XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2202
PROPOSTA DI LEGGE
Capo. I.
ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA
DELL'ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 1.
(Garante della legalità e della trasparenza dell'attività
della pubblica amministrazione).
1. E' istituito il Garante della legalità e della
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione in
attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, di seguito
denominato "Garante".ˆâ4
Art. 2.
(Organi del Garante).
1. Il Garante è organo collegiale costituito dal
presidente e da sei componenti, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa
dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, tra esperti in discipline sociali, giuridiche,
fiscali, economiche e aziendali.
2. Il presidente e i componenti durano in carica cinque
anni e non possono essere confermati.
3. Il presidente e i componenti, dalla data di
accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna
attività professionale o di consulenza, non possono
amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri
uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori
ruolo; i professori universitari sono collocati in
aspettativa. Il servizio presso il Garante è considerato a
tutti gli effetti quale servizio prestato presso
l'amministrazione di appartenenza.
4. Al presidente compete un'indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Agli altri
componenti compete un'indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le
predette indennità di funzione sono determinate con il
regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 3 e vengono
corrisposte in sostituzione del trattamento eventualmente
spettante presso l'amministrazione od ente di appartenenza,
fermo il diritto di opzione per il trattamento
complessivamente più favorevole.ˆâ4
Art. 3.
(Organizzazione del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati in posizione di comando. Le richieste di
comando formulate a tal fine dal Garante sono accolte dalle
amministrazioni destinatarie, salvo motivi eccezionali. Il
servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni
effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di
provenienza e il contingente di tale ufficio è determinato nel
limite complessivo di 150 unità. Le successive modifiche del
contingente, ove necessarie, sono adottate con provvedimento
del Garante, previo parere favorevole del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante
sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette
a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e su
parere conforme del Garante stesso.
4. Il trattamento economico del personale è uniformato a
quello fissato per il personale in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante.
Art. 4.
(Compiti e poteri del Garante).
1. Il Garante raccoglie ed elabora le informazioni e i
dati provenienti dalle amministrazioni pubbliche e da privati
identificati, esegue accertamenti sull'adempimento degli
obblighi di servizio e dei doveri di ufficio e verifica
l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei
dirigenti delle amministrazioni pubbliche, del personale con
trattamento superiore delle amministrazioni militari, del
personale inquadrato nelle ex qualifiche funzionali VIII e IX
delle amministrazioni pubbliche anche militari o comunque
formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi.
Ai fini della presente legge per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i
comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni,
le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, nonché le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
2. Il Garante svolge, d'ufficio ovvero su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli Ministri,
dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di
Trento e di Bolzano ovvero su richiesta di cittadini ed enti
identificati, le seguenti funzioni:
a) vigila sull'attuazione dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando,
mediante segnalazioni, le amministrazioni e gli enti alla
corretta applicazione del medesimo articolo;
b) vigila sull'attuazione del principio di piena
conoscibilità dell'azione amministrativa ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. A tale
scopo tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al
Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni e
i documenti da esso richiesti, ad eccezione di quelli coperti
dal segreto di Stato. In caso di mancato adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, le misure ivi previste sono adottate dal Garante;
c) compie ispezioni presso gli organi centrali e
periferici delle amministrazioni e degli enti di cui al comma
1;
d) allorché ricorrano elementi che indichino
violazioni dei princìpi di legalità, di buon andamento e di
imparzialità esegue accertamenti sulle situazioni patrimoniali
dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo
11. Gli accertamenti patrimoniali possono essere estesi alle
persone fisiche o giuridiche e agli enti rispetto ai quali vi
siano specifici elementi per ritenere che agiscano come
prestanome ovvero favoriscano comportamenti dei soggetti
indicati nella presente lettera che violino i suddetti
princìpi;
e) richiede alle amministrazioni pubbliche,
all'amministrazione postale, alle banche, alle società di
intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società
autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari,
