XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2219
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni
e dei titoli emessi con l'esclusiva finalità di istituire
fondi da utilizzare per finanziare progetti per la produzione
di energia da fonte rinnovabile, per l'uso razionale
dell'energia e per il risparmio energetico, ovvero per la
realizzazione di interventi economici compatibili con i
medesimi progetti, sono esenti dall'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1^
aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e
dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché da
altre eventuali imposizioni sui redditi.
2. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni
e dei titoli di cui al comma 1 sono aumentati, con costi a
carico dello Stato e della regione competente fino a
garantire, al netto, un rendimento pari al tasso di inflazione
programmata, aumentato di 300 punti base (1 punto percentuale
= 100 punti base).
Art. 2.
1. Le quantità delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'articolo 1 che possono essere emesse sono determinate
annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle attività produttive e sono ripartite tra le
regioni che provvedono al relativo cofinanziamento.
2. Nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento
italiano in ordine alla emissione e alla gestione del
risparmio, possono emettere le obbligazioni e i titoli con le
agevolazioni previste dall'articolo 1, istituti bancari e
finanziari, enti locali e società quotate nei mercati azionari
nazionali, dell'Unione europea e internazionali.
3. Le domande per emettere obbligazioni e titoli con i
benefìci previsti ai commi 1 e 2 sono presentate al Ministero
delle attività produttive entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle
attività produttive di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio
sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione
delle domande di cui al presente comma.
4. Il lotto minimo di emissione dei titoli di cui
all'articolo 1 è fissato in 1.000 euro.
5. Possono essere emesse obbligazioni e buoni ordinari di
durata non inferiore a quattro anni, non convertibili, e
certificati di deposito di durata non inferiore a diciotto
mesi.
Art. 3.
1. Sono finanziati mediante l'impiego dei capitali
raccolti attraverso il collocamento dei titoli di cui
all'articolo 1, interventi i cui progetti di realizzazione
siano stati positivamente valutati dalle regioni interessate,
attraverso gli organi competenti, previo parere favorevole
delle province.
2. Ai fini del rilascio di un attestato di ammissibilità,
i progetti di cui al comma 1 sono valutati in base alla loro
conformità alle disposizioni emanate, con deliberazione, dalle
giunte regionali entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Tali disposizioni sono aggiornate
annualmente, tenendo conto dei progressi scientifici nei
settori di cui all'articolo 4 e in conformità ai piani di
sviluppo nazionale ed europeo.
3. Le domande di finanziamento sono presentate a istituti
bancari e finanziari che, in proprio o per conto di enti
locali o per società quotate nei mercati azionari, abbiano
effettuato una raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1. Gli
istituti bancari e finanziari provvedono alla raccolta della
documentazione necessaria alla valutazione del progetto e del
proponente e formulano un parere circa la sua sostenibilità
economica. Le proposte di finanziamento sono successivamente
inoltrate alla regione competente unitamente alla valutazione
della banca, corredata da una dichiarazione relativa alla
percentuale di finanziamento deliberata.
Art. 4.
1. I progetti di cui all'articolo 3 devono riguardare i
seguenti ambiti di attività:
a) produzione di energia e di calore da fonti
rinnovabili con impiego di:
1) biomasse:
2) vento;
3) energia solare;
4) energia geotermica;
5) acqua per impianti non superiori ai 10 megawatt;
b) uso razionale dell'energia e risparmio
energetico, in particolare:
1) micro applicazioni per la produzione di energia da
fonti rinnovabili;
2) promozione dell'utilizzo di energia da fonti
rinnovabili per usi domestici e agricoli;
c) ogni altra attività che abbia attinenza con la
difesa e il miglioramento dell'ambiente e che sia valutata
positivamente dalla regione competente.
Art. 5.
1. I progetti oggetto di finanziamento ai sensi della
presente legge devono essere cantierabili entro tre mesi dal
rilascio dell'attestato di ammissibilità di cui all'articolo
3.
2. Il requisito di cantierabilità deve essere
espressamente
indicato nel dispositivo del provvedimento che dispone il
finanziamento.
3. Ai fini di cui alla presente legge si intendono
cantierabili i progetti che abbiano acquisito tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 6.
1. I fondi di cui all'articolo 1 sono soggetti a gestione
separata.
2. Della gestione di cui al comma 1 deve essere presentato
alla regione competente un rendiconto annuale da parte dei
singoli istituti di credito evidenziando i criteri di gestione
del fondo, i progetti finanziati, nonché la percentuale di
fondi raccolti non impiegata nel finanziamento.
3. L'assessorato competente per l'ambiente della regione
interessata invia annualmente al Ministero delle attività
produttive una relazione sulla gestione dei fondi di cui
all'articolo 1.
Art. 7.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano, altresì, ai titoli di solidarietà emessi ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, destinati al finanziamento di ONLUS operanti nel settore
della tutela ambientale.