XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2245




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio militare di leva in tempo di pace, ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ha fatto richiesta di essere ammesso al servizio civile, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza del personale stesso, ai Corpi di polizia municipale e da assegnare a servizi non armati.
        2. Il personale di cui al comma 1 può essere adibito anche ad attività di vigilanza non armata dei musei e dei beni naturali e posto alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. L'entita del contingente da destinare ai servizi ed alle attività di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego, dedotte le esigenze degli enti convenzionati ammessi ad usufruire delle prestazioni degli obiettori di coscienza.


Art. 2.

        1. I volontari ausiliari di leva da destinare ai Corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali per servizi non armati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini del reclutamento e devono aver optato per il servizio civile sostitutivo.
        2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le norme previste per la prestazione del servizio civile sostitutivo di cui alle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e 6 marzo 2001, n. 64.


Art. 3.

        1. Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 1 è considerato a tutti gli effetti equipollente alla prestazione del servizio militare di leva. Al termine del periodo di servizio, gli ausiliari dei Corpi di polizia municipale alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali assegnati a servizi non armati sono posti in congedo illimitato. Tale personale è equiparato, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo e disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il servizio militare.


Art. 4.

        1. I volontari in servizio sostitutivo di leva prestato nei Corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della presente legge esercitano le funzioni loro assegnate sulla base di norme emanate con apposito regolamento adottato dalle rispettive amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.


Art. 5.

        1. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva prestato nei Corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali sono posti a carico del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri connessi alle operazioni di reclutamento ed allo svolgimento delle visite di leva.



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