XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2279
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah,
di seguito denominato "Museo", quale luogo simbolico per
conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende
delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto.
2. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla
Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani;
b) promuovere attività didattiche nonché
organizzare manifestazioni, incontri nazionali e
internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee,
proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della
fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e
religioni diverse;
c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali
ed internazionali per libri e opere a persone o enti che hanno
contribuito a promuovere la conoscenza della Shoah e il
mantenimento della sua memoria.
3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica
il Museo si avvale della collaborazione della fondazione
Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di
Milano.
Art. 2
1. Il Museo è organo del Ministero per i beni e le
attività culturali, dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e finanziaria ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368. L'autonomia finanziaria comprende la gestione delle somme
ad esso assegnate a carico dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali nonché dei
proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al
bilancio del Museo.
Art. 3
1. Sono organi del Museo:
a) il consiglio di amministrazione, nominato dal
Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la
regione Emilia-Romagna, il comune di Ferrara, l'Unione delle
comunità ebraiche italiane e il CDEC;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da
due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività
culturali e da un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
c) il direttore, nominato dal consig1io di
amministrazione su proposta del CDEC;
2. Il consiglio di amministrazione può nominare un
comitato scientifico, stabilendone composizione e
competenze.
3. Nell'ambito della dotazione organica del Ministero per
i beni e le attività culturali è istituito l'Ufficio del
direttore amministrativo del Museo, cui è preposto un
dirigente di area A.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è determinato e attribuito
l'organico del Museo, nell'ambito della dotazione organica del
Ministero stesso.
Art. 4
1. Alla realizzazione del Museo e in particolare alla
progettazione, alla costruzione, all'adeguamento, alla
ristrutturazione e a quanto altro possa attenere alla
funzionalità del Museo stesso si provvede mediante un
protocollo di intesa stipulato dal Ministero per i beni e le
attività culturali con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la regione Emilia-Romagna, il comune di Ferrara e
l'Unione delle comunità ebraiche italiane.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono fare ricorso alle
tecniche di project financing con il concorso di
soggetti pubblici e privati.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è
autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 15.000.000 di euro, da
iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali.
4. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa
annua di 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede, quanto a 15.000.000 di euro per l'anno
2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero; quanto a 1.000.000 di euro annui a decorrere
dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.