alle società di gestione di fondi comuni di investimento
mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti
assicurativi, alle società di gestione accentrata di strumenti
finanziari nonché ad enti e società esteri, copia della
documentazione inerente ai rapporti intrattenuti con i
soggetti di cui al comma 1, nonché ogni altra notizia o
informazione utile ai fini dello svolgimento degli
accertamenti previsti alla lettera d). Le notizie e i
dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini
fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti
o infedeli, possono essere acquisiti direttamente anche con
perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale, con le modalità previste
dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed
eseguiti con modalità tali da garantire la riservatezza
dei terzi;
f) richiede informazioni e documenti all'autorità
giudiziaria, fermo restando il rispetto delle norme che
disciplinano il segreto delle indagini;
g) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire
notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli
accertamenti previsti alla lettera d);
h) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe
patrimoniale di cui all'articolo 5;
i) richiede all'amministrazione finanziaria,
civile e militare, l'effettuazione delle verifiche e dei
controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
l) utilizza, ai fini della presente legge, i dati
contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria
attraverso uno specifico collegamento;
m) chiede a tutte le amministrazioni pubbliche
notizie utili allo svolgimento dei propri compiti;
n) segnala alle autorità competenti le
inefficienze riscontrate sul piano della qualità dei servizi,
indicando gli interventi
necessari e vigilando sul rispetto delle Carte dei servizi
pubblici;
o) esercita le attività di collaborazione di cui
all'articolo 10;
p) provvede alla tenuta dei registri di cui al
comma 1 dell'articolo 21, alla verifica delle relazioni di cui
all'articolo 22 nonché a comminare, allorché ne ricorrano gli
estremi, le sanzioni previste dall'articolo 24.
3. E' abrogato l'articolo 27 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. Il Garante, per svolgere le sue funzioni,
può avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi delle
amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno
previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
nonché del servizio ispettivo della Banca d'Italia.
Art. 5.
(Anagrafe patrimoniale).
1. Presso il Garante è istituita l'anagrafe
patrimoniale per il controllo sulle situazioni patrimoniali
dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 2
dell'articolo 4.
Art. 6.
(Accertamenti e responsabilità).
1. Qualora dagli accertamenti compiuti dal Garante
emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale,
amministrativa, contabile e disciplinare a carico dei soggetti
di cui al comma 1 dell'articolo 4, il Garante, sentito
l'interessato, ne dà tempestiva comunicazione alle rispettive
amministrazioni, ovvero all'autorità giudiziaria, affinché
adottino i provvedimenti previsti dalla legge.
2. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione di
cui al comma 1, le amministrazioni competenti non si attivino,
il Garante promuove in via sostitutiva il procedimento
disciplinare.
Art. 7.
(Procedimenti disciplinari).
1. Le informazioni, i documenti e gli elementi
acquisiti dal Garante nel corso degli accertamenti previsti
dall'articolo 4 si considerano a tutti gli effetti attività
istruttoria del procedimento disciplinare che
l'amministrazione di appartenenza avvia a carico del
dipendente secondo il proprio ordinamento. I termini per la
contestazione degli addebiti disciplinari decorrono dalla data
nella quale l'amministrazione di appartenenza riceve il
fascicolo contenente i documenti e gli elementi stessi.
2. L'attività istruttoria nonché le attività di
ispezione e di accertamento devono essere verbalizzate.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
9 sono stabiliti le modalità e i termini della procedura
istruttoria, in modo da garantire agli interessati la piena
conoscenza degli atti, il contraddittorio e la
verbalizzazione.
4. I componenti del Garante nonché i
dipendenti del relativo ufficio, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
5. L'attività dell'ufficio del Garante, ed in
particolare tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti, ivi compresa l'identità di coloro che abbiano
presentato richiesta di accertamento, sono coperti dal segreto
d'ufficio.
Art. 8.
(Obblighi delle amministrazioni).
1. Le amministrazioni, gli enti e le aziende di cui
all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a fornire trimestralmente
al Garante i dati e le informazioni riguardanti il proprio
personale nei confronti del quale è stato emesso il decreto
che dispone il giudizio ovvero a carico del quale pendono
procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità
determinate dal Garante stesso, nonché tutte le notizie e i
dati che quest'ultimo ritenga utile acquisire. Al Garante non
può essere opposto il segreto d'ufficio, salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera f).
Art. 9.
(Regolamenti).
1. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3,
con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e previo parere del Garante, sono stabilite le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente capo.
