XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2214
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Agli effetti della presente legge per titolari delle
cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio
dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di
Stato, i commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2.
(Incompatibilità).
1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego
pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico
diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione
svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche
di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal
giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione
della carica, senza pregiudizio della propria posizione
professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni
concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei
rispettivi ordinamenti.
2. I titolari delle cariche di Governo non possono
esercitare, anche per interposta persona, attività
imprenditoriali, né ricoprire in enti di diritto pubblico,
anche economici, in imprese o società a prevalente
partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di
concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al
controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi
per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività
imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore,
liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di
responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali
enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali
di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e
funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono,
per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma
di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali
incarichi o funzioni.
3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o
elenchi professionali non possono esercitare attività
professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o
all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire
unicamente proventi per prestazioni svolte prima
dell'assunzione della carica.
Art. 3.
(Attività patrimoniali).
1. L'Autorità di cui all'articolo 5, esaminata la
dichiarazione delle attività patrimoniali di cui all'articolo
4, comma 1, sentite per quanto di competenza l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e le eventuali
Autorità di settore, accerta caso per caso se i poteri e le
funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo siano
suscettibili di determinare conflitti di interessi.
2. I beni immobiliari posseduti, anche per interposta
persona, da titolari di cariche di Governo ricadono
nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi
sono strumentali ad una attività di impresa.
3. I valori mobiliari posseduti, anche per interposta
persona, dai titolari di cariche di Governo ricadono
nell'ambito di applicazione della presente legge solo se essi
superano il valore complessivo di 10 milioni di euro.
4. Il possesso, anche per interposta persona, di
partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della
difesa, energia, servizi erogati in concessione o
autorizzazione, nonché concessionarie di pubblicità ed imprese
dell'informazione giornalistica e radio-televisiva editrici di
testate a diffusione nazionale, è in ogni caso suscettibile di
determinare conflitti di interessi, salvo che l'Autorità di
cui all'articolo 5, sentite l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato nonché le Autorità di settore
eventualmente competenti, motivatamente attesti la posizione
marginale dell'impresa nel relativo settore di attività o la
sua non rilevanza in relazione alle specifiche funzioni e
poteri inerenti all'incarico di Governo esercitato.
5. Alle attività patrimoniali suscettibili di determinare
conflitti di interessi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 della presente legge.
6. Ai fini del presente articolo, si ha partecipazione
rilevante in una impresa quando sussistono le condizioni di
cui all'articolo 2359, primo ovvero ultimo comma, del codice
civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
Art. 4.
(Dichiarazione degli incarichi, delle attività e del
patrimonio. Sanzioni).
1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di
Governo, gli interessati dichiarano all'Autorità di cui
all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese
nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono
altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i
dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano
titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti,
anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe
dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in
precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano
determinata.
2. L'Autorità di cui all'articolo 5 entro i trenta giorni
successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1
provvede agli accertamenti necessari e, qualora le
dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 non siano state
effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne
informa immediatamente il titolare della carica di Governo
interessato perché provveda entro dieci giorni alla
integrazione della propria dichiarazione. Trascorso tale
termine, laddove a giudizio dell'Autorità permanga una
violazione, essa ne informa chi di competenza perché vengano
disposte:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o
dall'ufficio da parte del Presidente della Repubblica, del
Presidente della Camera dei deputati o del Senato della
Repubblica, dell'amministrazione competente, dell'ente o
dell'impresa;
b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico
o privato;
c) la sospensione dall'abilitazione professionale
da parte degli ordini o collegi professionali competenti;
d) nel caso di attività imprenditoriale soggetta
ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso
o altro atto di consenso comunque denominato o svolta in
regime di concessione, la revoca del relativo provvedimento da
parte dell'amministrazione pubblica competente.
Art. 5.
(Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione
dei conflitti di interessi).
1. E' istituita l'Autorità garante dell'etica pubblica e
della prevenzione dei conflitti di interessi, di seguito
denominata "Autorità". L'Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque
componenti nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Due componenti sono designati dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica, tra persone di
notoria indipendenza da individuare tra magistrati, professori
universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e
personalità provenienti da settori economici dotate di alta
esperienza e riconosciuta professionalità, con voto limitato
ad un solo nominativo. Il Presidente dell'Autorità è designato
dai quattro componenti eletti dalle Camere entro venti giorni
dalla pubblicazione del decreto di nomina. A tale fine essi
sono convocati dal Presidente della Camera dei deputati.
Qualora entro il termine di venti giorni essi non abbiano
provveduto alla designazione del Presidente, questi viene
designato mediante sorteggio tra i giudici costituzionali in
carica.
3. I componenti dell'Autorità sono nominati per sette anni
con incarico non rinnovabile, non possono esercitare attività
professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici
pubblici o privati. I componenti dell'Autorità non possono nei
due anni successivi alla cessazione dell'incarico assumere
cariche pubbliche non elettive. Le indennità spettanti ai
membri dell'Autorità ed il loro status sono equiparati a
quelli dei giudici costituzionali.
4. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro i
successivi novanta giorni essa delibera le norme riguardanti
la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il
trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato. In sede di prima applicazione della
presente legge essa si avvale dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, nonché di un proprio ufficio
composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai
rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato,
in misura non superiore a quindici unità, su proposta del
Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla nomina del
Presidente dell'Autorità. L'ufficio è coordinato da un
segretario generale, scelto tra magistrati ordinari,
amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale
è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo,
secondo le disposizioni dell'amministrazione di
provenienza.
