XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2258




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso ogni tribunale è istituita una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto reati in materia di tutela ambientale.


Art. 2.

        1. La sezione specializzata del tribunale di cui all'articolo 1 è composta da un magistrato con funzioni di appello, che la presiede, da uno o più giudici di tribunale e da tre o più giudici-esperti. I giudici ordinari della sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e degli altri tribunali indicati dal Consiglio superiore della magistratura esercitano le funzioni in via esclusiva.
        2. La giurisdizione della sezione specializzata del tribunale è esercitata da un collegio composto da un giudice ordinario e due giudici-esperti.


Art. 3.

        1. Presso ogni tribunale, procura della Repubblica e corte d'appello, uno o più dipendenti sono, anche in via esclusiva, destinati agli uffici di cancelleria e segreteria addetti al funzionamento delle sezioni specializzate e dell'ufficio di pubblico ministero relativo.


Art. 4.

        1. Ai fini dello svolgimento dei compiti ad esse assegnati, le sezioni specializzate del tribunale possono avvalersi di specialisti, istituti ed organismi dipendenti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o con lo stesso convenzionati.
        2. Le sezioni specializzate del tribunale possono altresì avvalersi dei servizi istituiti dalle amministrazioni centrali e periferiche, in particolare dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.
        3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti dagli organi pubblici da cui dipendono, sono compensati, per le prestazioni effettivamente rese, sulla base delle tariffe dei periti giudiziari.


Art. 5.

        1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di competenza della sezione specializzata del tribunale, sono esercitate da magistrati della procura della Repubblica designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 9.


Art. 6.

        1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata per la trattazione in grado di appello dei procedimenti aventi ad oggetto reati in materia di tutela ambientale.


Art. 7.

        1. La sezione speciale d'appello di cui all'articolo 6 è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da due o più giudici di appello e da tre o più giudici-esperti.
        2. La giurisdizione è esercitata, nei giudizi d'appello contro le decisioni della sezione specializzata del tribunale, da un collegio composto da due giudici ordinari e un giudice-esperto.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati previsti all'articolo 2 e al comma 1 del presente articolo secondo i criteri stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 10.

Art. 8.

        1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione specializzata d'appello sono esercitate da uno o più magistrati della procura generale designati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 9.


Art. 9.

        1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni specializzate dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario, per il periodo di un triennio.
        2. I magistrati della procura della Repubblica e della procura generale incaricati di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni specializzate sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario, per il periodo di un triennio.
        3. Alle sezioni specializzate e all'esercizio delle relative funzioni di procura sono destinati magistrati che rivelino, per l'attività precedentemente svolta, per gli studi effettuati e per l'esperienza maturata, di possedere le attitudini necessarie.
        4. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati di cui ai commi 1 e 2, privilegiando l'approfondimento delle tematiche giuridiche attinenti ai reati in materia ambientale.


Art. 10.

        1. I giudici-esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario, tra cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e che siano cultori o vantino una adeguata esperienza nel settore della tutela ambientale.
        2. I giudici-esperti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
        3. Ai giudici-esperti spetta il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise.


Art. 11.

        1. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 220 posti di magistrato di tribunale e di corte d'appello.
        2. Il ruolo organico dei direttori di cancelleria, degli assistenti giudiziari e dei commessi è adeguato, con provvedimento del Ministro della giustizia, alle esigenze delle sezioni specializzate di cui alla presente legge.


Art. 12.

        1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono rimessi, con decreto del presidente del collegio o del magistrato procedente, agli organi giudiziari competenti, secondo le disposizioni della presente legge.


Art. 13.

        1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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