XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2277
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le competenze in materia di pubblica istruzione
spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca sono soppresse. Sono conseguentemente soppressi
gli uffici scolastici regionali previsti dall'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 novembre 2000, n. 347, e gli organi collegiali territoriali
della scuola di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233.
2. E' abolito il valore legale del titolo di studio.
Art. 2.
1. Il Governo, su proposta dei Ministri per la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze, è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e previo parere, da esprimere entro un mese,
delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo
al fine di disciplinare:
a) il conferimento alle istituzioni scolastiche
della personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di
ricerca e sviluppo, statutaria, di gestione organizzativa,
amministrativa e finanziaria, sulla base del preventivo piano
di riorganizzazione definito dalle singole regioni, senza
distinzione tra ordini e gradi di scuola, avente il fine di
assicurare le dimensioni ideali per una efficace gestione
didattica ed amministrativa per lo sviluppo della qualità
della istruzione;
b) la ridefinizione della gestione interna
dell'istituzione scolastica e delle funzioni e compiti del
capo d'istituto e dei docenti;
c) le modalità di partecipazione delle famiglie e
degli studenti alla programmazione educativa ed alla vita
dell'istituto;
d) la formazione delle unità di aggregazione, al
livello immediatamente superiore ai singoli istituti, con la
definizione di bacini consortili provinciali per la
programmazione dell'offerta formativa sul territorio;
e) la istituzione di un servizio di orientamento
scolastico e professionale articolato su base regionale;
f) la soppressione degli Istituti regionali di
ricerca educativa (IRRE) dell'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e del
Centro europeo di documentazione educativa (CEDE), sostituiti
da un istituto per la documentazione, la ricerca e
l'aggiornamento articolato a livello regionale e
sub-regionale;
g) l'attribuzione alle regioni delle competenze
relative a:
1) integrazione degli indirizzi nazionali con le
realtà regionali;
2) razionalizzazione della rete scolastica;
3) amministrazione, reclutamento, formazione ed
aggiornamento del personale;
4) valutazione del sistema di istruzione;
h) l'istituzione del Comitato permanente della
politica dell'istruzione pubblica per la determinazione degli
obiettivi e delle linee generali dell'istruzione pubblica nel
rispetto delle linee della politica nazionale e comunitaria,
per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità
attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo,
coordinamento, controllo e valutazione.
Art. 3.
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 2 è adottato
con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) il Comitato di cui alla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 2 è istituito nell'ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; il
Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri ed è composto dal Ministro per le politiche
comunitarie e dai presidenti delle regioni e delle province
autonome o da loro delegati; con regolamento adottato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i
presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti l'organizzazione ed il funzionamento del
Comitato;
b) istituzione del Servizio nazionale di
valutazione (SNV), che ha carattere tecnico e costituisce una
unità funzionale indipendente. Il SNV opera in collegamento e
collaborazione con i centri territoriali di documentazione,
aggiornamento e valutazione, con il servizio di orientamento,
con il servizio per la qualità, con le università e gli
istituti di ricerca nazionali ed internazionali;
c) istituzione di un Centro nazionale di ricerca e
documentazione educativo (CRDE) con un presidente e un
consiglio di amministrazione, articolato a livello regionale
ed in centri territoriali;
d) le regioni assumono le seguenti funzioni:
1) codeterminazione, traduzione e integrazione degli
indirizzi nazionali con la realtà regionale, nel rispetto
degli ambiti dell'autonomia propria delle istituzioni
scolastiche ai vari livelli;
2) pianificazione e programmazione dell'offerta
formativa, compresa la riorganizzazione delle sedi
scolastiche;
3) amministrazione, reclutamento - tramite
l'istituzione di apposite liste di qualificazione - formazione
ed aggiornamento del personale delle istituzioni
scolastiche;
4) valutazione del sistema di istruzione sul
territorio in collaborazione con il SNV;
5) gestione del servizio di orientamento scolastico e
professionale regionale;
e) istituzione di un'area scolastica provinciale a
confini mobili capace di realizzare l'identità territoriale
del sistema scolastico locale, prevedendo all'interno della
sua programmazione il potenziamento dei rapporti delle scuole
fra loro e la corrispondenza alla realtà produttiva e
culturale del contesto;
f) per ciò che riguarda l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, in particolare:
1) l'autonomia didattica è finalizzata a specificare
ed integrare gli obiettivi regionali. Ciascun istituto
scolastico programma annualmente la propria attività mediante
il progetto educativo d'istituto (PEI) che enuncia
organicamente le scelte fondamentali in ordine agli obiettivi,
agli strumenti ed alle risorse della attività stessa;
2) l'autonomia amministrativa riguarda sia la gestione
del personale con contratti di diritto privato reclutato con
riferimento alle liste di qualificazione distinte per aree
