XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2240




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Repubblica italiana riconosce il valore storico, militare e morale dei militari italiani internati durante la seconda guerra mondiale in Germania, ai quali lo Stato tedesco non ha riconosciuto, all'epoca del loro internamento, lo status di prigionieri di guerra ai sensi della convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, ed ai quali la Repubblica federale tedesca non ha riconosciuto il diritto ad alcun indennizzo.


Art. 2.

        1. E' istituita la "Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi", che è celebrata il 20 settembre 2003, con la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria.


Art. 3.

        1. Ai familiari dei militari italiani internati di cui all'articolo 1 deceduti prima del 15 febbraio 1999 è attribuita una medaglia alla memoria conferita dal Presidente della Repubblica con cerimonia solenne.


Art. 4.

        1. Ai cittadini italiani, già militari internati ai sensi dell'articolo 1, viventi alla data del 15 febbraio 1999, è riconosciuto un indennizzo simbolico pari a 500 euro.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 40.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione