XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2260
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, archeologico ed ambientale della città di S. Agata
de' Goti sono di preminente interesse nazionale e per il loro
perseguimento si applicano le disposizioni della presente
legge.
2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano mediante i
seguenti interventi:
a) ristrutturazione degli immobili di proprietà
comunale, acquisto e ristrutturazione di immobili privati
dislocati nel centro storico, nonché costruzione di nuovi
edifici;
b) conservazione e restauro di beni culturali, di
proprietà dello Stato o di privati, dati in pubblica gestione,
legati alla storia della città, ovunque conservati, e loro
valorizzazione a fini turistico-culturali;
c) acquisto di beni culturali legati alla storia
della città appartenenti a soggetti privati, nonché
manutenzione ed eventuale acquisizione di beni ambientali;
d) dotazione di attrezzature connesse
all'ampliamento e alla valorizzazione dei musei cittadini,
civico e diocesano;
e) rifacimento e restauro di piazze, strade e
vicoli interni al centro storico;
f) ammodernamento e costruzione di arterie
provinciali e comunali di accesso al centro storico, con
realizzazione di parcheggi, anche sotterranei, mediante
utilizzazione dove possibile della rete di cunicoli presenti
nel sottosuolo;
g) realizzazione di studi, ricerche, attività
didattiche e di promozione culturale;
h) attuazione di studi e ricerche archeologici
finalizzati a scavi o alla creazione di riserve
archeologiche;
i) conservazione e valorizzazione delle
testimonianze di archeologia industriale.
Art. 2.
1. Gli interventi di cui all'articolo 1, qualora non
diversamente indicato, si riferiscono all'intero territorio
del comune di S. Agata de' Goti.
Art. 3.
1. I soggetti che concorrono all'attuazione delle finalità
di cui all'articolo 1 sono il comune di S. Agata de' Goti, la
regione Campania, la provincia di Benevento e gli enti
pubblici e privati interessati indicati dal comune
medesimo.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 stipulano
un'intesa che individua le azioni, gli interventi e le opere
necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 e fissa le modalità di partecipazione degli enti citati al
perseguimento delle finalità stesse. L'intesa è definita sulla
base delle disponibilità finanziarie di cui alla presente
legge, nonché delle risorse disponibili nei bilanci delle
amministrazioni dello Stato, della regione Campania e di altri
enti pubblici e privati, compresi eventuali contributi della
Unione europea, finalizzati a programmi e interventi di
recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale. L'intesa definisce, altresì, le modalità di
coordinamento degli interventi.
3. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1 sono
realizzati sotto l'alta sorveglianza del Ministero per i beni
e le attività culturali, tramite le soprintendenze competenti
per materia e per territorio.
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
presente legge è autorizzata l'erogazione di un contributo
complessivo di 108 milioni di euro, in ragione di 36 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.