XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2264




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale del comune di Lucera sono di preminente interesse nazionale e per il loro perseguimento si applicano le disposizioni della presente legge.
        2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano attraverso i seguenti interventi:

            a) ristrutturazione degli immobili di proprietà comunale;

            b) conservazione e restauro di beni culturali, di proprietà dello Stato o di privati, dati in pubblica gestione, legati alla storia della città, ovunque conservati e loro valorizzazione a fini turistico-culturali;

            c) rifacimento e restauro di piazze, strade e vicoli interni al centro storico;

            d) ristrutturazione e ammodernamento della biblioteca comunale;

            e) ristrutturazione e recupero del castello di Federico II di Svevia;

            f) dotazione di attrezzature connesse all'ampliamento e alla valorizzazione dei musei cittadini;

            g) realizzazione di studi, ricerche, attività didattiche e di promozione culturale;

            h) conservazione e valorizzazione delle testimonianze archeologiche.


Art. 2.

        1. Gli interventi di cui all'articolo 1, qualora non diversamente indicato, si riferiscono all'intero territorio del comune di Lucera.

Art. 3

        1. I soggetti che concorrono all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono il comune di Lucera, la regione Puglia e gli enti pubblici e privati, interessati o indicati dal comune medesimo.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 stipulano un'intesa che individua le azioni, gli interventi e le opere necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e fissa le modalità di partecipazione degli enti citati al perseguimento delle finalità stesse.
        3. L 'intesa è definita sulla base delle disponibilità finanziarie di cui alla presente legge, nonché delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni dello Stato, della regione Puglia e di altri enti pubblici e privati. L'intesa definisce, altresì, le modalità di coordinamento degli interventi.
        4. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le sovrintendenze competenti per materia e per territorio.


Art. 4.

        1. Alle esigenze finanziarie connesse agli interventi di cui all'articolo 1 si provvede mediante un contributo statale straordinario complessivo di 24 milioni di euro da erogare ai soggetti di cui all'articolo 3 in ragione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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