XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2194




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso il distretto della corte di appello di Roma sono istituiti il tribunale civile e penale di Gaeta e la procura della Repubblica presso il tribunale di Gaeta. Nel circondario del tribunale di Gaeta sono istituite le sezioni distaccate di Fondi e di Minturno, facenti parte integrante del medesimo circondario.
        2. Gli uffici di cui al comma 1 hanno giurisdizione nel territorio dei seguenti comuni: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia e Ventotene.
        3. Rientrano nella circoscrizione della sezione distaccata di Fondi i territori dei comuni di Fondi, Campodimele, Lenola, Monte San Biagio e Sperlonga. Rientrano nella circoscrizione della sezione distaccata di Minturno i territori dei comuni di Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater,48-quinquies e 48-sexies dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
        4. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico degli uffici istituiti ai sensi del comma 1, rivedendo le piante organiche dei corrispondenti uffici giudiziari di Latina, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della medesima legge e concernenti i territori compresi nel circondario di cui al comma 2 e nelle circoscrizioni di cui al comma 3, nonché a stabilire la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui comma 1.
        5. Il Ministro della giustizia provvede ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono devoluti alle sue competenze gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Latina ed alle sue sezioni distaccate, riguardanti l'ambito territoriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento.
        2. Le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria provenienti dal territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, e pendenti, alla data di cui al comma 1 del presente articolo, presso il tribunale di Latina, sono devolute di ufficio al tribunale di Gaeta in funzione di giudice del lavoro, fatta eccezione per quelle per le quali è già stata tenuta l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile, che continuano a essere trattate nella precedente sede.
        3. Le società e gli altri enti commerciali aventi sede nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, già iscritti nel registro delle società presso la cancelleria commerciale del tribunale di Latina, sono cancellati da questo e iscritti d'ufficio nel registro delle società istituito presso il tribunale di Gaeta.
        4. Presso il tribunale di Gaeta è istituito l'ordine degli avvocati di Gaeta. Gli avvocati residenti nei comuni compresi nel circondario del predetto tribunale, già iscritti presso l'ordine degli avvocati di Latina, sono cancellati da questo e iscritti d'ufficio in quello di Gaeta. Parimenti i praticanti avvocati residenti nei comuni compresi nel citato circondario, già iscritti nel registro dei praticanti presso l'ordine degli avvocati di Latina, sono cancellati da questo e iscritti d'ufficio nel registro dei praticanti istituito presso l'ordine degli avvocati di Gaeta.


Art. 3.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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