XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2212
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 2110 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 2110 - In caso di infortunio, di malattia, di
gravidanza o di puerperio, se la legge o la contrattazione
collettiva non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o
di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la
retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo
determinati dalle leggi speciali, dalla normativa
contrattuale, dagli usi o secondo equità.
Nei casi indicati nel primo comma, il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto per il periodo,
denominato "di comporto", stabilito dalla contrattazione
collettiva o, in mancanza, dalla legge, dagli usi o secondo
equità.
Il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto,
decorso il periodo stabilito ai sensi del secondo comma, senza
che sia necessaria la sussistenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'articolo 3
della legge 15 luglio 1966, n. 604. In caso di licenziamento
intimato per superamento del periodo di comporto, ma
anteriormente alla scadenza dello stesso, l'atto di recesso è
nullo.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto
va intimato secondo le forme previste dall'articolo 2 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Nel
caso in cui il datore di lavoro intimi per iscritto il
licenziamento asserendo che il lavoratore è stato assente per
malattia per un periodo superiore a quello di comporto, senza
tuttavia specificare il numero delle assenze, il lavoratore
può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, che
siano indicati i giorni di assenza: in tal caso il datore di
lavoro deve, nei sette giorni successivi alla richiesta,
comunicarli per iscritto. Nel caso in cui il datore di lavoro
intimi per iscritto il licenziamento asserendo che il
lavoratore è stato assente per malattia per un periodo
superiore a quello di comporto, specificando il numero delle
assenze, non può tenersi conto delle assenze dal lavoro non
contestate nella lettera di licenziamento.
Dal momento in cui il periodo di comporto è superato, il
datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto nel
termine di due mesi. Prima della scadenza di tale termine,
l'accettazione da parte del datore di lavoro della ripresa
dell'attività lavorativa del dipendente non equivale a
rinuncia al diritto di recedere dal contratto.
Il datore di lavoro che abbia lasciato riprendere
l'attività ad un lavoratore che abbia già superato il periodo
massimo di comporto può legittimamente intimare il
licenziamento a seguito di una ripresa di morbilità che abbia
comportato il superamento del periodo di comporto in un
diverso e successivo arco temporale, calcolato a ritroso che
decorre dall'ultima assenza.
Il periodo di comporto può essere unico, cosiddetto
"comporto secco", o frazionato in periodi minori, cosiddetto
"comporto per sommatoria". Nel caso in cui il contratto
collettivo di lavoro di riferimento regolamenti solo l'ipotesi
del comporto secco, il datore di lavoro ha diritto di recedere
dal contratto, qualora il lavoratore si assenti per malattie
non continuative, quando la durata complessiva delle malattie
intermittenti sia pari al periodo di comporto previsto dalla
contrattazione collettiva per la malattia unitaria.
Nella determinazione del periodo di comporto per
sommatoria si deve tenere conto anche dei giorni non
lavorativi, ovvero domeniche e festività infrasettimanali o
non lavorati per adesione a scioperi che cadono nel periodo di
assenza per malattia.
La previsione del contratto collettivo di lavoro di
richiedere un'aspettativa non retribuita all'atto del
superamento del periodo di comporto preclude la facoltà di
recesso automatico dell'imprenditore, se la richiesta di
aspettativa perviene al datore di lavoro nei dieci giorni
successivi alla scadenza del periodo di comporto.
Il datore di lavoro non ha l'obbligo di preavvertire il
lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di
comporto.
La richiesta di godimento delle ferie in costanza di
malattia sospende il periodo di comporto contrattuale fino
all'esaurimento dei giorni di ferie richiesti dal lavoratore
ed a questi spettanti. La richiesta del lavoratore in malattia
di utilizzare un periodo di ferie per il prolungamento
dell'assenza al fine di evitare il superamento del periodo di
comporto deve contenere l'indicazione del momento a decorrere
dal quale egli intende ottenere la conversione del titolo
dell'assenza e deve precedere la scadenza del periodo di
comporto.
La malattia o le malattie del lavoratore non giustificano
il licenziamento intimato per superamento del periodo di
comporto ove l'infermità abbia avuto causa, in tutto o in
parte, nella nocività insita nelle modalità di esercizio delle
mansioni o comunque esistente nell'ambiente di lavoro, della
quale il datore di lavoro sia responsabile per aver omesso le
misure atte a prevenirla o ad eliminare l'incidenza, in
adempimento dell'obbligo di protezione ed eventualmente anche
delle specifiche norme di legge connesse alla concretizzazione
di esso. Incombe al lavoratore fornire la prova del
collegamento causale fra la malattia che ha determinato
l'assenza ed il carattere morbigeno delle mansioni
espletate".