XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2223




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono istituite presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cinque borse di studio per gli studenti meritevoli e vincitori di titoli europei o mondiali in discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico internazionale.


Art. 2.

        1. E' requisito per concorrere alla borsa di studio di cui all'articolo 1 l'avere conseguito positivi risultati scolastici o universitari nell'anno precedente a quello dell'erogazione della borsa di studio.
        2. L'erogazione della borsa di studio di cui all'articolo 1 non tiene conto dell'entità del reddito familiare.


Art. 3.

        1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 1.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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