XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2263
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"4. Quando è richiesta la presenza del difensore e
quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e
3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la
difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore
immediatamente reperibile per il quale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e
la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono
un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2 salva, nei
casi di urgenza, la designazione di un altro difensore
immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento
motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del
giudizio va preferibilmente nominato sostituto un difensore
iscritto nell'elenco di cui al comma 2; tuttavia, quando
nessuno di questi sia presente in udienza, il giudice può
nominare sostituto un avvocato con almeno cinque anni di
anzianità di iscrizione all'albo".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.