XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2258
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso ogni tribunale è istituita una sezione
specializzata per la trattazione dei procedimenti aventi ad
oggetto reati in materia di tutela ambientale.
Art. 2.
1. La sezione specializzata del tribunale di cui
all'articolo 1 è composta da un magistrato con funzioni di
appello, che la presiede, da uno o più giudici di tribunale e
da tre o più giudici-esperti. I giudici ordinari della sezione
specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del
distretto e degli altri tribunali indicati dal Consiglio
superiore della magistratura esercitano le funzioni in via
esclusiva.
2. La giurisdizione della sezione specializzata del
tribunale è esercitata da un collegio composto da un giudice
ordinario e due giudici-esperti.
Art. 3.
1. Presso ogni tribunale, procura della Repubblica e corte
d'appello, uno o più dipendenti sono, anche in via esclusiva,
destinati agli uffici di cancelleria e segreteria addetti al
funzionamento delle sezioni specializzate e dell'ufficio di
pubblico ministero relativo.
Art. 4.
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti ad esse
assegnati, le sezioni specializzate del tribunale possono
avvalersi di specialisti, istituti ed organismi dipendenti dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o con lo
stesso convenzionati.
2. Le sezioni specializzate del tribunale possono altresì
avvalersi dei servizi istituiti dalle amministrazioni centrali
e periferiche, in particolare dagli enti locali e dalle
aziende sanitarie locali.
3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti
dagli organi pubblici da cui dipendono, sono compensati, per
le prestazioni effettivamente rese, sulla base delle tariffe
dei periti giudiziari.
Art. 5.
1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di
competenza della sezione specializzata del tribunale, sono
esercitate da magistrati della procura della Repubblica
designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi
dell'articolo 9.
Art. 6.
1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione
specializzata per la trattazione in grado di appello dei
procedimenti aventi ad oggetto reati in materia di tutela
ambientale.
Art. 7.
1. La sezione speciale d'appello di cui all'articolo 6 è
composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da
due o più giudici di appello e da tre o più
giudici-esperti.
2. La giurisdizione è esercitata, nei giudizi d'appello
contro le decisioni della sezione specializzata del tribunale,
da un collegio composto da due giudici ordinari e un
giudice-esperto.
3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede
all'assegnazione dei magistrati previsti all'articolo 2 e al
comma 1 del presente articolo secondo i criteri stabiliti,
rispettivamente, dagli articoli 9 e 10.
Art. 8.
1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione
specializzata d'appello sono esercitate da uno o più
magistrati della procura generale designati dal Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 9.
Art. 9.
1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni
specializzate dal Consiglio superiore della magistratura, su
parere del consiglio giudiziario, per il periodo di un
triennio.
2. I magistrati della procura della Repubblica e della
procura generale incaricati di esercitare le funzioni di
pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni
specializzate sono designati dal Consiglio superiore della
magistratura, su parere del consiglio giudiziario, per il
periodo di un triennio.
3. Alle sezioni specializzate e all'esercizio delle
relative funzioni di procura sono destinati magistrati che
rivelino, per l'attività precedentemente svolta, per gli studi
effettuati e per l'esperienza maturata, di possedere le
attitudini necessarie.
4. Il Consiglio superiore della magistratura assicura,
attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento
professionale dei magistrati di cui ai commi 1 e 2,
privilegiando l'approfondimento delle tematiche giuridiche
attinenti ai reati in materia ambientale.
Art. 10.
1. I giudici-esperti sono nominati dal Consiglio superiore
della magistratura, su parere del consiglio giudiziario, tra
cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il trentesimo
anno di età e che siano cultori o vantino una adeguata
esperienza nel settore della tutela ambientale.
2. I giudici-esperti durano in carica due anni e possono
essere riconfermati.
3. Ai giudici-esperti spetta il trattamento economico
previsto per i giudici popolari delle corti di assise.
Art. 11.
1. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 220
posti di magistrato di tribunale e di corte d'appello.
2. Il ruolo organico dei direttori di cancelleria, degli
assistenti giudiziari e dei commessi è adeguato, con
provvedimento del Ministro della giustizia, alle esigenze
delle sezioni specializzate di cui alla presente legge.
Art. 12.
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge sono rimessi, con decreto del presidente
del collegio o del magistrato procedente, agli organi
giudiziari competenti, secondo le disposizioni della presente
legge.
Art. 13.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.