XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2207
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modificazioni alla legge
11 febbraio 1994, n. 109).
1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 17, le parole:
"150.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro";
le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"un mese"; le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "due mesi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "non dipendenti da errori o errata interpretazione dei
dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra
200.000 euro e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente
note informative sintetiche con cadenza annuale";
b) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le
parole: "imprese che si trovino fra di loro" sono inserite le
seguenti: "direttamente o indirettamente";
c) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: "L'attività di
realizzazione dei lavori di cui alla presente legge" sono
inserite le seguenti: "di singolo importo superiore a 200.000
euro";
2) al comma 2, le parole: "di fattibilità e" sono
soppresse;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il programma triennale deve prevedere un
ordine di priorità. Sono comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario";
4) al comma 6, dopo le parole: "è subordinata" sono
inserite le seguenti: "per i lavori di importo inferiore a
1.000.000 di euro alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro";
5) al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a
rete" sono soppresse;
d) all'articolo 16, al comma 6, dopo le parole: "e
momenti di verifica" è inserita la seguente: "tecnica";
e) all'articolo 17, al comma 11, dopo le parole:
"che le stazioni appaltanti devono rispettare" sono inserite
le seguenti: ", in alternativa alla procedura del pubblico
incanto,";
f) "all'articolo 19:
1) al comma 1, lettera b), al numero 1) è
premesso il seguente:
"01) riguardino lavori di importo inferiore a
1.000.000 di euro";
2) al comma 4, le parole: "numero 1)" sono sostituite
dalle seguenti: "numeri 01) e 1)";
3) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 1, lettera a),
del presente articolo di importo inferiore a 1.000.000 di euro
e i contratti";
g) all'articolo 20, al comma 4, dopo le parole:
"previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici"
sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo pari o
superiore a 500.000 di euro";
h) all'articolo 21, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"8-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, in
seguito a motivata decisione legata ad esigenze tecniche ed
estetiche delle opere progettate, possono effettuare
l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi
variabili di cui al comma 2, lettera a), e secondo le
modalità e le procedure previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8
del presente articolo";
i) all'articolo 23, al comma 1-ter, il
quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Ogni domanda deve
indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate
le domande e deve essere corredata da una autocertificazione
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta il possesso
delle qualifiche e dei requisiti ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato
domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo
periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a
verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui
soggetti aggiudicatari";
l) all'articolo 24, al comma 1, la lettera a)
è sostituita dalle seguenti:
"a) lavori di importo complessivo non superiore
a 100.000 euro;
a-bis) lavori di importo complessivo fra 100.000
euro e 300.000 euro, nel rispetto dell'articolo 41 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827";
m) all'articolo 30, comma 6:
1) al primo periodo, dopo le parole: "la rispondenza"
è inserita la seguente: "tecnica";
2) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero da altri soggetti autorizzati secondo
i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata
in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta
autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da
soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione
individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni
appaltanti";
n) all'articolo 37-bis:
1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni
anno" sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono
nota la presentazione delle proposte dei promotori entro
quindici giorni dalla ricezione, pubblicando un avviso per
almeno sessanta giorni consecutivi con le modalità di cui
all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo, al fine di
permettere l'eventuale presentazione di ulteriori proposte sul
medesimo lavoro";
o) all'articolo 37-ter, al comma 1, le
parole: "il 31 ottobre di ogni anno" sono sostituite dalle
seguenti: "quattro mesi dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 37-bis, comma 2-bis" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La pronuncia delle
amministrazioni aggiudicatrici deve valutare comparativamente
le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla
pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della
prima proposta".
Art. 2.
(Disposizioni in materia
di subappalto).
1. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le
parole: "30 per cento" sono inserite le seguenti: "per appalti
di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e al 50 per
cento per appalti di importo inferiore a 1.000.000 di
euro".
Art. 3.
(Modificazioni al regolamento di attuazione della legge 11
febbraio 1994, n. 109).
1. Con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il
Governo provvede alle modificazioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di
cui alla presente legge.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.