XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2205
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani
sanitari e dei limiti finanziari indicati dal Fondo sanitario
nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate o altre
idonee iniziative dirette a fronteggiare le malattie congenite
o acquisite che comportano trombofilia e che richiedono un
permanente monitoraggio della coagulazione associato alla
prescrizione giornaliera della terapia anticoagulante,
considerata di alto interesse sociale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti:
a) al miglioramento delle modalità di cura dei
cittadini che eseguono terapia cronica con anticoagulanti
orali o eparina;
b) alla prevenzione delle complicanze emorragiche
e trombotiche;
c) ad agevolare l'inserimento dei pazienti in
terapia con anticoagulanti nelle attività scolastiche,
sportive e lavorative;
d) ad agevolare il reinserimento sociale dei
cittadini colpiti da gravi complicanze a causa della loro
patologia di base o della terapia con anticoagulanti;
e) a migliorare l'educazione e la conoscenza
sociale generale per la conduzione della terapia con farmaci
anticoagulanti;
f) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino
in terapia con farmaci anticoagulanti e della sua famiglia;
g) a provvedere alla formazione e
all'aggiornamento professionale del personale sanitario
addetto ai servizi di cura delle malattie di cui al comma
1.
Art. 2.
1. Ai fini della prevenzione delle complicanze e della
corretta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti,
i piani sanitari e gli altri strumenti di programmazione di
cui all'articolo 1 indicano alle aziende sanitarie locali,
sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi
operativi più idonei per:
a) individuare le patologie che necessitano di
terapia con farmaci anticoagulanti;
b) programmare gli interventi sanitari relativi a
tali patologie.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1, le aziende sanitarie locali si avvalgono dei centri di
sorveglianza degli anticoagulati, ove esistenti, riuniti nella
Federazione dei centri per la sorveglianza degli
anticoagulati, in coordinamento con i servizi sanitari
distrettuali.
3. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore
di sanità, presenta annualmente al Parlamento una relazione
sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni
scientifiche in tema di terapia con anticoagulanti.
Art. 3.
1. Al fine di migliorare le modalità di cura delle
patologie di cui all'articolo 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, tramite le aziende sanitarie
locali, oltre ai centri di sorveglianza degli anticoagulati,
ove esistenti, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini
che ne abbiano necessità la terapia con farmaci
anticoagulanti, oltreché altri eventuali presìdi sanitari
idonei, allorquando sia garantito il diretto controllo della
terapia con farmaci anticoagulanti.
Art. 4.
1. Ogni cittadino affetto da una patologia che richiede
terapia cronica con farmaci anticoagulanti è fornito di
tessera personale che ne attesta l'esistenza.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a stabilire le caratteristiche e il modello della
tessera di cui al comma 1.
3. I cittadini muniti della tessera personale di cui al
comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura
gratuita delle prestazioni dei centri di sorveglianza degli
anticoagulati e dei presìdi terapeutici di cui all'articolo 3,
nonché di quant'altro ritenuto necessario.
Art. 5.
1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario
nazionale, le regioni, nell'ambito della programmazione
sanitaria, predispongono interventi per:
a) l'istituzione di servizi specialistici per
l'assistenza ai pazienti in terapia con farmaci
anticoagulanti, secondo parametri che tengono conto della
densità della popolazione, delle caratteristiche
geomorfologiche e socio-economiche delle zone di residenza e
dell'incidenza delle malattie che comportano trombofilia
richiedenti terapia anticoagulante nell'ambito regionale;
b) l'istituzione di centri di sorveglianza della
terapia anticoagulante a livello ospedaliero nell'ambito di un
sistema dipartimentale interdisciplinare e
polispecialistico.
2. I criteri di uniformità validi per tutto il territorio
nazionale relativi a strutture e parametri organizzativi dei
centri di sorveglianza degli anticoagulati, nonché i criteri
di diagnosi e terapia devono essere armonizzati con i criteri
definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità.
3. I centri di sorveglianza degli anticoagulati svolgono
in particolare i seguenti compiti:
a) analisi del sangue in international
normalized ratio e tempo di tromboplastina parziale;
b) prescrizione terapeutica della dose giornaliera
di anticoagulante;
c) servizio di consulenza per il medico di base e
le altre strutture ove siano assistiti pazienti in terapia
anticoagulante;
d) servizio di consulenza alle divisioni e ai
servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri di pazienti in
terapia anticoagulante;
e) addestramento, istruzione, educazione del
paziente in terapia anticoagulante;
f) collaborazione con le aziende sanitarie locali
per tutti i problemi di politica sanitaria riguardante la
terapia anticoagulante.
Art. 6.
1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario
nazionale, nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le
regioni predispongono interventi per la opportuna formazione
del personale operante nelle aziende sanitarie locali sul tema
della terapia anticoagulante orale, anche mediante istituzione
ed aggiornamento professionale, utilizzando a tal fine i
centri di sorveglianza degli anticoagulati di cui all'articolo
5.
Art. 7.
1. La terapia con farmaci anticoagulanti in assenza di
complicanze invalidanti, non costituisce motivo ostativo al
rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione
nelle scuole di ogni ordine e grado, allo svolgimento di
attività sportive a carattere non agonistico ed all'accesso ai
posti di lavoro pubblico e privato, salvi i casi per i quali
si richiedano specifici, particolari requisiti
attitudinali.
Art. 8.
1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo
1, le aziende sanitarie locali si avvalgono della
collaborazione delle associazioni di volontariato nelle forme
e nei limiti previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni.
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge valutato in 77,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.