XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2209
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il
Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine
dell'Italia nel mondo, di seguito denominato "Dipartimento".
Il Dipartimento assolve al compito di organizzare, guidare e
coordinare l'attività culturale italiana all'estero. Il capo
del Dipartimento è scelto in base alla chiara fama ed al più
alto livello di competenza culturale e professionale, anche al
di fuori della carriera direttiva del personale del Ministero
degli affari esteri.
2. Il Ministro degli affari esteri sottopone la
designazione del capo del Dipartimento, con la documentazione
e i titoli relativi, al parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, e alla approvazione del Consiglio dei ministri.
Art. 2.
1. Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di
amministrazione, che presiede. Tale consiglio è composto da
sette membri. Essi sono nominati, rispettivamente, uno dal
Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro degli
affari esteri, uno dal Ministro per i beni e le attività
culturali e due dal Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, dei quali uno in rappresentanza del settore
dell'università e della ricerca. Due componenti sono indicati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dal
Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui
all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198.
2. Il capo del Dipartimento è altresì assistito da un
comitato scientifico composto da non meno di tre e non più di
cinque componenti scelti fra le più note personalità della
vita culturale, scientifica e pedagogica del Paese. Essi sono
nominati dal capo del Dipartimento, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Art. 3.
1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione, le attività
e l'organico degli Istituti italiani di cultura all'estero,
decidendo, in base ai programmi generali ed alle risorse
disponibili, il numero e la dislocazione di tali Istituti.
Predispone altresì modi diversi di operare per la cultura, la
lingua e l'immagine italiane nei luoghi del mondo in cui il
Dipartimento non può valersi della presenza di Istituti
italiani di cultura.
Art. 4.
1. Il personale degli Istituti italiani di cultura
all'estero è scelto, mediante un concorso per titoli, fra il
personale in servizio presso i Ministeri degli affari esteri,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e
le attività culturali e delle attività produttive. Può
partecipare allo stesso concorso per titoli il personale
docente di ruolo di tutti i gradi di insegnamento nelle scuole
della Repubblica. I titoli per la partecipazione al concorso
sono indicati nel bando, restando comunque titolo
indispensabile il diploma di laurea, valutato anche in base al
punteggio conseguito.
Art. 5.
1. Gli istituti italiani di cultura all'estero, per lo
svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del
Dipartimento, possono assumere personale a contratto, anche di
cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di
settecento unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive
ed ausiliarie.
2. Il personale a contratto, di cui al comma 1, assunto
con le modalità in uso per i contrattisti delle rappresentanze
diplomatiche e consolari, è parificato a questi ultimi dal
punto di vista normativo e retributivo.
3. Per ulteriori specifiche esigenze gli Istituti italiani
di cultura all'estero possono utilizzare, nei limiti dei
rispettivi bilanci, personale aggiunto a contratto rispetto al
contingente di cui al comma 1, previo parere dell'autorità
diplomatica locale e autorizzazione del Dipartimento.
4. Gli Istituti italiani di cultura all'estero, d'intesa
con il Dipartimento, organizzano corsi di formazione ed
aggiornamento del personale di cui al comma 1.
Art. 6.
1. I direttori degli Istituti italiani di cultura
all'estero sono designati dal capo del Dipartimento, che ne
sottopone la nomina al consiglio di amministrazione, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono
scelti fra il personale di ruolo del Ministero degli affari
esteri, che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, fa capo alla Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale del medesimo Ministero, in base alla
valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti nei
precedenti incarichi. Sono scelti, altresì, fra il personale
selezionato in base ai concorsi di cui all'articolo 4.
2. Il capo del Dipartimento può proporre al consiglio di
amministrazione, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, i nomi di candidati scelti, al di
fuori dei ruoli e dei concorsi, per chiara fama. Il numero dei
posti disponibili per tali nomine e le relative sedi sono
preventivamente stabiliti dal consiglio di amministrazione,
sentito il parere motivato del comitato scientifico, in base
ai piani di organizzazione del Dipartimento.
