XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2210
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione).
1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai princėpi
sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, dalla Carta delle
Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, istituisce un Istituto internazionale di ricerca
per la pace e sui conflitti, di seguito denominato
"Istituto".
Art. 2.
(Finalitā).
1. L'istituto persegue le seguenti finalitā:
a) indaga i fondamenti politici, culturali,
economici, giuridici, spirituali della guerra e della pace;
b) studia i fattori e le cause strutturali di
ostacolo alla costruzione di ordini e istituzioni di pace sia
a livello mondiale che nelle singole regioni e Paesi e, in
particolare, le cause e la natura dei conflitti;
c) individua precocemente e analizza le aree e le
situazioni di potenziale crisi e conflitto;
d) propone soluzioni e interventi per la
prevenzione e la gestione costruttiva dei conflitti,
privilegiando le possibilitā offerte dall'azione non armata e
non violenta.
Art. 3.
(Funzioni).
1. L'Istituto:
a) opera attraverso progetti di ricerca
finalizzati al perseguimento degli scopi di cui all'articolo
2, definiti dal consiglio direttivo di cui all'articolo 5,
sulla base degli indirizzi approvati dal comitato scientifico
di cui all'articolo 4;
b) favorisce il coordinamento della ricerca per la
pace e sui conflitti in Italia anche attraverso l'interscambio
e la collaborazione con le istituzioni accademiche, culturali
e le organizzazioni non governative e i centri di ricerca
afferenti all'Istituto di cui all'articolo 7 operanti nel
settore. A tale fine promuove l'attivazione di un portale
web quale strumento di collegamento e confronto tra i
soggetti di cui al precedente periodo;
c) collabora con analoghi istituti operanti in
altri Paesi e con le associazioni internazionali dei
ricercatori per la pace;
d) promuove corsi e stage rivolti a studenti
e ricercatori italiani e stranieri;
e) concede borse di studio privilegiando le
persone provenienti da Paesi nei quali siano presenti gravi
situazioni di conflitto;
f) promuove iniziative destinate alla formazione
del personale militare e civile, anche volontario, impegnato o
di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito
internazionale;
g) diffonde i risultati delle proprie ricerche
attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri ed ogni
altra forma giudicata opportuna;
h) informa con rapporti periodici il Parlamento
sui risultati delle sue ricerche;
i) promuove la conoscenza nelle scuole di studi,
ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una
cultura della pace.
Art. 4.
(Comitato scientifico).
1. Gli indirizzi dell'attivitā di ricerca, definiti su
base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico. Il
comitato nomina fra i membri del consiglio direttivo il
direttore dell'Istituto.
2. Del comitato scientifico fanno parte dieci esperti sui
temi della pace, italiani e stranieri, compreso il direttore
dell'Istituto, che ne č membro di diritto.
3. I componenti del comitato scientifico, oltre al
direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:
a) uno dal Ministero dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca;
b) uno dal Ministero degli affari esteri su
proposta del direttore dell'Istituto delle Nazioni Unite per
la ricerca sul disarmo con sede a Ginevra;
c) due dalla Conferenza dei rettori delle
universitā italiane;
d) quattro dal Ministero dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca su proposta delle
organizzazioni e degli enti maggiormente rappresentativi e
impegnati a favore della pace e della non violenza;
e) uno dall'assemblea dei direttori dei centri di
ricerca che afferiscono all'Istituto di cui all'articolo 7,
comma 3.
4. Il comitato scientifico, che assume le proprie funzioni
quando sono nominati almeno due terzi dei propri membri, dura
in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati
per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in
carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l'eccezione
del direttore dell'Istituto i componenti del comitato
scientifico non possono fare parte del consiglio direttivo di
cui all'articolo 5.
Art. 5.
(Consiglio direttivo).
1. I progetti di ricerca sono definiti dal consiglio
direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati
dal comitato scientifico di cui all'articolo 4. Oltre al
direttore, che lo presiede, fanno parte del consiglio
direttivo sei membri. Almeno due di essi sono stranieri.
2. I componenti del consiglio direttivo, oltre al
direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:
a) tre dal Ministero dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca, due dei quali di nazionalitā
estera;
b) uno dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
c) uno dalla Conferenza dei rettori delle
universitā italiane;
d) uno dallo staff dei ricercatori.
3. Il consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi
membri possono essere nominati per un massimo di due mandati.
I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo
consiglio.
Art. 6.
(Direttore).
1. Il direttore č eletto dal comitato scientifico di cui
all'articolo 4 e dura in carica sei anni. Alla nomina del
primo direttore provvede il Ministro dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca.
2. Il direttore č responsabile dell'attivitā
dell'Istituto.
3. In fase di prima applicazione della presente legge e
fino alla nomina dei componenti del consiglio direttivo le
funzioni dello stesso sono assunte dal direttore.
Art. 7.
(Centri di ricerca afferenti all'Istituto).
1. Le istituzioni di ricerca per la pace e sui conflitti
promosse dalla societā civile e dal mondo accademico possono
chiedere al consiglio direttivo la concessione del titolo di
"centro di ricerca afferente all'Istituto".
2. Ai fini di cui al comma 1 il consiglio direttivo
stabilisce, con propria circolare, i requisiti che le
istituzioni di ricerca devono possedere per la concessione del
titolo di cui al medesimo comma.
3. A margine della conferenza nazionale di cui
all'articolo 8 si riunisce l'assemblea dei direttori dei
centri di ricerca afferenti all'Istituto che provvede alla
nomina del proprio rappresentante in seno al comitato
scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera
e).
Art. 8.
(Conferenza nazionale).
1. Il consiglio direttivo con cadenza biennale convoca una
conferenza nazionale sulla ricerca per la pace e sui conflitti
quale occasione di incontro e confronto di esperienze fra i
diversi soggetti che a livello nazionale e internazionale
operano in questo campo. La conferenza č presieduta da uno dei
direttori dei centri di ricerca afferenti all'Istituto di cui
all'articolo 7.
Art. 9.
(Natura giuridica).
1. L'istituto č ente di ricerca non strumentale, ha
personalitā giuridica di diritto pubblico con autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota
di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.
168, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, con
l'adozione di regolamenti di organizzazione, di funzionamento,
di amministrazione, di contabilitā e finanza. Gli indirizzi
della attivitā di ricerca, definiti su base pluriennale, sono
stabiliti dal comitato scientifico di cui all'articolo 4.
Art. 10.
(Finanziamento).
1. L'Istituto č finanziato a valere sul Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, ai
sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204.
2. L'Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti
pubblici regionali e locali, oltre che da associazioni,
fondazioni e altri soggetti privati, anche stranieri.
Art. 11.
(Sede).
1. L'Istituto ha sede in Perugia. Le regioni possono
istituire delle sezioni dell'Istituto che, collegate a livello
nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le
finalitā della presente legge.
Art. 12.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universitā e della ricerca č emanato il regolamento di
attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.