XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2221
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
l. La presente legge disciplina le modalità e
l'organizzazione dell'autogoverno delle istituzioni
scolastiche, al fine di garantire la gestione democratica
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà
di insegnamento, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
conformità ai princìpi di democrazia, partecipazione e
trasparenza e valorizzando l'apporto di tutte le componenti
scolastiche.
Art. 2.
(Organi di autogoverno).
1. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
a) il consiglio dell'istituzione scolastica e la
giunta del consiglio;
b) il collegio dei docenti;
c) i consigli di classe e di interclasse;
d) l'assemblea degli studenti e le sue
articolazioni;
e) l'assemblea dei genitori e le sue
articolazioni;
f) il dirigente scolastico.
2. Le funzioni del dirigente scolastico sono svolte nel
rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze
degli altri organi delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Art. 3.
(Composizione del consiglio dell'istituzione
scolastica).
1. Nel consiglio dell'istituzione scolastica, del quale
fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il
responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i genitori e,
limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli
studenti.
2. Il numero dei componenti il consiglio dell'istituzione
scolastica è pari a undici per la scuola di base e a quindici
per la scuola secondaria superiore.
3. Nella scuola di base il consiglio dell'istituzione
scolastica è composto da quattro docenti, quattro genitori, un
rappresentante del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, dal dirigente scolastico e dal responsabile
amministrativo.
4. Nella scuola secondaria superiore il consiglio
dell'istituzione scolastica è composto da quindici membri così
ripartiti: tre rappresentanti dei genitori, quattro
rappresentanti degli studenti, quattro rappresentanti degli
insegnanti, due rappresentanti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, il dirigente scolastico e il
responsabile amministrativo.
5. Il consiglio dell'istituzione scolastica, nella prima
seduta, elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei
genitori. Il regolamento dell'istituzione scolastica può
prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un
vicepresidente.
6. Il consiglio dell'istituzione scolastica è convocato
dal presidente almeno una volta ogni due mesi, con le modalità
previste dal regolamento. Al presidente spetta il compito di
stabilire l'ordine del giorno su proposta della giunta
esecutiva.
Art. 4.
(Competenze del consiglio dell'istituzione
scolastica).
1. Al consiglio dell'istituzione scolastica spettano le
competenze generali in materia di politiche scolastiche e di
programmazione economica e finanziaria. In particolare al
consiglio dell'istituzione scolastica spetta:
a) definire gli indirizzi generali per quanto
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e
dell'attività della scuola, ivi compresa la definizione dei
criteri per la formazione dell'orario scolastico, per
l'assegnazione dei docenti alle classi e per la formazione
della classi;
b) adottare il piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei
docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali
e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie
disponibili;
c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in
coerenza con il piano dell'offerta formativa;
d) approvare i documenti contabili
fondamentali.
2. Il consiglio dell'istituzione scolastica nella sua
prima seduta elegge, nel suo ambito, una giunta esecutiva,
composta da un rappresentante di ciascuna categoria
rappresentata; ne fanno parte di diritto il dirigente
scolastico e il responsabile amministrativo. La giunta
esecutiva ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre
all'esame del medesimo consiglio, formulando la proposta di
ordine del giorno delle sedute, sulla base anche delle
richieste formulate dai singoli componenti il consiglio stesso
e ferma restando la sua autonoma iniziativa; la giunta
esecutiva ha inoltre il compito di garantire l'esecuzione
delle deliberazioni del consiglio dell'istituzione
scolastica.
Art. 5.
(Composizione e articolazione collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti
di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione
scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. Il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti
disciplinari, interdisciplinari e in commissioni di lavoro
funzionali alle sue esigenze. Al loro interno le commissioni
eleggono un coordinatore.
Art. 6.
(Competenze del collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti definisce ed approva il piano
dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e ne cura
la verifica. Definisce inoltre:
a) i profili didattici delle iniziative, dei
progetti e degli accordi ai quali l'istituzione scolastica
intende aderire o che intenda promuovere;
b) la proposta di regolamento dell'istituzione
scolastica per le parti relative ai profili didattici, alle
sue articolazioni e agli organi cui compete la programmazione
didattica;
c) ogni altro provvedimento connesso con
l'esercizio dell'autonomia didattica.
Art. 7.
(Consigli di classe e di interclasse).
1. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi
di programmazione didattico-formativa e di valutazione. Ne
fanno parte gli insegnanti delle classi e, fatta eccezione per
le sedute di valutazione, i rappresentanti dei genitori nelle
scuole elementari, e dei genitori e degli studenti nelle
scuole superiori, secondo la composizione ed i compiti
previsti dal capo I del titolo I del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni.
2. I consigli di classe e di interclasse sono convocati e
presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I
docenti della classe designano nella prima riunione il docente
incaricato di svolgere le funzioni di segretario.
3. Il consiglio di classe si riunisce, oltre che per gli
adempimenti connessi con la valutazione e la scelta dei libri
di testo, almeno due volte ogni quadrimestre.
Art. 8.
(Assemblea degli studenti e sue articolazioni).
1. Nelle scuole superiori tutti gli studenti costituiscono
l'assemblea degli studenti. L'assemblea organizza e gestisce
le iniziative e le attività degli studenti, compresi gli spazi
e le iniziative di autogestione, su proposta del comitato
degli studenti composto dai rappresentanti di classe.
2. Il diritto di convocazione dell'assemblea degli
studenti è esercitato dal comitato degli studenti, a
maggioranza dei due terzi, e dall'assemblea stessa sulla base
di richiesta sottoscritta dal 10 per cento dei suoi
componenti.
Art. 9.
(Assemblea dei genitori e sue articolazioni).
1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la
partecipazione dei genitori. I rappresentanti di classe dei
genitori costituiti in comitato possono convocare in assemblea
i genitori della scuola.