XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2250
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
"1-bis. Il trattamento economico dei medici
dipendenti di amministrazioni, enti e aziende del Servizio
sanitario nazionale è equiparato a quello dei magistrati
ordinari sino alla funzione di consigliere di corte
d'appello".
2. L'equiparazione del trattamento economico dei medici a
quello dei magistrati ordinari, ai sensi del comma 1, è
effettuata nell'arco di un triennio a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
3. Per ogni altro aspetto concernente il rapporto di
lavoro dei medici di cui al comma 1 si applica la disciplina
prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 400 milioni di euro, 500 milioni di euro e 750
milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.