XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2264
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, archeologico e monumentale del comune di Lucera
sono di preminente interesse nazionale e per il loro
perseguimento si applicano le disposizioni della presente
legge.
2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano attraverso
i seguenti interventi:
a) ristrutturazione degli immobili di proprietà
comunale;
b) conservazione e restauro di beni culturali, di
proprietà dello Stato o di privati, dati in pubblica gestione,
legati alla storia della città, ovunque conservati e loro
valorizzazione a fini turistico-culturali;
c) rifacimento e restauro di piazze, strade e
vicoli interni al centro storico;
d) ristrutturazione e ammodernamento della
biblioteca comunale;
e) ristrutturazione e recupero del castello di
Federico II di Svevia;
f) dotazione di attrezzature connesse
all'ampliamento e alla valorizzazione dei musei cittadini;
g) realizzazione di studi, ricerche, attività
didattiche e di promozione culturale;
h) conservazione e valorizzazione delle
testimonianze archeologiche.
Art. 2.
1. Gli interventi di cui all'articolo 1, qualora non
diversamente indicato, si riferiscono all'intero territorio
del comune di Lucera.
Art. 3
1. I soggetti che concorrono all'attuazione delle finalità
di cui all'articolo 1 sono il comune di Lucera, la regione
Puglia e gli enti pubblici e privati, interessati o indicati
dal comune medesimo.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti di cui al comma 1 stipulano
un'intesa che individua le azioni, gli interventi e le opere
necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 e fissa le modalità di partecipazione degli enti citati al
perseguimento delle finalità stesse.
3. L 'intesa è definita sulla base delle disponibilità
finanziarie di cui alla presente legge, nonché delle risorse
disponibili nei bilanci delle amministrazioni dello Stato,
della regione Puglia e di altri enti pubblici e privati.
L'intesa definisce, altresì, le modalità di coordinamento
degli interventi.
4. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono sottoposti
alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività
culturali, tramite le sovrintendenze competenti per materia e
per territorio.
Art. 4.
1. Alle esigenze finanziarie connesse agli interventi di
cui all'articolo 1 si provvede mediante un contributo statale
straordinario complessivo di 24 milioni di euro da erogare ai
soggetti di cui all'articolo 3 in ragione di 8 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.