XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2277




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le competenze in materia di pubblica istruzione spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono soppresse. Sono conseguentemente soppressi gli uffici scolastici regionali previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, e gli organi collegiali territoriali della scuola di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
        2. E' abolito il valore legale del titolo di studio.


Art. 2.

        1. Il Governo, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere, da esprimere entro un mese, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo al fine di disciplinare:

                a) il conferimento alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo, statutaria, di gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria, sulla base del preventivo piano di riorganizzazione definito dalle singole regioni, senza distinzione tra ordini e gradi di scuola, avente il fine di assicurare le dimensioni ideali per una efficace gestione didattica ed amministrativa per lo sviluppo della qualità della istruzione;

                b) la ridefinizione della gestione interna dell'istituzione scolastica e delle funzioni e compiti del capo d'istituto e dei docenti;

                c) le modalità di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla programmazione educativa ed alla vita dell'istituto;
                d) la formazione delle unità di aggregazione, al livello immediatamente superiore ai singoli istituti, con la definizione di bacini consortili provinciali per la programmazione dell'offerta formativa sul territorio;

                e) la istituzione di un servizio di orientamento scolastico e professionale articolato su base regionale;

                f) la soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e del Centro europeo di documentazione educativa (CEDE), sostituiti da un istituto per la documentazione, la ricerca e l'aggiornamento articolato a livello regionale e sub-regionale;

                g) l'attribuzione alle regioni delle competenze relative a:

                1) integrazione degli indirizzi nazionali con le realtà regionali;

                2) razionalizzazione della rete scolastica;

                3) amministrazione, reclutamento, formazione ed aggiornamento del personale;

                4) valutazione del sistema di istruzione;

                h) l'istituzione del Comitato permanente della politica dell'istruzione pubblica per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali dell'istruzione pubblica nel rispetto delle linee della politica nazionale e comunitaria, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo, coordinamento, controllo e valutazione.


Art. 3.

        1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 2 è adottato con l'osservanza dei seguenti criteri:

                a) il Comitato di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è istituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro per le politiche comunitarie e dai presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati; con regolamento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato;

                b) istituzione del Servizio nazionale di valutazione (SNV), che ha carattere tecnico e costituisce una unità funzionale indipendente. Il SNV opera in collegamento e collaborazione con i centri territoriali di documentazione, aggiornamento e valutazione, con il servizio di orientamento, con il servizio per la qualità, con le università e gli istituti di ricerca nazionali ed internazionali;

                c) istituzione di un Centro nazionale di ricerca e documentazione educativo (CRDE) con un presidente e un consiglio di amministrazione, articolato a livello regionale ed in centri territoriali;

                d) le regioni assumono le seguenti funzioni:

                1) codeterminazione, traduzione e integrazione degli indirizzi nazionali con la realtà regionale, nel rispetto degli ambiti dell'autonomia propria delle istituzioni scolastiche ai vari livelli;

                2) pianificazione e programmazione dell'offerta formativa, compresa la riorganizzazione delle sedi scolastiche;

                3) amministrazione, reclutamento - tramite l'istituzione di apposite liste di qualificazione - formazione ed aggiornamento del personale delle istituzioni scolastiche;
                4) valutazione del sistema di istruzione sul territorio in collaborazione con il SNV;

                5) gestione del servizio di orientamento scolastico e professionale regionale;

                e) istituzione di un'area scolastica provinciale a confini mobili capace di realizzare l'identità territoriale del sistema scolastico locale, prevedendo all'interno della sua programmazione il potenziamento dei rapporti delle scuole fra loro e la corrispondenza alla realtà produttiva e culturale del contesto;

                f) per ciò che riguarda l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare:

                1) l'autonomia didattica è finalizzata a specificare ed integrare gli obiettivi regionali. Ciascun istituto scolastico programma annualmente la propria attività mediante il progetto educativo d'istituto (PEI) che enuncia organicamente le scelte fondamentali in ordine agli obiettivi, agli strumenti ed alle risorse della attività stessa;

                2) l'autonomia amministrativa riguarda sia la gestione del personale con contratti di diritto privato reclutato con riferimento alle liste di qualificazione distinte per aree contrattuali, personale docente e non docente, sia la gestione delle risorse secondo procedure di diritto privato;

                3) l'autonomia di ricerca e sviluppo sostiene i processi di innovazione continua;