contrattuali, personale docente e non docente, sia la gestione
delle risorse secondo procedure di diritto privato;
3) l'autonomia di ricerca e sviluppo sostiene i
processi di innovazione continua;
4) l'autonomia organizzativa assicura che il servizio
formativo sia ispirato ai princìpi di eguaglianza,
partecipazione, efficienza, efficacia. I modelli organizzativi
rispondono a criteri di flessibilità, di coordinamento e
integrazione delle risorse e sono funzionali all'attuazione
del progetto educativo, alle dimensioni dell'istituto, ed alle
esigenze del contesto esterno;
5) l'autonomia finanziaria consente alle istituzioni
scolastiche di amministrare, senza vincoli di destinazione, le
entrate e le spese al fine di conseguire gli obiettivi
istituzionali. Le entrate comprendono il trasferimento
regionale del bonus di cui all'articolo 4 ed ogni altro
introito proveniente da tasse, contributi, convenzioni,
alienazioni, donazioni, eredità e legati, nonché proventi per
attività e prestazioni rese a terzi;
g) ridefinizione della gestione interna
dell'istituzione scolastica e delle funzioni e dei compiti del
capo d'istituto e dei docenti. In particolare:
1) l'organo di governo dell'istituzione scolastica è
il consiglio di amministrazione, che stabilisce gli indirizzi
generali, approva e verifica il PEI, delibera lo statuto e il
regolamento interno, le risorse da destinare alla
realizzazione delle attività, approva il bilancio preventivo e
consuntivo. Il consiglio di amministrazione è formato da un
massimo di nove membri, eletti con elezioni di secondo grado,
ha la facoltà di cooptare fino ad un massimo di tre componenti
esterni, scelti in base alle esigenze specifiche della singola
istituzione;
2) il capo di istituto rappresenta l'istituzione
scolastica, presiede il consiglio di amministrazione, svolge
funzioni di direzione, promozione, gestione, controllo e
valorizzazione delle risorse umane, professionali, finanziarie
e strumentali, e risponde dei risultati della gestione
dell'istituzione scolastica definita dal PEI;
3) i docenti sono responsabili della qualità
dell'insegnamento. Essi predispongono il progetto educativo,
per la parte di competenza, e curano la programmazione
didattica e la valutazione dell'azione educativa. Il
regolamento di istituto disciplina l'organizzazione
dell'attività dei docenti mediante strutture dipartimentali,
gruppi di lavoro o commissioni ed individua le figure
professionali di collaborazione, di coordinamento e di
gestione delle attività e dei servizi dell'istituzione
scolastica;
4) i consigli di intersezione, di interclasse e di
classe sono le sedi della partecipazione e della proposta
degli studenti e dei genitori. Agli stessi sono riservate la
programmazione didattica, nonché la formulazione di proposte
in ordine all'azione educativa e didattica e, con la sola
presenza dei docenti, la valutazione formale degli alunni;
h) definizione delle modalità di partecipazione
delle famiglie e degli studenti alla programmazione ed alla
vita dell'istituto, anche tramite la costituzione di consigli
dei genitori e degli alunni con funzioni di consultazione,
proposta e di elezione dei rappresentanti nel consiglio di
amministrazione dell'istituto.
Art. 4.
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e
3, a ciascuna regione è assegnato un finanziamento annuale
(bonus) in ragione del numero degli studenti ivi
residenti. Il bonus è calcolato in base al rapporto tra
la spesa globale per l'istruzione dell'esercizio finanziario
di riferimento di tutte le regioni ed il numero complessivo
degli studenti, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto
nazionale di statistica dell'anno precedente a quello di
riferimento.
2. Il limite di spesa pro capite erogata dalle
regioni per ogni esercizio finanziario deve essere pari al
livello standard stabilito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze all'inizio dell'esercizio
finanziario medesimo.
3. Qualora la spesa pro capite per l'istruzione
erogata da una regione sia superiore al livello standard,
la parte eccedente è versata per la costituzione di un
fondo di qualità e un fondo di perequazione nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il fondo di perequazione è ripartito in ragione
inversamente proporzionale alla spesa media pro capite
per l'istruzione erogata da ciascuna regione.
5. Il fondo di qualità di cui al comma 3 è ripartito in
ragione direttamente proporzionale alla valutazione della
qualità dei risultati.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
soppressione delle pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, e al trasferimento dei fondi
di cui al presente articolo alle regioni e alle province
autonome.
Art. 5.
1. Sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili
di proprietà dello Stato necessari per l'esercizio delle
funzioni di competenza regionale ai sensi della presente
legge.
2. All'individuazione dei beni di cui al comma 1 provvede,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una commissione paritetica tra Stato e regioni nominata
con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il trasferimento dei beni di cui al presente articolo è
esente da oneri fiscali.
Art. 6.
1. Secondo un piano di mobilità triennale transitorio, il
personale statale di ruolo presso gli uffici centrali e
periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca è collocato in mobilità intercompartimentale
secondo le indicazioni di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per
la funzione pubblica, il personale di cui al comma 1 è
ripartito tra i ruoli dei vari comparti pubblici tenendo conto
delle richieste formulate da ciascuno di essi.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.