XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2202




PROPOSTA DI LEGGE


Capo. I.

ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA
DELL'ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Art. 1.

(Garante della legalità e della trasparenza dell'attività
della pubblica amministrazione).

        1. E' istituito il Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, di seguito denominato "Garante".ˆâ4


Art. 2.

(Organi del Garante).

        1. Il Garante è organo collegiale costituito dal presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tra esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali.
        2. Il presidente e i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
            3. Il presidente e i componenti, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo; i professori universitari sono collocati in aspettativa. Il servizio presso il Garante è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.
        4. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri componenti compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 3 e vengono corrisposte in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione od ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.ˆâ4


Art. 3.

(Organizzazione del Garante).

        1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando. Le richieste di comando formulate a tal fine dal Garante sono accolte dalle amministrazioni destinatarie, salvo motivi eccezionali. Il servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e il contingente di tale ufficio è determinato nel limite complessivo di 150 unità. Le successive modifiche del contingente, ove necessarie, sono adottate con provvedimento del Garante, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
        3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e su parere conforme del Garante stesso.
        4. Il trattamento economico del personale è uniformato a quello fissato per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la funzione pubblica, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante.


Art. 4.

(Compiti e poteri del Garante).

        1. Il Garante raccoglie ed elabora le informazioni e i dati provenienti dalle amministrazioni pubbliche e da privati identificati, esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio e verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, del personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, del personale inquadrato nelle ex qualifiche funzionali VIII e IX delle amministrazioni pubbliche anche militari o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi. Ai fini della presente legge per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, nonché le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
        2. Il Garante svolge, d'ufficio ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli Ministri, dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano ovvero su richiesta di cittadini ed enti identificati, le seguenti funzioni:

            a) vigila sull'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando, mediante segnalazioni, le amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del medesimo articolo;

            b) vigila sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. A tale scopo tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni e i documenti da esso richiesti, ad eccezione di quelli coperti dal segreto di Stato. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le misure ivi previste sono adottate dal Garante;

            c) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1;

            d) allorché ricorrano elementi che indichino violazioni dei princìpi di legalità, di buon andamento e di imparzialità esegue accertamenti sulle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo 11. Gli accertamenti patrimoniali possono essere estesi alle persone fisiche o giuridiche e agli enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome ovvero favoriscano comportamenti dei soggetti indicati nella presente lettera che violino i suddetti princìpi;

            e) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi, alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché ad enti e società esteri, copia della documentazione inerente ai rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento degli accertamenti previsti alla lettera d). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti o infedeli, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, con le modalità previste dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da garantire la riservatezza dei terzi;

            f) richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

            g) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti previsti alla lettera d);

            h) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale di cui all'articolo 5;

            i) richiede all'amministrazione finanziaria, civile e militare, l'effettuazione delle verifiche e dei controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

            l) utilizza, ai fini della presente legge, i dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria attraverso uno specifico collegamento;

            m) chiede a tutte le amministrazioni pubbliche notizie utili allo svolgimento dei propri compiti;

            n) segnala alle autorità competenti le inefficienze riscontrate sul piano della qualità dei servizi, indicando gli interventi necessari e vigilando sul rispetto delle Carte dei servizi pubblici;

            o) esercita le attività di collaborazione di cui all'articolo 10;

            p) provvede alla tenuta dei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21, alla verifica delle relazioni di cui all'articolo 22 nonché a comminare, allorché ne ricorrano gli estremi, le sanzioni previste dall'articolo 24.

        3. E' abrogato l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
        4. Il Garante, per svolgere le sue funzioni, può avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché del servizio ispettivo della Banca d'Italia.


Art. 5.

(Anagrafe patrimoniale).

        1. Presso il Garante è istituita l'anagrafe patrimoniale per il controllo sulle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4.


Art. 6.

(Accertamenti e responsabilità).

        1. Qualora dagli accertamenti compiuti dal Garante emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale, amministrativa, contabile e disciplinare a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 4, il Garante, sentito l'interessato, ne dà tempestiva comunicazione alle rispettive amministrazioni, ovvero all'autorità giudiziaria, affinché adottino i provvedimenti previsti dalla legge.
        2. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le amministrazioni competenti non si attivino, il Garante promuove in via sostitutiva il procedimento disciplinare.

Art. 7.

(Procedimenti disciplinari).