Art. 10.
(Collaborazione con il Parlamento
e con il Governo).
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Garante
presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati
e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
stato dell'amministrazione pubblica, nonché sui procedimenti
penali e disciplinari a carico del personale sottoposto al
controllo del Garante stesso. Il Garante fornisce alle
Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste
richiesti, anche nel corso delle audizioni svolte a norma dei
regolamenti delle due Camere.
2. Il Garante puòsegnalare al Presidente del
Consiglio dei ministri l'opportunità di adottare disposizioni
normative, nonché misure amministrative e organizzative idonee
a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica
amministrazione e a garantire la piena conoscibilità
dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del
cittadino.
3. Il Garante, su richiesta del Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero di amministrazioni ed enti pubblici
interessati, esprime pareri sulle iniziative normative di
rispettiva competenza e sui problemi riguardanti le proprie
finalità istituzionali.
4. Il Garante, se ne ravvisa l'opportunità,
segnala agli organi delle pubbliche amministrazioni le
iniziative necessarie per rimuovere o prevenire il fenomeno
della corruzione nella pubblica amministrazione.
5. Il Garante, se richiesto, fornisce ai
pubblici dipendenti la consulenza necessaria per assicurare la
legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la
trasparenza nella azione amministrativa.
6. Il Garante può chiedere, per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle
Nazioni Unite, avvalendosi delle rappresentanze
diplomatiche.
Capo II.
NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' POLITICA E
AMMINISTRATIVA
Art. 11.
(Soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della
situazione patrimoniale).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) ai membri del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
c) ai consiglieri regionali;
d) ai presidenti ed ai membri delle giunte
regionali;
e) ai consiglieri provinciali;
f) ai presidenti ed ai membri delle giunte
provinciali;
g) ai consiglieri comunali dei comuni capoluogo di
provincia o con popolazione superiore a venticinquemila
abitanti;
h) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali
dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore
a venticinquemila abitanti;
i) ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche,
al personale con trattamento superiore delle amministrazioni
militari, al personale inquadrato nelle ex qualifiche
funzionali VIII e IX delle amministrazioni pubbliche anche
militari, o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie
dei livelli medesimi;
l) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli
amministratori delegati e ai direttori generali di istituti ed
enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o
designazione o approvazione di nomina sia demandata al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei
ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, ai
vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori
generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o
enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di
partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai
presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e
ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui
funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura
superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle
spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che
queste superino la somma annua di 516.457 euro; ai direttori
generali delle aziende autonome dello Stato;
m) ai magistrati di ogni ordine e grado;
n) ai componenti elettivi degli organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,
contabile, tributaria e militare;
o) ai docenti universitari di ruolo.
Art. 12.
(Dichiarazioni dei membri del Parlamento e del
Governo).
1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del
Parlamento sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza
della Camera di cui fanno parte:
a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) una dichiarazione concernente i rapporti di
deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e
all'estero, con l'amministrazione postale, con società
fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli
di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da
enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o
mobili iscritti in pubblici registri. La dichiarazione dovrà
recare la formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione
è completa e veritiera";
c) una dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale
ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla
lista di cui hanno fatto parte, con l'apposizione della
formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero". Alla dichiarazione devono essere
allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e
successive modificazioni, relative agli eventuali contributi
ricevuti.
2. I senatori di diritto ai sensi del primo comma
dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai
sensi del secondo comma del medesimo articolo sono tenuti a
depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della
Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 entro tre mesi dalla assunzione della
carica.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e
i Sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a
presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato
della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della
carica.
4. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 devono essere rese anche in ordine ai
redditi ed alla situazione patrimoniale del coniuge non
separato e dei figli conviventi.
5. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 devono essere rinnovate annualmente dai
membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, dai Ministri e dai Sottosegretari di Stato non
parlamentari fino all'anno successivo a quello di cessazione
dalla carica.
6. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma
1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla presente legge, la
divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 13.
(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni dei membri
del Parlamento e del Governo).
