XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2219




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli emessi con l'esclusiva finalità di istituire fondi da utilizzare per finanziare progetti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico, ovvero per la realizzazione di interventi economici compatibili con i medesimi progetti, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché da altre eventuali imposizioni sui redditi.
        2. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui al comma 1 sono aumentati, con costi a carico dello Stato e della regione competente fino a garantire, al netto, un rendimento pari al tasso di inflazione programmata, aumentato di 300 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).


Art. 2.

        1. Le quantità delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 1 che possono essere emesse sono determinate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive e sono ripartite tra le regioni che provvedono al relativo cofinanziamento.
        2. Nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento italiano in ordine alla emissione e alla gestione del risparmio, possono emettere le obbligazioni e i titoli con le agevolazioni previste dall'articolo 1, istituti bancari e finanziari, enti locali e società quotate nei mercati azionari nazionali, dell'Unione europea e internazionali.
        3. Le domande per emettere obbligazioni e titoli con i benefìci previsti ai commi 1 e 2 sono presentate al Ministero delle attività produttive entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di cui al presente comma.
        4. Il lotto minimo di emissione dei titoli di cui all'articolo 1 è fissato in 1.000 euro.
        5. Possono essere emesse obbligazioni e buoni ordinari di durata non inferiore a quattro anni, non convertibili, e certificati di deposito di durata non inferiore a diciotto mesi.


Art. 3.

        1. Sono finanziati mediante l'impiego dei capitali raccolti attraverso il collocamento dei titoli di cui all'articolo 1, interventi i cui progetti di realizzazione siano stati positivamente valutati dalle regioni interessate, attraverso gli organi competenti, previo parere favorevole delle province.
        2. Ai fini del rilascio di un attestato di ammissibilità, i progetti di cui al comma 1 sono valutati in base alla loro conformità alle disposizioni emanate, con deliberazione, dalle giunte regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali disposizioni sono aggiornate annualmente, tenendo conto dei progressi scientifici nei settori di cui all'articolo 4 e in conformità ai piani di sviluppo nazionale ed europeo.
        3. Le domande di finanziamento sono presentate a istituti bancari e finanziari che, in proprio o per conto di enti locali o per società quotate nei mercati azionari, abbiano effettuato una raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1. Gli istituti bancari e finanziari provvedono alla raccolta della documentazione necessaria alla valutazione del progetto e del proponente e formulano un parere circa la sua sostenibilità economica. Le proposte di finanziamento sono successivamente inoltrate alla regione competente unitamente alla valutazione della banca, corredata da una dichiarazione relativa alla percentuale di finanziamento deliberata.


Art. 4.

        1. I progetti di cui all'articolo 3 devono riguardare i seguenti ambiti di attività:

                a) produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili con impiego di:

                1) biomasse:

                2) vento;

                3) energia solare;

                4) energia geotermica;

                5) acqua per impianti non superiori ai 10 megawatt;

                b) uso razionale dell'energia e risparmio energetico, in particolare:

                1) micro applicazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

                2) promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per usi domestici e agricoli;

                c) ogni altra attività che abbia attinenza con la difesa e il miglioramento dell'ambiente e che sia valutata positivamente dalla regione competente.


Art. 5.

        1. I progetti oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge devono essere cantierabili entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di ammissibilità di cui all'articolo 3.
        2. Il requisito di cantierabilità deve essere espressamente indicato nel dispositivo del provvedimento che dispone il finanziamento.
        3. Ai fini di cui alla presente legge si intendono cantierabili i progetti che abbiano acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.


Art. 6.

        1. I fondi di cui all'articolo 1 sono soggetti a gestione separata.
        2. Della gestione di cui al comma 1 deve essere presentato alla regione competente un rendiconto annuale da parte dei singoli istituti di credito evidenziando i criteri di gestione del fondo, i progetti finanziati, nonché la percentuale di fondi raccolti non impiegata nel finanziamento.
        3. L'assessorato competente per l'ambiente della regione interessata invia annualmente al Ministero delle attività produttive una relazione sulla gestione dei fondi di cui all'articolo 1.


Art. 7.

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, ai titoli di solidarietà emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, destinati al finanziamento di ONLUS operanti nel settore della tutela ambientale.



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