XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2279




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto.
        2. Il Museo ha i seguenti compiti:

                a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;

                b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse;

                c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali ed internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria.

        3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.


Art. 2

        1. Il Museo è organo del Ministero per i beni e le attività culturali, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. L'autonomia finanziaria comprende la gestione delle somme ad esso assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali nonché dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio del Museo.


Art. 3

        1. Sono organi del Museo:

                a) il consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la regione Emilia-Romagna, il comune di Ferrara, l'Unione delle comunità ebraiche italiane e il CDEC;

                b) il collegio dei revisori dei conti, composto da due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

                c) il direttore, nominato dal consig1io di amministrazione su proposta del CDEC;

        2. Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato scientifico, stabilendone composizione e competenze.
        3. Nell'ambito della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'Ufficio del direttore amministrativo del Museo, cui è preposto un dirigente di area A.
        4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato e attribuito l'organico del Museo, nell'ambito della dotazione organica del Ministero stesso.


Art. 4

        1. Alla realizzazione del Museo e in particolare alla progettazione, alla costruzione, all'adeguamento, alla ristrutturazione e a quanto altro possa attenere alla funzionalità del Museo stesso si provvede mediante un protocollo di intesa stipulato dal Ministero per i beni e le attività culturali con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Emilia-Romagna, il comune di Ferrara e l'Unione delle comunità ebraiche italiane.
        2. I soggetti di cui al comma 1 possono fare ricorso alle tecniche di project financing con il concorso di soggetti pubblici e privati.
        3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 15.000.000 di euro, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
        4. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002.
        5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 15.000.000 di euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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