XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2195




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Trattenute non obbligatorie per legge su stipendi, salari
e corrispettivi).

        1. Le trattenute non obbligatorie per legge su stipendi e salari nonché su corrispettivi da lavoro autonomo non possono essere effettuate dall'ente erogante senza l'esplicita autorizzazione scritta del lavoratore e sono valide fino a revoca anche non motivata. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle trattenute non obbligatorie per legge previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche a favore dei sindacati o delle associazioni di categoria.
        2. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
        3. Non è, in alcun caso ed in nessuna forma, ammesso il silenzio assenso per l'autorizzazione alle trattenute di cui al comma 1.
        4. Gli accordi in deroga alla presente legge sono nulli e le somme indebitamente trattenute devono essere restituite a carico dell'ente erogante, salvo rivalsa.


Art. 2.

(Disposizioni transitorie).

        1. Le trattenute in essere di cui all'articolo 1, non autorizzate per iscritto dal lavoratore, cessano a decorrere dal 1^ gennaio 2003 anche senza che venga presentata la revoca di cui al comma 1 dell'articolo 1.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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