibile rinvii ad altri atti normativi al fine di evitare al cittadino difficoltà eccessive nell'acquisizione di una precisa conoscenza della normativa in vigore.
        2. Qualora il testo del progetto di legge contenga riferimenti ad atti normativi in vigore, questi devono essere riportati integralmente, oppure con dovizia di particolari, per consentire ai cittadini una maggiore facilità nell'apprendimento della normativa in vigore.


Art. 3.

        1. Nessun organo della pubblica amministrazione, mediante la produzione di circolari o di altri atti dotati di efficacia giuridica interna, può interpretare norme giuridiche di grado superiore vigenti.



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