XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2195
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Trattenute non obbligatorie per legge su stipendi, salari
e corrispettivi).
1. Le trattenute non obbligatorie per legge su stipendi e
salari nonché su corrispettivi da lavoro autonomo non possono
essere effettuate dall'ente erogante senza l'esplicita
autorizzazione scritta del lavoratore e sono valide fino a
revoca anche non motivata. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica anche alle trattenute non
obbligatorie per legge previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, anche a favore dei sindacati o delle
associazioni di categoria.
2. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della stessa.
3. Non è, in alcun caso ed in nessuna forma, ammesso il
silenzio assenso per l'autorizzazione alle trattenute di cui
al comma 1.
4. Gli accordi in deroga alla presente legge sono nulli e
le somme indebitamente trattenute devono essere restituite a
carico dell'ente erogante, salvo rivalsa.
Art. 2.
(Disposizioni transitorie).
1. Le trattenute in essere di cui all'articolo 1, non
autorizzate per iscritto dal lavoratore, cessano a decorrere
dal 1^ gennaio 2003 anche senza che venga presentata la revoca
di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.