XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2223
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono istituite presso il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca cinque borse di studio per gli
studenti meritevoli e vincitori di titoli europei o mondiali
in discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico
internazionale.
Art. 2.
1. E' requisito per concorrere alla borsa di studio di cui
all'articolo 1 l'avere conseguito positivi risultati
scolastici o universitari nell'anno precedente a quello
dell'erogazione della borsa di studio.
2. L'erogazione della borsa di studio di cui all'articolo
1 non tiene conto dell'entità del reddito familiare.
Art. 3.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
fissa i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di
cui all'articolo 1.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 30.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.