                4) l'autonomia organizzativa assicura che il servizio formativo sia ispirato ai princìpi di eguaglianza, partecipazione, efficienza, efficacia. I modelli organizzativi rispondono a criteri di flessibilità, di coordinamento e integrazione delle risorse e sono funzionali all'attuazione del progetto educativo, alle dimensioni dell'istituto, ed alle esigenze del contesto esterno;

                5) l'autonomia finanziaria consente alle istituzioni scolastiche di amministrare, senza vincoli di destinazione, le entrate e le spese al fine di conseguire gli obiettivi istituzionali. Le entrate comprendono il trasferimento regionale del bonus di cui all'articolo 4 ed ogni altro introito proveniente da tasse, contributi, convenzioni, alienazioni, donazioni, eredità e legati, nonché proventi per attività e prestazioni rese a terzi;

                g) ridefinizione della gestione interna dell'istituzione scolastica e delle funzioni e dei compiti del capo d'istituto e dei docenti. In particolare:

                1) l'organo di governo dell'istituzione scolastica è il consiglio di amministrazione, che stabilisce gli indirizzi generali, approva e verifica il PEI, delibera lo statuto e il regolamento interno, le risorse da destinare alla realizzazione delle attività, approva il bilancio preventivo e consuntivo. Il consiglio di amministrazione è formato da un massimo di nove membri, eletti con elezioni di secondo grado, ha la facoltà di cooptare fino ad un massimo di tre componenti esterni, scelti in base alle esigenze specifiche della singola istituzione;

                2) il capo di istituto rappresenta l'istituzione scolastica, presiede il consiglio di amministrazione, svolge funzioni di direzione, promozione, gestione, controllo e valorizzazione delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali, e risponde dei risultati della gestione dell'istituzione scolastica definita dal PEI;

                3) i docenti sono responsabili della qualità dell'insegnamento. Essi predispongono il progetto educativo, per la parte di competenza, e curano la programmazione didattica e la valutazione dell'azione educativa. Il regolamento di istituto disciplina l'organizzazione dell'attività dei docenti mediante strutture dipartimentali, gruppi di lavoro o commissioni ed individua le figure professionali di collaborazione, di coordinamento e di gestione delle attività e dei servizi dell'istituzione scolastica;

                4) i consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono le sedi della partecipazione e della proposta degli studenti e dei genitori. Agli stessi sono riservate la programmazione didattica, nonché la formulazione di proposte in ordine all'azione educativa e didattica e, con la sola presenza dei docenti, la valutazione formale degli alunni;

                h) definizione delle modalità di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla programmazione ed alla vita dell'istituto, anche tramite la costituzione di consigli dei genitori e degli alunni con funzioni di consultazione, proposta e di elezione dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'istituto.


Art. 4.

        1. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3, a ciascuna regione è assegnato un finanziamento annuale (bonus) in ragione del numero degli studenti ivi residenti. Il bonus è calcolato in base al rapporto tra la spesa globale per l'istruzione dell'esercizio finanziario di riferimento di tutte le regioni ed il numero complessivo degli studenti, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica dell'anno precedente a quello di riferimento.
        2. Il limite di spesa pro capite erogata dalle regioni per ogni esercizio finanziario deve essere pari al livello standard stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'inizio dell'esercizio finanziario medesimo.
        3. Qualora la spesa pro capite per l'istruzione erogata da una regione sia superiore al livello standard, la parte eccedente è versata per la costituzione di un fondo di qualità e un fondo di perequazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        4. Il fondo di perequazione è ripartito in ragione inversamente proporzionale alla spesa media pro capite per l'istruzione erogata da ciascuna regione.
        5. Il fondo di qualità di cui al comma 3 è ripartito in ragione direttamente proporzionale alla valutazione della qualità dei risultati.
        6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla soppressione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al trasferimento dei fondi di cui al presente articolo alle regioni e alle province autonome.


Art. 5.

        1. Sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.
        2. All'individuazione dei beni di cui al comma 1 provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica tra Stato e regioni nominata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Il trasferimento dei beni di cui al presente articolo è esente da oneri fiscali.


Art. 6.

        1. Secondo un piano di mobilità triennale transitorio, il personale statale di ruolo presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è collocato in mobilità intercompartimentale secondo le indicazioni di cui al comma 2.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, il personale di cui al comma 1 è ripartito tra i ruoli dei vari comparti pubblici tenendo conto delle richieste formulate da ciascuno di essi.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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