XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2245
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio
militare di leva in tempo di pace, ai sensi di quanto previsto
dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, la Presidenza del
Consiglio dei ministri ha facoltà di disporre l'impiego, quali
volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale
idoneo al servizio militare che ha fatto richiesta di essere
ammesso al servizio civile, da destinare con priorità nei
comuni della provincia di residenza del personale stesso, ai
Corpi di polizia municipale e da assegnare a servizi non
armati.
2. Il personale di cui al comma 1 può essere adibito anche
ad attività di vigilanza non armata dei musei e dei beni
naturali e posto alle dipendenze del Ministero per i beni e le
attività culturali.
3. L'entita del contingente da destinare ai servizi ed
alle attività di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente
sulla base delle richieste comunicate dalle singole
amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri
entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego, dedotte
le esigenze degli enti convenzionati ammessi ad usufruire
delle prestazioni degli obiettori di coscienza.
Art. 2.
1. I volontari ausiliari di leva da destinare ai Corpi di
polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni
e le attività culturali per servizi non armati devono essere
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai
fini del reclutamento e devono aver optato per il servizio
civile sostitutivo.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le norme
previste per la prestazione del servizio civile sostitutivo di
cui alle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e successive
modificazioni, e 6 marzo 2001, n. 64.
Art. 3.
1. Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 1 è
considerato a tutti gli effetti equipollente alla prestazione
del servizio militare di leva. Al termine del periodo di
servizio, gli ausiliari dei Corpi di polizia municipale alle
dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali
assegnati a servizi non armati sono posti in congedo
illimitato. Tale personale è equiparato, ad ogni effetto
civile, penale, amministrativo e disciplinare, nonché nel
trattamento economico, ai cittadini che prestano il servizio
militare.
Art. 4.
1. I volontari in servizio sostitutivo di leva prestato
nei Corpi di polizia municipale o alle dipendenze del
Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della
presente legge esercitano le funzioni loro assegnate sulla
base di norme emanate con apposito regolamento adottato dalle
rispettive amministrazioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge.
Art. 5.
1. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva
prestato nei Corpi di polizia municipale o alle dipendenze del
Ministero per i beni e le attività culturali sono posti a
carico del Fondo nazionale per il servizio civile di cui
all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64. Restano a
carico del Ministero della difesa gli oneri connessi alle
operazioni di reclutamento ed allo svolgimento delle visite di
leva.