XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2275




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: "aree naturali protette" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".


Art. 2.

        1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 4, alinea, le parole: ", nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10" sono soppresse;

                b) al comma 4:

                1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) otto, su designazione della Comunità del parco;";

                2) le lettere b) e c) sono abrogate;

                3) alla lettera d), la parola: "uno" è sostituita dalla seguente: "due".


Art. 3.

        1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), dopo le parole: "utilizzazioni produttive tradizionali" sono inserite le seguenti: "privilegiando quelle agro-silvo-pastorali,";
                b) alla lettera c), dopo le parole: "nonché di pesca" è inserita la seguente ",caccia".


Art. 4.

        1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32. Eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici devono essere effettuati in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte tra i cacciatori residenti, previa opportuna formazione".


Art. 5.

        1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: "aree protette" sono inserite le seguenti: "in applicazione delle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 12".



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