XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2292
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Allo scopo di realizzare il riequilibrio modale tra i
diversi tipi di trasporto e al fine di migliorare le
condizioni ambientali e la sicurezza stradale, nonché nel
rispetto degli indirizzi comunitari in materia di trasporto
delle merci, la presente legge detta norme finalizzate a
favorire il trasporto delle merci per ferrovia e per vie
d'acqua.
Art. 2.
(Incentivi per il trasporto su ferrovia di veicoli
destinati al trasporto su strada di cose).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese
ferroviarie di trasporto di cui all'articolo 3 della direttiva
91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, come modificato
dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, esercenti i servizi
ferroviari sulla rete ferroviaria del territorio nazionale,
sono concessi contributi a fondo perduto per il triennio
2002-2004 al fine di incentivare il trasporto su carri
ferroviari di veicoli destinati al trasporto su strada di
cose.
2. Le imprese di cui al comma 1, per poter usufruire dei
contributi di cui al presente articolo, sono tenute ad
applicare una riduzione, non inferiore al 50 per cento, delle
tariffe praticate ai soggetti abilitati all'esercizio di
attività di trasporto su strada di cose, per il servizio di
trasporto su carri ferroviari di veicoli destinati al
trasporto su strada di cose.
3. L' ammontare dei contributi di cui al comma 1 è
stabilito nella misura massima di 25 milioni di euro per il
2002, 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per
il 2004.
Art. 3.
(Contributi per incentivare il trasporto via mare di
veicoli destinati al trasporto su strada di cose).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le imprese che
forniscono servizi marittimi di cabotaggio tra porti nazionali
applicano una riduzione non inferiore al 50 per cento sulle
tariffe nonché sui noli praticati per il trasporto di merci
effettuato con veicoli destinati al trasporto su strada di
cose.
2. Le imprese che applicano la riduzione di cui al comma 1
sono esonerate per l'anno 2002 ed in misura pari al 50 per
cento dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi al personale di bordo per le navi che
esercitano attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di
proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con
esso convenzioni o contratti di servizio.
3. Le imprese di cabotaggio marittimo nei confronti delle
quali sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, il mancato rispetto dei
contratti di lavoro del personale di bordo, decadono dai
benefìci concessi ai sensi del comma 2.
4. L'efficacia dei benefìci di cui al comma 2 è
subordinata all'autorizzazione ed al rispetto dei vincoli
della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e
seguenti del Trattato che istituisce la Comunità europea fatto
a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo dalla legge 14
ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Contributi per incentivare il trasporto delle merci per
vie navigabili fluviali o lacuali).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese
che, per il trasporto dei propri prodotti, utilizzano le vie
navigabili fluviali o lacuali sono concessi contributi a fondo
perduto per il triennio 2002-2004.
2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è
stabilito nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004.
Art. 5.
(Contratti di programma).
1. L'assegnazione e la ripartizione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 1, nonché le modalità di applicazione
delle riduzioni tariffarie di cui al medesimo articolo 2,
comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 1, sono disciplinate
mediante contratti di programma da stipulare tra i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, e di cui all'articolo 3, comma 1,
ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel
termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte
dei competenti organi parlamentari, prima della stipulazione,
gli schemi dei contratti di programma di cui al comma 1 e dei
relativi eventuali aggiornamenti.
3. I competenti organi parlamentari esprimono un parere
motivato sugli schemi dei contratti di programma trasmessi ai
sensi del comma 2, entro il termine di venti giorni dalla data
di assegnazione.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di
attuazione dei contratti di programma di cui al presente
articolo.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
pari a 25 milioni di euro per il 2002, 50 milioni di euro per
il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3,
pari a 52 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4,
pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.