1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 12 abbiano
omesso di presentare nei termini stabiliti ovvero abbiano
presentato in modo incompleto le dichiarazioni di cui al
medesimo articolo, gli Uffici di Presidenza del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati li invitano ad indicare
i motivi dell'omissione e fissano un nuovo termine perentorio
e non più prorogabile per la presentazione o l'integrazione
delle suddette dichiarazioni.
2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati rendono pubblici i nominativi di
coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto
le dichiarazioni di cui all'articolo 12 dopo la scadenza del
termine prorogato ai sensi del comma 1.
Art. 14.
(Omissione delle dichiarazioni da parte dei membri del
Parlamento e del Governo).
1. Qualora i membri del Parlamento, nel termine
prorogato ai sensi dell'articolo 13, abbiano omesso di
presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12, la Camera
di appartenenza, secondo il proprio regolamento, ne pronuncia
la sospensione fino alla presentazione delle dichiarazioni e
comunque per un periodo massimo di tre mesi. Al termine di
tale periodo, se il parlamentare sospeso persiste nel suo
comportamento omissivo, la Camera di appartenenza ne dichiara
la decadenza secondo le norme del proprio regolamento.
2. Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni
di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi
dell'articolo 13 da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri o di Ministri, i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati ne informano le
rispettive Assemblee.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
dichiarati decaduti dall'incarico i Sottosegretari di Stato
che omettano di presentare le dichiarazioni di cui
all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi
dell'articolo 13.
Art. 15.
(Verifica delle dichiarazioni dei membri del Parlamento e
del Governo).
1. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati verificano annualmente le
dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 12 dai membri del
Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai
Ministri e dai Sottosegretari di Stato non parlamentari.
2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, qualora le dichiarazioni rese ai
sensi dell'articolo 12 appaiano palesemente e gravemente
incongrue ovvero qualora ne ravvisino, comunque, la motivata
necessità, sentito l'interessato che ha facoltà di
controdedurre, trasmettono le dichiarazioni medesime al
Garante, affinché le sottoponga a verifica secondo le modalità
previste dalla presente legge.
3. Il Garante invia all'Ufficio di Presidenza della Camera
che gli ha trasmesso le dichiarazioni, entro tre mesi dalla
ricezione delle dichiarazioni medesime, una relazione
sull'esito della verifica compiuta.
4. La Camera di appartenenza delibera, secondo il proprio
regolamento, la decadenza dei propri componenti che abbiano
presentato dichiarazioni infedeli che occultino variazioni
sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale, e
trasmette gli atti alle autorità competenti.
5. Nel caso di presentazione da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato non parlamentari di dichiarazioni infedeli che occultino
variazioni sostanziali della situazione patrimoniale, si
procede ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14.
Art. 16.
(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).
1. I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f),
g), h) i), l), m), n) ed o) del comma 1 dell'articolo
11 sono tenuti a depositare le dichiarazioni previste dalle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12
presso il Garante.
2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono
essere presentate entro tre mesi dall'assunzione della carica
o dell'ufficio e rinnovate annualmente fino all'anno
successivo a quello di cessazione dalla carica o di cessazione
del rapporto di pubblico impiego.
Art. 17.
(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni degli altri
soggetti obbligati).
1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 16 abbiano
omesso di presentare nei termini stabiliti le dichiarazioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
12 ovvero le abbiano presentate in modo incompleto, il Garante
li invita ad indicare le ragioni dell'omissione, fissando un
nuovo termine perentorio e non più prorogabile.
2. Il Garante rende pubblici i nominativi di coloro
che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le
dichiarazioni.
3. La mancata presentazione delle dichiarazioni nel
termine prorogato ai sensi del comma 1 del presente articolo
viene annotata nel fascicolo personale dei soggetti di cui
alle lettere i), m) ed o) del comma 1
dell'articolo 11.
Art. 18.
(Omissione delle dichiarazioni da parte degli altri
soggetti obbligati).
