XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2250




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

        "1-bis. Il trattamento economico dei medici dipendenti di amministrazioni, enti e aziende del Servizio sanitario nazionale è equiparato a quello dei magistrati ordinari sino alla funzione di consigliere di corte d'appello".

        2. L'equiparazione del trattamento economico dei medici a quello dei magistrati ordinari, ai sensi del comma 1, è effettuata nell'arco di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        3. Per ogni altro aspetto concernente il rapporto di lavoro dei medici di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 400 milioni di euro, 500 milioni di euro e 750 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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