XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2207




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modificazioni alla legge
11 febbraio 1994, n. 109).

        1. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, al comma 17, le parole: "150.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro"; le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese"; le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 euro e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale";

            b) all'articolo 10, al comma 1-bis, dopo le parole: "imprese che si trovino fra di loro" sono inserite le seguenti: "direttamente o indirettamente";

            c) all'articolo 14:

                1) al comma 1, dopo le parole: "L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti: "di singolo importo superiore a 200.000 euro";

                2) al comma 2, le parole: "di fattibilità e" sono soppresse;

                3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

            "3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario";

                4) al comma 6, dopo le parole: "è subordinata" sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro";

                5) al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono soppresse;

            d) all'articolo 16, al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" è inserita la seguente: "tecnica";

            e) all'articolo 17, al comma 11, dopo le parole: "che le stazioni appaltanti devono rispettare" sono inserite le seguenti: ", in alternativa alla procedura del pubblico incanto,";

            f) "all'articolo 19:

                1) al comma 1, lettera b), al numero 1) è premesso il seguente:

            "01) riguardino lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro";

                2) al comma 4, le parole: "numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 01) e 1)";

                3) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1, lettera a),
del presente articolo di importo inferiore a 1.000.000 di euro e i contratti";

            g) all'articolo 20, al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 di euro";

            h) all'articolo 21, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "8-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, in seguito a motivata decisione legata ad esigenze tecniche ed estetiche delle opere progettate, possono effettuare l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi variabili di cui al comma 2, lettera a), e secondo le modalità e le procedure previste dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo";

            i) all'articolo 23, al comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari";

            l) all'articolo 24, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

                "a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;

                a-bis) lavori di importo complessivo fra 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827";

            m) all'articolo 30, comma 6:

                1) al primo periodo, dopo le parole: "la rispondenza" è inserita la seguente: "tecnica";

                2) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti";

            n) all'articolo 37-bis:

                1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse;

                2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono nota la presentazione delle proposte dei promotori entro quindici giorni dalla ricezione, pubblicando un avviso per almeno sessanta giorni consecutivi con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo, al fine di permettere l'eventuale presentazione di ulteriori proposte sul medesimo lavoro";

            o) all'articolo 37-ter, al comma 1, le parole: "il 31 ottobre di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 37-bis, comma 2-bis" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta".


Art. 2.

(Disposizioni in materia
di subappalto).

        1. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: "30 per cento" sono inserite le seguenti: "per appalti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e al 50 per cento per appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro".

Art. 3.

(Modificazioni al regolamento di attuazione della legge 11
febbraio 1994, n. 109).

        1. Con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede alle modificazioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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