XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2193




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sistema di rappresentanza militare).

        1. La rappresentanza del personale militare si articola in due distinti comparti: quello della sicurezza e quello della difesa.
        2. Il sistema di rappresentanza delle Forze di polizia ad ordinamento militare è formato dai rappresentanti eletti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza.
        3. Il sistema di rappresentanza delle Forze armate è formato dai rappresentanti eletti nell'Esercito, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nel Corpo delle capitanerie di porto.
        4. Riunioni congiunte sono convocate d'intesa tra organismi di rappresentanza di livello corrispondente.


Art. 2.

(Rappresentanza delle Forze armate).

        1. Il sistema di rappresentanza del personale militare delle Forze armate si articola in:

                a) un Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), organo centrale, nazionale e interforze a cui partecipano i delegati dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, del Corpo delle capitanerie di porto e dell'Arma dei Carabinieri;

                b) consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR), organi regionali interforze a cui partecipano i delegati dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e quelli dell'Arma dei Carabinieri inquadrati in unità e reparti delle Forze armate, eletti in rappresentanza del personale in servizio nella regione in entità numericamente significativa laddove sono operanti insediamenti militari;
                c) consigli di base della rappresentanza militare (COBAR), organi di base a cui partecipano i rappresentanti eletti presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata e con la corrispondente massima autorità gerarchica presente sul territorio.


Art. 3.

(Rappresentanza delle Forze di polizia ad ordinamento
militare).

        1. Il sistema di rappresentanza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si articola in:

                a) due distinti consigli centrali della rappresentanza (COCER);

                b) due distinti consigli intermedi della rappresentanza (COIR), organismi regionali formati da delegati eletti nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza ai due distinti livelli;

                c) consigli di base della rappresentanza (COBAR), organi istituiti presso le unità minime compatibili con la struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.


Art. 4.

(Competenze dei COCER).

        1. Il COCER interforze, di cui fanno parte gli eletti nell'Arma dei Carabinieri, nell'Esercito, nella Marina militare, nel Corpo delle capitanerie di porto e nell'Aeronautica militare, ha competenze generali sulle materie di interesse della rappresentanza militare. Le sezioni del COCER possono deliberare su materie di specifico interesse della Forza armata rappresentata, soltanto su delega del COCER interforze. Interlocutori diretti del COCER interforze sono il Capo di stato maggiore della difesa e il Ministro della difesa.
        2. Il COCER del Corpo della guardia di finanza delibera autonomamente ed ha come interlocutori diretti il Comandante generale della guardia di finanza e il Ministro dell'economia e delle finanze. Partecipa a riunioni del COCER interforze su sua richiesta o se invitato, e si riunisce congiuntamente con il COCER dell'Arma dei Carabinieri per le procedure di concertazione e la trattazione delle materie oggetto dei rinnovi contrattuali.


Art. 5.

(Struttura e costituzione dei consigli).

        1. I COCER e i COIR sono composti da un numero fisso di delegati appartenenti a ciascuno dei seguenti ruoli: ufficiali, marescialli, sergenti e militari di truppa. I COBAR sono costituiti dai rappresentanti degli appartenenti ai medesimi ruoli presenti al livello considerato. Nell'organo centrale e in quelli regionali la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è paritetica.
        2. Nell'organo centrale della Marina militare un rappresentante per ciascuno dei ruoli indicati al comma 1 è eletto tra il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
        3. I militari di leva e i volontari in ferma annuale sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza armata e secondo scadenze che garantiscono la continuità degli organismi rappresentativi. Negli organi regionali e in quello centrale i militari di leva e i volontari in ferma annuale sono rappresentati da un numero fisso di delegati. I militari di leva eletti nei COIR e nei COCER hanno un'autonomia deliberante che esercitano riunendosi congiuntamente al comitato di presidenza del consiglio al quale sono affiancati.


Art. 6.

(Modalità di elezione dei delegati).

