XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2275
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 4, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, dopo le parole: "aree naturali protette" sono inserite
le seguenti: ", nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo
10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".
Art. 2.
1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, alinea, le parole: ", nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni
interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate
per le attività in materia di conservazione della natura o tra
i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo
10" sono soppresse;
b) al comma 4:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) otto, su designazione della Comunità del
parco;";
2) le lettere b) e c) sono abrogate;
3) alla lettera d), la parola: "uno" è
sostituita dalla seguente: "due".
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole:
"utilizzazioni produttive tradizionali" sono inserite le
seguenti: "privilegiando quelle agro-silvo-pastorali,";
b) alla lettera c), dopo le parole: "nonché
di pesca" è inserita la seguente ",caccia".
Art. 4.
1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve
naturali regionali l'attività venatoria è vietata, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 32. Eventuali prelievi
faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre
squilibri ecologici devono essere effettuati in conformità al
regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive
regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono
essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone
da esso autorizzate, scelte tra i cacciatori residenti, previa
opportuna formazione".
Art. 5.
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, dopo le parole: "aree protette" sono inserite le
seguenti: "in applicazione delle lettere b) e c)
del comma 2 dell'articolo 12".