        1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal Garante nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 4 si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare che l'amministrazione di appartenenza avvia a carico del dipendente secondo il proprio ordinamento. I termini per la contestazione degli addebiti disciplinari decorrono dalla data nella quale l'amministrazione di appartenenza riceve il fascicolo contenente i documenti e gli elementi stessi.
        2. L'attività istruttoria nonché le attività di ispezione e di accertamento devono essere verbalizzate.
        3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 9 sono stabiliti le modalità e i termini della procedura istruttoria, in modo da garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti, il contraddittorio e la verbalizzazione.
        4. I componenti del Garante nonché i dipendenti del relativo ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
        5. L'attività dell'ufficio del Garante, ed in particolare tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti, ivi compresa l'identità di coloro che abbiano presentato richiesta di accertamento, sono coperti dal segreto d'ufficio.


Art. 8.

(Obblighi delle amministrazioni).

        1. Le amministrazioni, gli enti e le aziende di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a fornire trimestralmente al Garante i dati e le informazioni riguardanti il proprio personale nei confronti del quale è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ovvero a carico del quale pendono procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità determinate dal Garante stesso, nonché tutte le notizie e i dati che quest'ultimo ritenga utile acquisire. Al Garante non può essere opposto il segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f).


Art. 9.

(Regolamenti).

        1. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere del Garante, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente capo.


Art. 10.

(Collaborazione con il Parlamento
e con il Governo).

        1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Garante presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dell'amministrazione pubblica, nonché sui procedimenti penali e disciplinari a carico del personale sottoposto al controllo del Garante stesso. Il Garante fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso delle audizioni svolte a norma dei regolamenti delle due Camere.
        2. Il Garante puòsegnalare al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportunità di adottare disposizioni normative, nonché misure amministrative e organizzative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la piena conoscibilità dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino.
        3. Il Garante, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero di amministrazioni ed enti pubblici interessati, esprime pareri sulle iniziative normative di rispettiva competenza e sui problemi riguardanti le proprie finalità istituzionali.
        4. Il Garante, se ne ravvisa l'opportunità, segnala agli organi delle pubbliche amministrazioni le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione.
        5. Il Garante, se richiesto, fornisce ai pubblici dipendenti la consulenza necessaria per assicurare la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nella azione amministrativa.
        6. Il Garante può chiedere, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, avvalendosi delle rappresentanze diplomatiche.


Capo II.

NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' POLITICA E
AMMINISTRATIVA


Art. 11.

(Soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della
situazione patrimoniale).

        1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

            a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

            b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

            c) ai consiglieri regionali;

            d) ai presidenti ed ai membri delle giunte regionali;

            e) ai consiglieri provinciali;

            f) ai presidenti ed ai membri delle giunte provinciali;
            g) ai consiglieri comunali dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a venticinquemila abitanti;

            h) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a venticinquemila abitanti;

            i) ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, al personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, al personale inquadrato nelle ex qualifiche funzionali VIII e IX delle amministrazioni pubbliche anche militari, o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi;

            l) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 516.457 euro; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

            m) ai magistrati di ogni ordine e grado;

            n) ai componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

            o) ai docenti universitari di ruolo.

Art. 12.

(Dichiarazioni dei membri del Parlamento e del
Governo).

        1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Parlamento sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza della Camera di cui fanno parte:

            a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

            b) una dichiarazione concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. La dichiarazione dovrà recare la formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione è completa e veritiera";

            c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, relative agli eventuali contributi ricevuti.

        2. I senatori di diritto ai sensi del primo comma dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma del medesimo articolo sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 entro tre mesi dalla assunzione della carica.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della carica.
        4. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere rese anche in ordine ai redditi ed alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi.
        5. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere rinnovate annualmente dai membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri e dai Sottosegretari di Stato non parlamentari fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica.
        6. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla presente legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.


Art. 13.

(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni dei membri
del Parlamento e del Governo).

        1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 12 abbiano omesso di presentare nei termini stabiliti ovvero abbiano presentato in modo incompleto le dichiarazioni di cui al medesimo articolo, gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati li invitano ad indicare i motivi dell'omissione e fissano un nuovo termine perentorio e non più prorogabile per la presentazione o l'integrazione delle suddette dichiarazioni.
        2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rendono pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni di cui all'articolo 12 dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1.

Art. 14.

(Omissione delle dichiarazioni da parte dei membri del
Parlamento e del Governo).