3. Tutti gli atti relativi ai concorsi, alle selezioni per
chiara fama, alla designazione, alle nomine ed ai richiami in
sede del personale di cui al presente articolo sono
pubblici.
Art. 7.
1. Il capo del Dipartimento e il consiglio di
amministrazione, sulla base delle indicazioni e delle proposte
del comitato scientifico, formulano un piano triennale di
missione per gli Istituti italiani di cultura all'estero nelle
diverse aree del mondo. I piani devono tenere conto della
dislocazione storica e ambientale dei centri italiani di
cultura, della presenza e consistenza delle comunità di lingua
e di origine italiana, e degli interessi italiani nell'area. I
piani devono, altresì, tenere conto dei piani-Paesi elaborati
dai comitati degli italiani all'estero e dal Consiglio
generale degli italiani all'estero, in collaborazione con le
autorità diplomatiche e consolari.
2. Il piano triennale di cui al comma 1, che comporta
conseguenti criteri di selezione del personale scelto per
concorso e di quello scelto per chiara fama, è comunicato alle
competenti Commissioni parlamentari dei due rami del
Parlamento.
3. La durata delle nomine di cui agli articoli 4 e 6 non
può essere inferiore alla durata del piano triennale, salvo
ragioni che sono accertate e rese pubbliche dal consiglio di
amministrazione del Dipartimento. Gli incarichi direttivi
possono essere rinnovati una sola volta, ovvero per la durata
del successivo piano triennale.
4. Il piano triennale comprende altresì la ridefinizione
del numero e della dislocazione degli Istituti italiani di
cultura all'estero, nonché la eventuale riduzione del numero
delle sedi, al fine di definire e dare maggiore prestigio agli
Istituti di importanza strategica. Il piano triennale
definisce, altresì, la missione degli Istituti in merito alla
distribuzione di risorse fra gli interventi per la diffusione
della cultura e per l'insegnamento della lingua italiana.
Art. 8.
1. Nell'ambito di ciascun Istituto italiano di cultura
all'estero è costituito un comitato di partecipazione con lo
scopo di coinvolgere gli utenti e le associazioni culturali e
di rappresentanza della comunità nella scelta,
nell'impostazione e nella realizzazione delle iniziative. Il
comitato è nominato, previa ampia consultazione, dal direttore
dell'istituto, che sceglie i componenti tra le associazioni
presenti localmente, con particolare considerazione per quelle
espresse dalla comunità di origine italiana, tra gli utenti
impegnati nella vita dell'Istituto e tra i rappresentanti
degli enti e delle istituzioni culturali locali. Il comitato
concorre allo sviluppo dell'attività dell'Istituto e può
avanzare proposte e pareri in ordine alla definizione dei
programmi triennali e annuali delle iniziative dal medesimo
promosse.
Art. 9.
1. Il Dipartimento può proporre al Ministro degli affari
esteri la nomina di addetti culturali presso le ambasciate di
consolati generali in Paesi in cui non vi siano, o abbiano
cessato di funzionare, Istituti italiani di cultura
all'estero. Gli addetti sono scelti dalle stesse liste e con
le stesse caratteristiche e criteri del personale degli
Istituti italiani di cultura all'estero, ad esclusione delle
nomine per chiara fama.
2. Le nomine di cui al comma 1 sono approvate con le
stesse modalità utilizzate per le nomine del personale degli
Istituti italiani di cultura all'estero.
Art. 10.
1. E' prevista, nelle situazioni ed alle condizioni
individuate dal capo del Dipartimento e dal consiglio di
amministrazione e approvate dal Ministro degli affari esteri,
l'istituzione della posizione di addetto culturale onorario
presso ambasciate e consolati generali in cui non sia
possibile operare attraverso le modalità indicate
dall'articolo 9.
