XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2260




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della città di S. Agata de' Goti sono di preminente interesse nazionale e per il loro perseguimento si applicano le disposizioni della presente legge.
        2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano mediante i seguenti interventi:

            a) ristrutturazione degli immobili di proprietà comunale, acquisto e ristrutturazione di immobili privati dislocati nel centro storico, nonché costruzione di nuovi edifici;

            b) conservazione e restauro di beni culturali, di proprietà dello Stato o di privati, dati in pubblica gestione, legati alla storia della città, ovunque conservati, e loro valorizzazione a fini turistico-culturali;

            c) acquisto di beni culturali legati alla storia della città appartenenti a soggetti privati, nonché manutenzione ed eventuale acquisizione di beni ambientali;

            d) dotazione di attrezzature connesse all'ampliamento e alla valorizzazione dei musei cittadini, civico e diocesano;

            e) rifacimento e restauro di piazze, strade e vicoli interni al centro storico;

            f) ammodernamento e costruzione di arterie provinciali e comunali di accesso al centro storico, con realizzazione di parcheggi, anche sotterranei, mediante utilizzazione dove possibile della rete di cunicoli presenti nel sottosuolo;

            g) realizzazione di studi, ricerche, attività didattiche e di promozione culturale;
            h) attuazione di studi e ricerche archeologici finalizzati a scavi o alla creazione di riserve archeologiche;

            i) conservazione e valorizzazione delle testimonianze di archeologia industriale.


Art. 2.

        1. Gli interventi di cui all'articolo 1, qualora non diversamente indicato, si riferiscono all'intero territorio del comune di S. Agata de' Goti.


Art. 3.

        1. I soggetti che concorrono all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono il comune di S. Agata de' Goti, la regione Campania, la provincia di Benevento e gli enti pubblici e privati interessati indicati dal comune medesimo.
        2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 stipulano un'intesa che individua le azioni, gli interventi e le opere necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e fissa le modalità di partecipazione degli enti citati al perseguimento delle finalità stesse. L'intesa è definita sulla base delle disponibilità finanziarie di cui alla presente legge, nonché delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni dello Stato, della regione Campania e di altri enti pubblici e privati, compresi eventuali contributi della Unione europea, finalizzati a programmi e interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. L'intesa definisce, altresì, le modalità di coordinamento degli interventi.
        3. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1 sono realizzati sotto l'alta sorveglianza del Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le soprintendenze competenti per materia e per territorio.

Art. 4.

        1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata l'erogazione di un contributo complessivo di 108 milioni di euro, in ragione di 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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