1. Nell'ipotesi di mancata presentazione delle
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi del
comma 1 dell'articolo 17 da parte di uno dei soggetti indicati
alle lettere c), d), e), f), g), h) i), l), m), n) ed
o) del comma 1 dell'articolo 11, il Garante trasmette i
relativi atti, affinché venga dichiarata la decadenza dalla
carica ricoperta o affinché venga risolto il rapporto di
pubblico impiego del soggetto interessato:
a) ai rispettivi consigli regionali per i soggetti
di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 11;
b) ai rispettivi consigli provinciali per i
soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
dell'articolo 11;
c) ai rispettivi consigli comunali per i soggetti
di cui alle lettere g) ed h) del comma 1
dell'articolo 11;
d) ai titolari dell'azione disciplinare per i
soggetti di cui alle lettere i) e o) del comma 1
dell'articolo 11;
e) al Presidente del Consiglio dei ministri nonché
ai Presidenti delle Camere per i soggetti di cui alla
lettera l) del comma 1 dell'articolo 11;
f) ai rispettivi organi di autogoverno per i
soggetti di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 11;
g) agli organi di cui fanno parte per i soggetti
di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 11.
Art. 19.
(Verifica delle dichiarazioni degli altri soggetti
obbligati).
1. Il Garante verifica annualmente le dichiarazioni
rese dai soggetti di cui all'articolo 16, secondo le modalità
previste dalla presente legge.
2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che
occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione
patrimoniale è sanzionata con la decadenza dalla carica o con
la risoluzione del rapporto di pubblico impiego. In tali casi
e a tali fini, il Garante procede ai sensi del comma 1
dell'articolo 18 e trasmette altresì gli atti alle competenti
autorità.
Art. 20.
(Disciplina transitoria).
1. I soggetti di cui all'articolo 11 devono presentare
le dichiarazioni previste dall'articolo 12, in ragione della
carica o dell'ufficio ricoperti alla data di entrata in vigore
della presente legge, entro sei mesi dalla data medesima.
Capo III.
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RELAZIONE, PER FINI NON
ISTITUZIONALI O DI INTERESSE GENERALE, SVOLTA NEI CONFRONTI
DEI MEMBRI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE E DEI RESPONSABILI
DEGLI ORGANISMI AMMINISTRATIVI
Art. 21.
(Obbligo di iscrizione nei registri).
1. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e presso
il Garante i registri delle persone, delle associazioni e
delle società che svolgono, per fini non istituzionali o di
interesse generale, attività di relazione con i membri delle
assemblee legislative e con i responsabili degli organismi
amministrativi, attraverso proposte, suggerimenti, richieste
intesi a perseguire, con l'attività legislativa o
amministrativa, interessi di gruppi, categorie e imprese.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di
cui al comma 1 sono tenuti ad iscriversi nei relativi
registri. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che
hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i
parlamentari e con i pubblici amministratori.
3. Le attività di cui al comma 1 non possono essere
svolte dai membri delle Camere nonché dai dirigenti delle
amministrazioni pubbliche, e da quelli di cui alla lettera
l) del comma 1 dell'articolo 11 della presente legge nei
tre anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare,
dell'incarico ovvero dell'ufficio ricoperto. La medesima
disposizione si applica nei confronti degli iscritti
all'Associazione della stampa parlamentare.
4. Nei registri di cui al comma 1 devono essere
annotati:
a) nome, indirizzo, numero telefonico, sede
d'affari principale della persona fisica o associazione o
società e dei rispettivi rappresentanti o amministratori che
svolgono le attività di cui al comma 1;
b) composizione del capitale sociale, nel caso di
società di capitali;
c) descrizione dell'attività che si intende
svolgere e indicazione dei relativi metodi e mezzi che si
intendono impiegare;
d) elenco dei clienti per i quali si intende
agire;
e) descrizione dell'attività svolta da ogni
singolo cliente.
Art. 22.
(Relazioni dei soggetti iscritti nei registri).
1. Entro due mesi dall'inizio di ogni singola attività,
gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21
sono obbligati a presentare alle autorità cui spetta la tenuta
dei registri medesimi una dettagliata relazione che indichi le
finalità della loro azione, le persone contattate e da
contattare, i mezzi che si intendono impiegare e la previsione
di spesa.
2. Entro due mesi dalla conclusione di ogni singola
attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1
dell'articolo 21 sono obbligati a presentare alle autorità cui
spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata
relazione che dia conto dell'attività svolta nonchè degli
obiettivi conseguiti e indichi le persone contattate, i mezzi
impiegati e le spese sostenute, comprese quelle per eventuali
omaggi e donativi.