5. I soggetti di cui al comma 4 conservano lo stato
giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di
appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Il servizio
prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni
effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di appartenenza. Agli stessi è corrisposto,
comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio
nelle misure previste per il personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. L'Autorità si avvale altresì di un
contingente di personale con contratto a tempo determinato in
misura non superiore a quindici unità. L'Autorità stabilisce
l'indennità da corrispondere al segretario generale.
Art. 6.
(Funzioni dell'Autorità).
1. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di
cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti
conseguenti e degli adempimenti di cui all'articolo 7, e
promuove, nei casi di inosservanza di tali divieti e
adempimenti, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 2. Sono
fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o
disciplinare previste dalle normative vigenti.
2. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui
disegni e sulle proposte di legge; nonché sugli schemi di
altri atti normativi.
Art. 7.
(Adempimenti dei titolari
di cariche di Governo).
1. Al fine di prevenire i conflitti di interessi e di
assicurare la non conoscenza da parte del titolare delle
cariche di Governo della composizione del proprio patrimonio,
i valori mobiliari di cui all'articolo 3 sono conferiti, entro
il termine fissato dall'Autorità, ad una gestione fiduciaria
ai sensi dell'articolo 8.
2. Per le attività patrimoniali di cui all'articolo 3,
qualora suscettibili di determinare conflitti di interessi, i
titolari di cariche di Governo propongono all'Autorità nei
termini di cui all'articolo 4, comma 1, misure idonee a
prevenire il conflitto di interessi. Entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 2, l'Autorità accetta le proposte
dell'interessato o stabilisce, sentita l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, ed eventualmente la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e le
competenti Autorità di settore, modalità alternative. Qualora
tali modalità comprendano la vendita l'Autorità fissa il
termine massimo entro il quale essa deve essere completata.
Trascorso tale termine l'Autorità provvede anche tramite
un'offerta pubblica di vendita.
Art. 8.
(Gestione del patrimonio trasferito).
1. Il trasferimento dei valori mobiliari di cui
all'articolo 3 ha luogo mediante la conclusione di un
contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato
"gestore", scelto con determinazione adottata dal Presidente
dell'Autorità, sentiti il titolare della carica di Governo
nonché i Presidenti della CONSOB e delle Autorità di settore
eventualmente competenti.
2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica
l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per
qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo
riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
3. Il gestore persegue le finalità di cui all'articolo 7,
comma 1, e l'interesse del patrimonio trasferito, e può a tali
fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono.
Il gestore non può comunicare al titolare della carica di
Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità
degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in
ordine alla gestione. I soggetti di cui all'articolo 1 non
possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni
concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione.
Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità,
ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo
dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su
richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro
patrimonio.
4. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore dà
rendiconto contabile della gestione al titolare della carica
di Governo.
5. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione del
patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla
presente legge, nonché sull'effettiva separazione della
gestione.
Art. 9.
(Regime fiscale).
1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali
operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai
titolari di cariche di Governo eseguite dall'interessato o dal
gestore in attuazione della presente legge si applicano in
ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni
non qualificate detenute da persone fisiche.
2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di
attività economiche ai sensi della presente legge e la loro
successiva restituzione all'interessato non costituiscono
realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tutti gli atti e
contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e
della successiva restituzione all'interessato sono esenti da
ogni imposta indiretta. I proventi derivanti dal patrimonio
trasferito sono imputati al titolare del patrimonio, secondo
quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella
quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte
sostitutive dovute.
Art. 10.
(Cessioni patrimoniali a congiunti, a società collegate o a
fini elusivi).
1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge
anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività
patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di
Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario
della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di
Governo o ad impresa da questi controllata ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:
a) coniuge, parente o affine entro il quarto
grado;
b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile;
c) persona interposta allo scopo di eludere
l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro
ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.
Art. 11.
(Imprese in concessione).
1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla
presente legge comporta in ogni caso la decadenza dell'atto di
concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni
pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio
della relativa attività economica.
2. Le imprese in cui i titolari di cariche di Governo
abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche
concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui
sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non
possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni
pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto
giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività
propria o di società controllata, controllante o collegata.
Art. 12.
(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli
atti dell'Autorità).
1. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni ad essa
attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi
organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro
soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza
consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti
la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei
poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e
degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può
avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti
pubblici.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che
garantiscono ai titolari della cariche di Governo e ai gestori
di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti
istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei
procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali
sanzioni.
4. Ogni provvedimento adottato dalla Autorità in
applicazione della presente legge deve essere motivato.
5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati
dall'Autorità ai sensi della presente legge sono impugnabili
esclusivamente dinanzi ad un collegio giudicante composto da
tre giudici estratti a sorte all'inizio di ogni legislatura
tra i magistrati di corte d'appello. Il collegio decide in
camera di consiglio entro sessanta giorni dall'impugnazione.
La decisione del collegio è impugnabile con ricorso alla Corte
di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione
composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a
sorte tra i magistrati della Corte stessa.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. 2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta
giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.