        1. Qualora i membri del Parlamento, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13, abbiano omesso di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12, la Camera di appartenenza, secondo il proprio regolamento, ne pronuncia la sospensione fino alla presentazione delle dichiarazioni e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Al termine di tale periodo, se il parlamentare sospeso persiste nel suo comportamento omissivo, la Camera di appartenenza ne dichiara la decadenza secondo le norme del proprio regolamento.
        2. Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministri, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne informano le rispettive Assemblee.
        3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono dichiarati decaduti dall'incarico i Sottosegretari di Stato che omettano di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13.


Art. 15.

(Verifica delle dichiarazioni dei membri del Parlamento e
del Governo).

        1. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati verificano annualmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 12 dai membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri e dai Sottosegretari di Stato non parlamentari.
        2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 12 appaiano palesemente e gravemente incongrue ovvero qualora ne ravvisino, comunque, la motivata necessità, sentito l'interessato che ha facoltà di controdedurre, trasmettono le dichiarazioni medesime al Garante, affinché le sottoponga a verifica secondo le modalità previste dalla presente legge.
        3. Il Garante invia all'Ufficio di Presidenza della Camera che gli ha trasmesso le dichiarazioni, entro tre mesi dalla ricezione delle dichiarazioni medesime, una relazione sull'esito della verifica compiuta.
        4. La Camera di appartenenza delibera, secondo il proprio regolamento, la decadenza dei propri componenti che abbiano presentato dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale, e trasmette gli atti alle autorità competenti.
        5. Nel caso di presentazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali della situazione patrimoniale, si procede ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14.


Art. 16.

(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

        1. I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) i), l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo 11 sono tenuti a depositare le dichiarazioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 presso il Garante.
        2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere presentate entro tre mesi dall'assunzione della carica o dell'ufficio e rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica o di cessazione del rapporto di pubblico impiego.


Art. 17.

(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni degli altri
soggetti obbligati).

        1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 16 abbiano omesso di presentare nei termini stabiliti le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 ovvero le abbiano presentate in modo incompleto, il Garante li invita ad indicare le ragioni dell'omissione, fissando un nuovo termine perentorio e non più prorogabile.
        2. Il Garante rende pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni.
        3. La mancata presentazione delle dichiarazioni nel termine prorogato ai sensi del comma 1 del presente articolo viene annotata nel fascicolo personale dei soggetti di cui alle lettere i), m) ed o) del comma 1 dell'articolo 11.


Art. 18.

(Omissione delle dichiarazioni da parte degli altri
soggetti obbligati).

        1. Nell'ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere c), d), e), f), g), h) i), l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo 11, il Garante trasmette i relativi atti, affinché venga dichiarata la decadenza dalla carica ricoperta o affinché venga risolto il rapporto di pubblico impiego del soggetto interessato:

            a) ai rispettivi consigli regionali per i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 11;

            b) ai rispettivi consigli provinciali per i soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 11;

            c) ai rispettivi consigli comunali per i soggetti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 11;

            d) ai titolari dell'azione disciplinare per i soggetti di cui alle lettere i) e o) del comma 1 dell'articolo 11;

            e) al Presidente del Consiglio dei ministri nonché ai Presidenti delle Camere per i soggetti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11;
            f) ai rispettivi organi di autogoverno per i soggetti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 11;

            g) agli organi di cui fanno parte per i soggetti di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 11.


Art. 19.

(Verifica delle dichiarazioni degli altri soggetti
obbligati).

        1. Il Garante verifica annualmente le dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 16, secondo le modalità previste dalla presente legge.
        2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale è sanzionata con la decadenza dalla carica o con la risoluzione del rapporto di pubblico impiego. In tali casi e a tali fini, il Garante procede ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 e trasmette altresì gli atti alle competenti autorità.


Art. 20.

(Disciplina transitoria).

        1. I soggetti di cui all'articolo 11 devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 12, in ragione della carica o dell'ufficio ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data medesima.


Capo III.

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RELAZIONE, PER FINI NON ISTITUZIONALI O DI INTERESSE GENERALE, SVOLTA NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE E DEI RESPONSABILI
DEGLI ORGANISMI AMMINISTRATIVI


Art. 21.

(Obbligo di iscrizione nei registri).

