XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2294
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice civile).
1. Al titolo III del libro quarto del codice civile, dopo
le parole: "Capo X - Del contratto di agenzia" sono aggiunte
le seguenti: "Sezione I - disposizioni generali".
2. Dopo l'articolo 1752 del codice civile è inserita la
seguente sezione: "Sezione I-bis- Degli agenti di
assicurazione", composta dagli articoli da 1753 a
1753-quinquies.
3. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1753 - (Agenti di assicurazione)- Al rapporto
di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di
contratti di assicurazione, applicano le disposizioni della
sezione I, per quanto non disciplinato dalla presente sezione.
Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da
patti contrari".
4. Dopo l'articolo 1753 del codice civile, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 1753-bis (Patti di deroga del diritto di
esclusiva)- E' nullo qualsiasi patto, stipulato anche
successivamente alla conclusione del contratto di agenzia, che
produca effetti liberatori dagli obblighi di esclusiva,
liberando anche l'altra parte. L'esercizio delle facoltà di
rinuncia al diritto di esclusiva da parte dell'agente non può
comunque costituire giusta causa o giustificato motivo di
recesso del preponente. Se è pattuita deroga o rinuncia
all'esclusiva territoriale, il preponente è comunque tenuto a
garantire parità di trattamento tra gli agenti e gli altri
intermediari, con particolare riguardo alle provvigioni ed
alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.
Art. 1753-ter - (Consenso dell'agente a modificazioni
del rapporto)- Riduzioni del territorio dell'agente e
riduzioni o trasferimenti del suo portafoglio da parte del
preponente non sono efficaci se l'agente non ha espresso il
proprio consenso per iscritto, fermo restando il diritto ad un
equo indennizzo stabilito negli accordi collettivi.
Le modificazioni alla organizzazione territoriale o la
rinuncia delle agenzie non possono comportare risoluzione dei
rapporti in essere con gli agenti in carica, se non previo
loro consenso scritto.
Art. 1753-quater - (Recesso illecito)- E' nullo il
recesso determinato da motivi diversi dalla giusta causa, con
possibilità di accordo tra le parti.
Art. 1753-quinquies - (Conseguenze del recesso)-
Nei casi di recesso l'agente può rifiutare la sostituzione del
preavviso con la relativa indennità e ha diritto, anche nel
caso di recesso per giusta causa, ad essere assistito nelle
operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione
sindacale cui aderisce o a cui conferisce apposito mandato. Ha
altresì diritto alla corresponsione della indennità di fine
rapporto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua
cessazione".
Art. 2.
(Clausole vessatorie).
1. Le clausole vessatorie sono inefficaci se apposte a
contratti di agenzia, concessione di vendita o ad altri
contratti stipulati per la distribuzione di beni, promozioni
di affari e prestazioni di servizi.
Art. 3.
(Contrattazione collettiva).
1. I contratti collettivi prevedono procedure ed organismi
di consultazione tra le imprese assicuratrici ed i
rappresentati delle organizzazioni sindacali degli agenti di
assicurazione maggiormente rappresentative.
2. La maggiore rappresentatività delle organizzazioni
sindacali, ai sensi del comma 1, è dedotta dalla consistenza
associativa delle medesime, nonché dal consenso elettorale
ricevuto dalle stesse organizzazioni ove abbiano presentato
candidati per l'elezione dei rappresentanti degli agenti negli
organi dell'albo degli agenti di assicurazione.
Art. 4.
(Efficacia degli accordi collettivi).
1. In mancanza di diverse procedure di verifica dei
risultati della contrattazione collettiva, previste dagli
stessi accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali
entrano in vigore un mese dopo la loro sottoscrizione, salvo
che, entro tale termine, non sia stato richiesto da almeno il
20 per cento dei destinatari un referendum
confermativo.
2. L'accordo è inefficace se non è approvato dalla
maggioranza dei votanti.
Art. 5.
(Società agenziali).
1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche agli agenti di assicurazione costituiti in forma di
società di capitali o di persone.
2. Le società di cui al comma 1 possono associarsi ed
essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli
agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative
previsti per gli iscritti dagli statuti.
Art. 6.
(Applicabilità dell'articolo 409
del codice di procedura civile).
1. Le disposizioni dell'articolo 409 del codice di
procedura civile si applicano alle agenzie costituite in forma
di società di persone, purché la maggioranza dei soci
partecipi ed attenda personalmente all'attività di agenzia.
Art. 7.
(Soci di società di persone).
1. Qualora il mandato di agenzia sia affidato ad una
società di persone, si osservano, a tutela dell'affidamento
delle parti, le disposizioni del presente articolo.
2. Nella successione della società di persone nella
gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto socio
della società subentrante, il rapporto di agenzia si considera
unico ed ininterrotto ai fini dell'efficacia e
dell'applicabilità degli istituti previsti da accordi
collettivi.
3. Nel caso di mutamento della composizione della società,
la compagnia assicuratrice preponente ha diritto di recedere
dal rapporto con preavviso e per giustificato motivo, qualora
mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle
quote.
4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti
illegittimi costituenti causa di recesso del preponente, e
riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto
all'integrale percezione delle competenze di fine rapporto, in
proporzione alla sua quota sociale.