XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2194
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso il distretto della corte di appello di Roma sono
istituiti il tribunale civile e penale di Gaeta e la procura
della Repubblica presso il tribunale di Gaeta. Nel circondario
del tribunale di Gaeta sono istituite le sezioni distaccate di
Fondi e di Minturno, facenti parte integrante del medesimo
circondario.
2. Gli uffici di cui al comma 1 hanno giurisdizione nel
territorio dei seguenti comuni: Campodimele, Castelforte,
Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San
Biagio, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno
Saturnia e Ventotene.
3. Rientrano nella circoscrizione della sezione distaccata
di Fondi i territori dei comuni di Fondi, Campodimele, Lenola,
Monte San Biagio e Sperlonga. Rientrano nella circoscrizione
della sezione distaccata di Minturno i territori dei comuni di
Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno
Saturnia. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli
48-bis, 48-ter, 48-quater,48-quinquies e
48-sexies dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
4. Il Ministro della giustizia è autorizzato a
determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'organico degli
uffici istituiti ai sensi del comma 1, rivedendo le piante
organiche dei corrispondenti uffici giudiziari di Latina,
sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nel quinquennio
antecedente alla data di entrata in vigore della medesima
legge e concernenti i territori compresi nel circondario di
cui al comma 2 e nelle circoscrizioni di cui al comma 3,
nonché a stabilire la data di inizio del funzionamento degli
uffici giudiziari di cui comma 1.
5. Il Ministro della giustizia provvede ad apportare le
necessarie variazioni alle tabelle annesse all'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici
giudiziari di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono devoluti
alle sue competenze gli affari civili e penali pendenti
davanti al tribunale ordinario di Latina ed alle sue sezioni
distaccate, riguardanti l'ambito territoriale di cui al comma
2 del medesimo articolo 1, fatta eccezione per le cause civili
già passate in decisione e per i procedimenti penali per i
quali è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento.
2. Le controversie in materia di lavoro, previdenza e
assistenza obbligatoria provenienti dal territorio dei comuni
di cui all'articolo 1, comma 2, e pendenti, alla data di cui
al comma 1 del presente articolo, presso il tribunale di
Latina, sono devolute di ufficio al tribunale di Gaeta in
funzione di giudice del lavoro, fatta eccezione per quelle per
le quali è già stata tenuta l'udienza di cui all'articolo 420
del codice di procedura civile, che continuano a essere
trattate nella precedente sede.
3. Le società e gli altri enti commerciali aventi sede nel
territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, già
iscritti nel registro delle società presso la cancelleria
commerciale del tribunale di Latina, sono cancellati da questo
e iscritti d'ufficio nel registro delle società istituito
presso il tribunale di Gaeta.
4. Presso il tribunale di Gaeta è istituito l'ordine degli
avvocati di Gaeta. Gli avvocati residenti nei comuni compresi
nel circondario del predetto tribunale, già iscritti presso
l'ordine degli avvocati di Latina, sono cancellati da questo e
iscritti d'ufficio in quello di Gaeta. Parimenti i praticanti
avvocati residenti nei comuni compresi nel citato circondario,
già iscritti nel registro dei praticanti presso l'ordine degli
avvocati di Latina, sono cancellati da questo e iscritti
d'ufficio nel registro dei praticanti istituito presso
l'ordine degli avvocati di Gaeta.
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.