XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2210




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione).

        1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai princėpi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, istituisce un Istituto internazionale di ricerca per la pace e sui conflitti, di seguito denominato "Istituto".


Art. 2.

(Finalitā).

        1. L'istituto persegue le seguenti finalitā:

            a) indaga i fondamenti politici, culturali, economici, giuridici, spirituali della guerra e della pace;

            b) studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla costruzione di ordini e istituzioni di pace sia a livello mondiale che nelle singole regioni e Paesi e, in particolare, le cause e la natura dei conflitti;

            c) individua precocemente e analizza le aree e le situazioni di potenziale crisi e conflitto;

            d) propone soluzioni e interventi per la prevenzione e la gestione costruttiva dei conflitti, privilegiando le possibilitā offerte dall'azione non armata e non violenta.


Art. 3.

(Funzioni).

        1. L'Istituto:

            a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2, definiti dal consiglio direttivo di cui all'articolo 5, sulla base degli indirizzi approvati dal comitato scientifico di cui all'articolo 4;

            b) favorisce il coordinamento della ricerca per la pace e sui conflitti in Italia anche attraverso l'interscambio e la collaborazione con le istituzioni accademiche, culturali e le organizzazioni non governative e i centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui all'articolo 7 operanti nel settore. A tale fine promuove l'attivazione di un portale web quale strumento di collegamento e confronto tra i soggetti di cui al precedente periodo;

            c) collabora con analoghi istituti operanti in altri Paesi e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la pace;

            d) promuove corsi e stage rivolti a studenti e ricercatori italiani e stranieri;

            e) concede borse di studio privilegiando le persone provenienti da Paesi nei quali siano presenti gravi situazioni di conflitto;

            f) promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, anche volontario, impegnato o di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;

            g) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri ed ogni altra forma giudicata opportuna;

            h) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;

            i) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una cultura della pace.


Art. 4.

(Comitato scientifico).

        1. Gli indirizzi dell'attivitā di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico. Il comitato nomina fra i membri del consiglio direttivo il direttore dell'Istituto.
        2. Del comitato scientifico fanno parte dieci esperti sui temi della pace, italiani e stranieri, compreso il direttore dell'Istituto, che ne č membro di diritto.
        3. I componenti del comitato scientifico, oltre al direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:

            a) uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca;

            b) uno dal Ministero degli affari esteri su proposta del direttore dell'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo con sede a Ginevra;

            c) due dalla Conferenza dei rettori delle universitā italiane;

            d) quattro dal Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca su proposta delle organizzazioni e degli enti maggiormente rappresentativi e impegnati a favore della pace e della non violenza;

            e) uno dall'assemblea dei direttori dei centri di ricerca che afferiscono all'Istituto di cui all'articolo 7, comma 3.

        4. Il comitato scientifico, che assume le proprie funzioni quando sono nominati almeno due terzi dei propri membri, dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l'eccezione del direttore dell'Istituto i componenti del comitato scientifico non possono fare parte del consiglio direttivo di cui all'articolo 5.


Art. 5.

(Consiglio direttivo).

        1. I progetti di ricerca sono definiti dal consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal comitato scientifico di cui all'articolo 4. Oltre al direttore, che lo presiede, fanno parte del consiglio direttivo sei membri. Almeno due di essi sono stranieri.
        2. I componenti del consiglio direttivo, oltre al direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:

            a) tre dal Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, due dei quali di nazionalitā estera;

            b) uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

            c) uno dalla Conferenza dei rettori delle universitā italiane;

            d) uno dallo staff dei ricercatori.

        3. Il consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.


Art. 6.

(Direttore).

        1. Il direttore č eletto dal comitato scientifico di cui all'articolo 4 e dura in carica sei anni. Alla nomina del primo direttore provvede il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca.
        2. Il direttore č responsabile dell'attivitā dell'Istituto.
        3. In fase di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina dei componenti del consiglio direttivo le funzioni dello stesso sono assunte dal direttore.


Art. 7.

(Centri di ricerca afferenti all'Istituto).

        1. Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti promosse dalla societā civile e dal mondo accademico possono chiedere al consiglio direttivo la concessione del titolo di "centro di ricerca afferente all'Istituto".
        2. Ai fini di cui al comma 1 il consiglio direttivo stabilisce, con propria circolare, i requisiti che le istituzioni di ricerca devono possedere per la concessione del titolo di cui al medesimo comma.
        3. A margine della conferenza nazionale di cui all'articolo 8 si riunisce l'assemblea dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto che provvede alla nomina del proprio rappresentante in seno al comitato scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e).


Art. 8.

(Conferenza nazionale).

        1. Il consiglio direttivo con cadenza biennale convoca una conferenza nazionale sulla ricerca per la pace e sui conflitti quale occasione di incontro e confronto di esperienze fra i diversi soggetti che a livello nazionale e internazionale operano in questo campo. La conferenza č presieduta da uno dei direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui all'articolo 7.


Art. 9.

(Natura giuridica).

        1. L'istituto č ente di ricerca non strumentale, ha personalitā giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, con l'adozione di regolamenti di organizzazione, di funzionamento, di amministrazione, di contabilitā e finanza. Gli indirizzi della attivitā di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico di cui all'articolo 4.


Art. 10.

(Finanziamento).

        1. L'Istituto č finanziato a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
        2. L'Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali, oltre che da associazioni, fondazioni e altri soggetti privati, anche stranieri.


Art. 11.

(Sede).

        1. L'Istituto ha sede in Perugia. Le regioni possono istituire delle sezioni dell'Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalitā della presente legge.


Art. 12.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca č emanato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



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