XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2263




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2 salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio va preferibilmente nominato sostituto un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2; tuttavia, quando nessuno di questi sia presente in udienza, il giudice può nominare sostituto un avvocato con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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