        1. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e presso il Garante i registri delle persone, delle associazioni e delle società che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle assemblee legislative e con i responsabili degli organismi amministrativi, attraverso proposte, suggerimenti, richieste intesi a perseguire, con l'attività legislativa o amministrativa, interessi di gruppi, categorie e imprese.
        2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriversi nei relativi registri. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i parlamentari e con i pubblici amministratori.
        3. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte dai membri delle Camere nonché dai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, e da quelli di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge nei tre anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare, dell'incarico ovvero dell'ufficio ricoperto. La medesima disposizione si applica nei confronti degli iscritti all'Associazione della stampa parlamentare.
        4. Nei registri di cui al comma 1 devono essere annotati:

            a) nome, indirizzo, numero telefonico, sede d'affari principale della persona fisica o associazione o società e dei rispettivi rappresentanti o amministratori che svolgono le attività di cui al comma 1;

            b) composizione del capitale sociale, nel caso di società di capitali;

            c) descrizione dell'attività che si intende svolgere e indicazione dei relativi metodi e mezzi che si intendono impiegare;

            d) elenco dei clienti per i quali si intende agire;

            e) descrizione dell'attività svolta da ogni singolo cliente.

Art. 22.

(Relazioni dei soggetti iscritti nei registri).

        1. Entro due mesi dall'inizio di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono obbligati a presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che indichi le finalità della loro azione, le persone contattate e da contattare, i mezzi che si intendono impiegare e la previsione di spesa.
        2. Entro due mesi dalla conclusione di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono obbligati a presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che dia conto dell'attività svolta nonchè degli obiettivi conseguiti e indichi le persone contattate, i mezzi impiegati e le spese sostenute, comprese quelle per eventuali omaggi e donativi.
        3. Alla fine di ogni anno gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono obbligati a presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione, contenente l'elenco dei clienti assistiti con le eventuali variazioni intervenute, l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori che hanno partecipato all'attività, l'elenco delle persone contattate, l'indicazione dei settori di intervento, l'elenco di tutte le attività svolte ed un rendiconto delle spese sostenute.


Art. 23.

(Verifica delle relazioni).

        1. I registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 e le relazioni presentate dai soggetti iscritti nei registri medesimi sono pubblici.
        2. Il Garante di sua iniziativa ovvero su richiesta degli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati procede a verificare la completezza e la veridicità delle relazioni presentate dagli iscritti nei registri. Le stesse autorità provvedono alla fine di ogni anno a redigere una relazione complessiva su tutte le attività svolte dagli iscritti nei registri. Tale relazione è pubblica.


Art. 24.

(Sanzioni).

        1. In caso di omessa iscrizione nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21, si applica la sanzione amministrativa da 2.582 a 51.645 euro.
        2. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 che depositino una delle relazioni previste dall'articolo 22 in modo incompleto, si applica una sanzione amministrativa fino a 25.822 euro.
        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 21.
        4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dal Garante, al quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati trasmettono gli atti quando ne ricorrano gli estremi.


Capo IV.

NORME PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA'
CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Art. 25.

(Istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività
contrattuale della pubblica amministrazione).

        1. E' istituito il Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato pubblico.
        2. Il Bollettino di cui al comma 1 costituisce una serie speciale della Gazzetta Ufficiale e contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dagli enti pubblici economici e dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico. Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi agli atti con i quali le amministrazioni, gli enti e le società suddetti deliberano le modalità per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza.
        3. La mancata pubblicazione nel Bollettino di cui al comma 1 degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e degli altri atti di cui al medesimo comma 2. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 26. I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel Bollettino di cui al comma 1.
        4. Per gli atti di cui al comma 2, ogni forma di pubblicità nella Gazzetta Ufficiale prevista dalla legislazione vigente deve aver luogo attraverso il Bollettino di cui al comma 1. E' fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. E' abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
        5. La pubblicazione del Bollettino di cui al comma 1 deve aver luogo tre volte alla settimana e l'inserzione deve essere gratuita per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2.

Art. 26.

(Regolamento di attuazione).

        1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per la definizione delle modalità di pubblicazione del Bollettino di cui all'articolo 25 e di copertura delle relative spese e per la disciplina dei contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni pubbliche e dai privati.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cui all'articolo 25, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano contenere i seguenti dati:

            a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del responsabile del procedimento;

            b) l'oggetto e la natura del contratto, nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

            c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

            d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

        3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro un mese dalla data di assegnazione.

Capo V.

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 27.

(Legislazione regionale).

        1. Le disposizioni del capo I costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi fondamentali della legislazione dello Stato. Le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti.


Art. 28.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.582.285 euro per l'anno 2002 e in 1.962.537 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 29.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione