XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2231
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Ai fini della presente legge e per le finalità di cui
all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, il cielo stellato è considerato
patrimonio naturale da conservare e valorizzare.
2. La presente legge definisce le procedure e le norme per
limitare le emissioni luminose al fine di tutelare la flora e
la fauna, migliorare l'ambiente, proteggere il paesaggio
naturale e garantire l'integrità del cielo notturno e diurno
al di sopra delle aree naturali protette.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
aree naturali protette nazionali e regionali e alle aree
contigue di cui all'articolo 32 della citata legge n. 394 del
1991.
Art. 2.
(Definizioni di inquinamento luminoso e ottico).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento luminoso: ogni forma di
irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o
indirettamente verso la volta celeste;
b) inquinamento ottico: qualsiasi illuminazione
diretta o indiretta prodotta da impianti di illuminazione su
oggetti e soggetti che non è richiesto illuminare.
Art. 3.
(Limiti di inquinamento).
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e
privata, anche a carattere pubblicitario, nelle aree di cui al
comma 3 dell'articolo 1, in fase di progettazione, appalto o
installazione, devono essere eseguiti secondo i seguenti
criteri al fine di assicurare la limitazione dell'inquinamento
luminoso, dell'abbagliamento e dei consumi energetici:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego
di ottiche e armature di tipo stradale: massima emissione
luminosa consentita 0 candela per kilolumen (cd/klm) a 90^ e
oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego
di lanterne: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm a
90^ e oltre rispetto alla verticale del piano di campagna;
c) per gli impianti di illuminazione con ottiche,
a sfera, ornamentali e similari: massima emissione luminosa
consentita 25 cd/klm a 90^ e 5 cd/klm a 95^ e oltre;
d) per gli impianti di illuminazione con fari
simmetrici, asimmetrici e torri-faro, anche di grandi aree di
qualsiasi tipo: massima emissione luminosa consentita 2 cd/klm
a 90^ e oltre rispetto alla verticale del piano di
campagna;
e) per gli impianti di illuminazione di facciate
di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere
monumentale o comprovato valore artistico: divieto assoluto di
illuminazione dal basso verso l'alto con obbligo di
spegnimento alle ore 23 e massima luminanza di 1 candela per
metro quadrato;
f) per gli impianti di illuminazione di facciate o
di altri elementi architettonici di edifici di particolare e
comprovato valore artistico i fasci di luce devono essere
rigorosamente contenuti entro i limiti perimetrici delle
superfici illuminate con spegnimento obbligatorio alle ore 23
nel periodo di ora solare e alle ore 24 in quello di ora
legale. Nel caso non fosse possibile rispettare tale norma, a
causa della irregolarità della superficie da illuminare o per
altro specifico motivo cogente, fermo restando l'orario di
spegnimento, il flusso diretto verso l'emisfero superiore, non
intercettato dalla superficie illuminata, non deve essere
superiore al 5 per cento del flusso nominale uscente dal corpo
illuminato;
g) le insegne pubblicitarie non dotate di luce
propria devono essere illuminate con fari posizionati
dall'alto verso il basso. Per tutti i tipi di insegne
pubblicitarie deve essere rispettato come orario di
spegnimento quello delle ore 23 nel periodo di ora solare e
delle ore 24 in quello di ora legale;
h) è vietato usare fasci luminosi roteanti o
fissi, di qualsiasi colore e potenza, rivolti verso l'alto,
quali fari, fari laser e giostre luminose, siano essi
per mero scopo pubblicitario o voluttuario. E' vietato,
altresì, sia di giorno che di notte, proiettare immagini
luminose sia sul cielo sovrastante il territorio protetto, sia
sullo stesso territorio di cui all'articolo 1, comma 3.
2. La disposizione di cui alla lettera g) del comma
1 non si applica alle insegne di necessario e indispensabile
uso notturno.
3. Per gli esercizi commerciali, di intrattenimento o di
altro genere, l'orario massimo di spegnimento può coincidere
con quello di chiusura al pubblico degli stessi.
4. Tutti gli impianti di illuminazione di cui al comma 1
devono essere equipaggiati con lampade al sodio ad alta o
bassa pressione, a seconda delle esigenze e delle finalità
degli stessi. Per gli impianti di cui alle lettere a), b),
c) e d) del medesimo comma 1 devono essere adottati
dispositivi in grado di assicurare il contenimento dei consumi
energetici in percentuale non inferiore al 20 per cento e non
superiore al 50 per cento rispetto al regime nominale di
funzionamento. Tale riduzione deve essere conseguita dalle ore
23 nel periodo di ora solare e dalle ore 24 in quello di ora
legale.
5. Per le strade a traffico motorizzato devono essere
selezionati i livelli minimi di luminanza ed illuminamento non
solo in base alla categoria della strada, ma anche in base
all'intensità di circolazione.
6. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici, devono
certificare tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi
di illuminazione commercializzati la loro possibilità di
essere utilizzati per impianti eseguiti a norma
antinquinamento luminoso ai sensi del comma 1, mediante
apposizione sul prodotto della dicitura "ottica antiquinamento
luminoso" e allegare le informazioni relative alle operazioni
di montaggio per le quali si ottiene la rispondenza
dichiarata.
7. Restano salve le norme in materia, già adottate o che
saranno adottate, dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, qualora impongano norme più restrittive
di quanto sia previsto dalla presente legge.
8. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto e la
progettazione degli impianti di illuminazione per esterni
devono rispettare i criteri della massima economicità sia
riguardo l'esercizio e la manutenzione degli impianti, sia
riguardo la costruzione degli stessi. In particolare gli
impianti di illuminazione per esterni, di norma, devono essere
costruiti sia su un'unica fila di pali diritti e con una sola
sorgente luminosa per palo, sia con l'ottica parallela al
terreno. Eventuali deroghe ai criteri sopracitati devono
costituire eccezione e devono essere motivate dal progettista
dell'impianto con apposita relazione.
Art. 4.
(Punti di osservazione astronomica).
1. Gli Enti Parco individuano, nell'ambito del territorio
ricadente nell'area naturale protetta, in collaborazione con
gli osservatori astrofisici o amatoriali, le associazioni
astrofile e ambientali operanti sul territorio, apposite aree,
lontane da fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti
di osservazione astromonica.
2. Per i fini di cui al comma 1, gli Enti Parco
istituiscono centri visita o centri didattici del parco,
dotati di strumentazione astronomica per l'osservazione del
cielo notturno e diurno.
3. Gli enti gestori delle aree naturali protette
organizzano, in collaborazione con gli osservatori astrofisici
o amatoriali, le associazioni astrofile e le associazioni
ambientaliste operanti sul territorio, corsi per insegnanti e
attività per le scuole e i cittadini inerenti l'osservazione
del cielo.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispone una
campagna informativa, in collaborazione con la Società
astronomica italiana, l'Unione degli astrofili italiani e le
associazioni ambientaliste per gli scopi di cui al presente
articolo.
Art. 5.
(Piani di intervento).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli organismi di gestione delle aree naturali
protette, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati:
a) predispongono una proposta di adeguamento dei
regolamenti e degli strumenti urbanistici, generali e
attuativi, ai criteri di cui all'articolo 3;
b) predispongono un piano per l'erogazione di
contributi a favore di soggetti pubblici e privati che
adottano i criteri stabiliti dalla presente legge, anche in
relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive
modificazioni, e 9 gennaio 1991, n. 10;
c) promuovono iniziative di aggiornamento tecnico
e professionale del personale delle strutture operative delle
amministrazioni locali con competenze nell'ambito
dell'illuminazione, compresa la distribuzione di materiale
informativo e documentale.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente
legge, entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in
vigore, tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica o
privata, in fase di progettazione o di appalto, nei comuni
interessati alle aree di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono
eseguiti secondo i criteri di cui all'articolo 3.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli impianti di illuminazione esterna pubblica
o privata, installati prima della sua entrata in vigore,
devono essere adeguati ai criteri di cui all'articolo 3.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, un regolamento per limitare le emissioni
luminose nelle aree marine protette.
5. La mancata realizzazione delle disposizioni previste
dal presente articolo impedisce l'accesso ai fondi stanziati
con la presente legge.
Art. 6.
(Interventi del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca).
1. A decorrere dall'anno 2002 il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde
alle istituzioni scolastiche, entro il limite massimo di spesa
di 1 milione di euro, un contributo a parziale copertura delle
spese sostenute per i viaggi di istruzione da queste
organizzati e realizzati, che abbiano come scopo la
partecipazione alle attività di cui all'articolo 4.
2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al
comma 1 sono determinate con un regolamento adottato dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 7.
(Interventi del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio).
1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente
legge è istituito, a decorrere dall'anno 2003 presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il
Fondo per la limitazione delle emissioni luminose nelle aree
protette, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione
iniziale di 8 milioni di euro.
2. Fino al 31 dicembre 2006, il 50 per cento delle risorse
del Fondo sono destinate agli interventi di adeguamento di cui
all'articolo 5.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per
l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6,
valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7,
valutato in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.