XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2206
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono avvocati pubblici i professionisti appartenenti
all'ordine forense che, in deroga al principio
d'incompatibilità, disciplinato dall'articolo 3 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, svolgono
per contratto di lavoro attività di patrocinio e consulenza
legale a favore esclusivo degli enti di cui all'articolo 2
della presente legge.
Art. 2.
1. Possono avvalersi delle prestazioni degli avvocati
pubblici, mediante l'istituzione di uffici legali interni, le
pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti gestori
di servizi pubblici essenziali, nonché gli enti privatizzati,
anche economici, a prevalente partecipazione azionaria
pubblica o sottoposti a controllo e vigilanza di Ministeri o
di enti locali.
Art. 3.
1. Gli avvocati pubblici sono selezionati tra i
professionisti iscritti all'albo forense, secondo i criteri
dettati dal regolamento degli enti di cui all'articolo 2 e
restano iscritti all'albo ordinario del circondario nel quale
ha sede l'ufficio legale di appartenenza, con annotazione
della loro qualità.
Art. 4.
1. Gli avvocati pubblici esercitano la professione forense
limitatamente agli affari dell'ente di appartenenza. Essi
rispondono del mandato ricevuto dal legale rappresentante
dell'ente e, nel rispetto del principio di autonomia
professionale, sono soggetti al regime contrattuale che regola
il rapporto di lavoro con l'ente e al codice deontologico
dell'avvocatura. Per gli aspetti disciplinari rispondono al
consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale sono
iscritti.
Art. 5.
1. I contratti collettivi nazionali provvedono ad
inquadrare gli avvocati pubblici in un ruolo professionale
separato dal resto del personale dipendente dagli enti di cui
all'articolo 2 e a disciplinare il trattamento giuridico ed
economico ad essi spettante. E' inoltre riconosciuto ai
medesimi il diritto a percepire gli onorari riscossi per conto
degli enti, secondo i criteri di riparto stabiliti degli
stessi contratti collettivi nazionali.
Art. 6.
1. Gli avvocati pubblici costituiscono un'area
contrattuale autonoma in deroga ai limiti di cui all'articolo
7, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La
legittimazione sindacale, anche ai fini negoziali, è conferita
all'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a
livello nazionale.