3. Alla fine di ogni anno gli iscritti nei
registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 sono obbligati a
presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri
medesimi una dettagliata relazione, contenente l'elenco dei
clienti assistiti con le eventuali variazioni intervenute,
l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori che hanno
partecipato all'attività, l'elenco delle persone contattate,
l'indicazione dei settori di intervento, l'elenco di tutte le
attività svolte ed un rendiconto delle spese sostenute.
Art. 23.
(Verifica delle relazioni).
1. I registri di cui al comma 1 dell'articolo 21 e le
relazioni presentate dai soggetti iscritti nei registri
medesimi sono pubblici.
2. Il Garante di sua iniziativa ovvero su
richiesta degli Uffici di presidenza del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati procede a verificare la
completezza e la veridicità delle relazioni presentate dagli
iscritti nei registri. Le stesse autorità provvedono alla fine
di ogni anno a redigere una relazione complessiva su tutte le
attività svolte dagli iscritti nei registri. Tale relazione è
pubblica.
Art. 24.
(Sanzioni).
1. In caso di omessa iscrizione nei registri di cui al
comma 1 dell'articolo 21, si applica la sanzione
amministrativa da 2.582 a 51.645 euro.
2. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui al
comma 1 dell'articolo 21 che depositino una delle relazioni
previste dall'articolo 22 in modo incompleto, si applica una
sanzione amministrativa fino a 25.822 euro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è altresì dichiarata,
nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione
all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 21.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dal
Garante, al quale gli Uffici di Presidenza del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati trasmettono gli atti
quando ne ricorrano gli estremi.
Capo IV.
NORME PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA'
CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 25.
(Istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività
contrattuale della pubblica amministrazione).
1. E' istituito il Bollettino ufficiale dell'attività
contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di
assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato
pubblico.
2. Il Bollettino di cui al comma 1 costituisce una
serie speciale della Gazzetta Ufficiale e contiene tutti
gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati
delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande
di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori
pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, agli
appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni,
compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle
alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a
qualsiasi altra operazione di mercato eseguita dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dagli enti pubblici
economici e dalle società per azioni a prevalente capitale
pubblico. Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi agli
atti con i quali le amministrazioni, gli enti e le società
suddetti deliberano le modalità per il conferimento di
incarichi professionali o di consulenza.
3. La mancata pubblicazione nel Bollettino di cui al
comma 1 degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 è causa di
nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento
dell'incarico e degli altri atti di cui al medesimo comma 2.
Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai
modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 26. I
termini per la presentazione delle offerte e delle domande di
partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla
data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel
Bollettino di cui al comma 1.
4. Per gli atti di cui al comma 2, ogni forma di
pubblicità nella Gazzetta Ufficiale prevista dalla
legislazione vigente deve aver luogo attraverso il Bollettino
di cui al comma 1. E' fatta salva ogni ulteriore forma di
pubblicità prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee. E' abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni.
5. La pubblicazione del Bollettino di cui al comma 1
deve aver luogo tre volte alla settimana e l'inserzione deve
essere gratuita per le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 2.
Art. 26.
(Regolamento di attuazione).
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
emanato il regolamento per la definizione delle modalità di
pubblicazione del Bollettino di cui all'articolo 25 e di
copertura delle relative spese e per la disciplina dei
contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni
pubbliche e dai privati.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre,
indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e
dei bandi di cui all'articolo 25, nonché degli avvisi dei
risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla
procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo
specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano
contenere i seguenti dati:
a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del
responsabile del procedimento;
b) l'oggetto e la natura del contratto, nonché il
numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere
pubbliche;
c) la procedura di aggiudicazione, il termine
ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e
di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;
d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione
della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi
vigenti e dalla normativa comunitaria.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro un mese
dalla data di assegnazione.
Capo V.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27.
(Legislazione regionale).
1. Le disposizioni del capo I costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi
fondamentali della legislazione dello Stato. Le regioni ad
autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi
statuti.
Art. 28.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 2.582.285 euro per l'anno 2002 e in
1.962.537 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 29.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.