2. L'addetto di cui al comma 1 è scelto fra gli esperti
locali di cultura e lingua italiane di riconosciuto valore e
di provata reputazione nelle istituzioni culturali del luogo.
Egli può essere cittadino italiano o cittadino del Paese
ospite; svolge una funzione consultiva, indicando gli
interventi e le iniziative culturali e linguistiche da
effettuare nell'area, e realizzandoli di volta in volta dopo
specifica indicazione del capo della delegazione diplomatica
italiana all'estero, sentito il Dipartimento, senza oneri o
competenze economiche.
Art. 11.
1. Il personale degli Istituti italiani di cultura
all'estero, sia di ruolo che nominato per chiara fama, e gli
addetti culturali, salvo l'addetto di cui all'articolo 10,
sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo e
contabile, nelle locali strutture diplomatiche. Essi sono
tenuti a coordinarsi con tali strutture tenendo conto che la
rappresentanza legale della Repubblica spetta all'ambasciatore
o al diplomatico più alto in grado nel luogo in cui opera
l'Istituto italiano di cultura all'estero o in cui l'addetto
culturale svolge le sue funzioni.
2. Dal punto di vista dei programmi, dei criteri, della
organizzazione del lavoro e dei relativi bilanci preventivi e
consuntivi, gli Istituti italiani di cultura all'estero e chi
li rappresenta, nonché gli addetti culturali, nei luoghi in
cui essi operano, ricevono istruzioni relativamente alla loro
complessiva attività dal Dipartimento. Ad esso inviano
proposte di programmazione e di intervento che devono essere
approvate dal Dipartimento insieme ai bilanci; al Dipartimento
essi rendono conto tramite rapporti semestrali.
3. In caso di contestazione o dissenso sul posto, il capo
della delegazione diplomatica italiana ha la responsabilità
immediata della decisione. Egli è tenuto comunque ad informare
al più presto il capo del Dipartimento, motivando le ragioni
del dissenso e proponendo la soluzione della situazione
contestata. A sua volta il direttore dell'Istituto italiano di
cultura all'estero o l'addetto culturale espone al capo del
Dipartimento le sue ragioni documentate e si attiene alla
decisione finale del consiglio di amministrazione del
Dipartimento.
Art. 12.
1. Il Dipartimento predispone, entro tre mesi dalla sua
istituzione, apposite norme per disciplinare i rapporti tra il
Dipartimento stesso e gli Istituti italiani di cultura
all'estero, nonché lo svolgimento delle attività, le
prerogative del personale assunto in loco e ogni altra
questione attinente alle attività degli Istituti medesimi.
Tali norme sono approvate con decreto del Ministro degli
affari esteri.
Art. 13.
1. Tutti gli atti relativi alla conduzione dell'attività
di presentazione e diffusione della cultura e della lingua
italiane all'estero sono pubblici e sono accessibili a chi ne
faccia richiesta nei modi indicati con regolamento adottato
dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per
ciascun anno di lavoro il Dipartimento provvede alla
pubblicazione di un annuario delle attività per la diffusione
della cultura, della lingua e della immagine italiane
all'estero. L'annuario fornisce una relazione su tutti gli
aspetti e le funzioni del Dipartimento, i piani proposti, i
programmi svolti, gli organici del personale, le specifiche
competenze di ogni funzionario in ciascun Istituto italiano di
cultura all'estero, nonché i rapporti dei direttori degli
Istituti e degli addetti culturali sul lavoro svolto ed i
programmi in preparazione nelle diverse aree del mondo.
L'annuario contiene, altresì, un rapporto sullo stato
dell'insegnamento della lingua italiana, le opinioni espresse
dal comitato scientifico sulle diverse questioni nel corso
dell'anno, le ragioni delle nomine e delle revoche delle
nomine stesse ed il rapporto annuale del capo del
Dipartimento.