XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2212




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 2110 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 2110 - In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o la contrattazione collettiva non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalla normativa contrattuale, dagli usi o secondo equità.
        Nei casi indicati nel primo comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo, denominato "di comporto", stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dalla legge, dagli usi o secondo equità.
        Il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito ai sensi del secondo comma, senza che sia necessaria la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604. In caso di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza dello stesso, l'atto di recesso è nullo.
        Il licenziamento per superamento del periodo di comporto va intimato secondo le forme previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Nel caso in cui il datore di lavoro intimi per iscritto il licenziamento asserendo che il lavoratore è stato assente per malattia per un periodo superiore a quello di comporto, senza tuttavia specificare il numero delle assenze, il lavoratore può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, che siano indicati i giorni di assenza: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni successivi alla richiesta, comunicarli per iscritto. Nel caso in cui il datore di lavoro intimi per iscritto il licenziamento asserendo che il lavoratore è stato assente per malattia per un periodo superiore a quello di comporto, specificando il numero delle assenze, non può tenersi conto delle assenze dal lavoro non contestate nella lettera di licenziamento.
        Dal momento in cui il periodo di comporto è superato, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto nel termine di due mesi. Prima della scadenza di tale termine, l'accettazione da parte del datore di lavoro della ripresa dell'attività lavorativa del dipendente non equivale a rinuncia al diritto di recedere dal contratto.
        Il datore di lavoro che abbia lasciato riprendere l'attività ad un lavoratore che abbia già superato il periodo massimo di comporto può legittimamente intimare il licenziamento a seguito di una ripresa di morbilità che abbia comportato il superamento del periodo di comporto in un diverso e successivo arco temporale, calcolato a ritroso che decorre dall'ultima assenza.
        Il periodo di comporto può essere unico, cosiddetto "comporto secco", o frazionato in periodi minori, cosiddetto "comporto per sommatoria". Nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro di riferimento regolamenti solo l'ipotesi del comporto secco, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, qualora il lavoratore si assenti per malattie non continuative, quando la durata complessiva delle malattie intermittenti sia pari al periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva per la malattia unitaria.
        Nella determinazione del periodo di comporto per sommatoria si deve tenere conto anche dei giorni non lavorativi, ovvero domeniche e festività infrasettimanali o non lavorati per adesione a scioperi che cadono nel periodo di assenza per malattia.
        La previsione del contratto collettivo di lavoro di richiedere un'aspettativa non retribuita all'atto del superamento del periodo di comporto preclude la facoltà di recesso automatico dell'imprenditore, se la richiesta di aspettativa perviene al datore di lavoro nei dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di comporto.
        Il datore di lavoro non ha l'obbligo di preavvertire il lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto.
        La richiesta di godimento delle ferie in costanza di malattia sospende il periodo di comporto contrattuale fino all'esaurimento dei giorni di ferie richiesti dal lavoratore ed a questi spettanti. La richiesta del lavoratore in malattia di utilizzare un periodo di ferie per il prolungamento dell'assenza al fine di evitare il superamento del periodo di comporto deve contenere l'indicazione del momento a decorrere dal quale egli intende ottenere la conversione del titolo dell'assenza e deve precedere la scadenza del periodo di comporto.
        La malattia o le malattie del lavoratore non giustificano il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto ove l'infermità abbia avuto causa, in tutto o in parte, nella nocività insita nelle modalità di esercizio delle mansioni o comunque esistente nell'ambiente di lavoro, della quale il datore di lavoro sia responsabile per aver omesso le misure atte a prevenirla o ad eliminare l'incidenza, in adempimento dell'obbligo di protezione ed eventualmente anche delle specifiche norme di legge connesse alla concretizzazione di esso. Incombe al lavoratore fornire la prova del collegamento causale fra la malattia che ha determinato l'assenza ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate".



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