        1. I rappresentanti eletti nei COBAR provvedono ad eleggere i rappresentanti regionali. Gli eletti nei COIR provvedono ad eleggere i delegati nel COCER. Gli eletti in servizio permanente effettivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione in due mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato successivo.
        2. Gli eletti che sono in ferma volontaria durano in carica per un periodo compatibile con la durata della ferma. Decadono comunque dal mandato a seguito dello scioglimento del consiglio di cui fanno parte.
        3. In caso di cessazione anticipata dal mandato, i militari in servizio permanente effettivo o di leva sono sostituiti, per il periodo residuo, da quei militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
        4. I candidati alle elezioni nei vari organi di rappresentanza sono tenuti a depositare la loro candidatura quaranta giorni prima della data fissata per il procedimento elettorale. La candidatura è valida se accompagnata da un numero di firme pari almeno al 5 per cento degli elettori aventi titolo per la partecipazione al procedimento elettorale a cui concorre il candidato, e comunque non inferiore a tre unità quando gli elettori sono inferiori a venti unità.
        5. L'elezione dei rappresentanti nei diversi organi ha luogo per scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.


Art. 7.

(Organi direttivi).

        1. Le riunioni dei consigli di rappresentanza del personale militare sono presiedute dal delegato eletto presidente dal consiglio di cui fa parte. Ciascun consiglio di rappresentanza elegge nel suo ambito un segretario con compiti esecutivi per gli adempimenti conseguenti alle decisioni del consiglio stesso, e un comitato di presidenza formato, per i COCER ed i COIR, da delegati appartenenti a ruoli ed armi tra loro diversi affinché risultino tutti egualmente rappresentati.
        2. Il militare più elevato in grado eletto nei consigli di rappresentanza ne è il portavoce ed è responsabile, unitamente al comitato di presidenza, delle relazioni esterne del consiglio e dei rapporti con i consigli dei vari livelli di rappresentanza.
        3. Lo statuto della rappresentanza militare è deliberato dal COCER e definisce le competenze del presidente, del segretario e del portavoce nei singoli consigli di rappresentanza ai vari livelli.


Art. 8.

(Propaganda elettorale).

        1. Per consentire la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati, gli organi di rappresentanza uscenti convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate per categoria.
        2. Alle assemblee di cui al comma 1, ogni candidato che ha depositato la propria candidatura ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ha diritto di presentare e di esporre il proprio programma elettorale.
        3. Le assemblee di base e le riunioni dei delegati dei COBAR e dei COIR sono svolte in orario di servizio, salvo diversa richiesta dell'organo di rappresentanza interessato.


Art. 9.

(Tutela e diritti del delegato).

        1. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse, nel rispetto dei diritti generali della persona, nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
        2. I delegati, dal momento della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione stessa.


Art. 10.

(Tutela della rappresentanza militare).

        1. Sono vietati gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività degli organi di rappresentanza del personale militare o dei loro singoli membri.
        2. In base alle rispettive competenze, gli organi centrali, gli organi intermedi e gli organi di base sono legittimati a promuovere il ricorso davanti al giudice ordinario e al tribunale amministrativo regionale competenti per territorio, in difesa di prerogative dei delegati eletti o del consiglio di cui fanno parte.


Art. 11.

(Rappresentanza del personale militare
di leva).

        1. I rappresentanti del personale militare di leva, eletti nei vari livelli di rappresentanza, hanno specifica competenza in materia di esame delle istanze avanzate dal personale di leva che riguardano la tutela della persona alle armi al fine di garantire i diritti dei soldati.
        2. Nelle stesse materie di cui al comma 1 i rappresentanti godono di autonomia di convocazione e deliberazione, garantite dal comitato di presidenza dell'organo di rappresentanza al quale sono affiancati.


Art. 12.

(Diritti del soldato e difensore civico).

        1. I rappresentanti del personale militare di leva per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla salvaguardia e alla tutela dei diritti dei cittadini che prestano servizio di leva, si avvalgono di un apposito numero verde, di un sito web e del difensore civico, istituiti dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto.
        2. Il Ministro della difesa è tenuto a rispondere con provvedimento motivato alle istanze avanzate dai rappresentanti del personale militare di leva di cui all'articolo 11, entro quindici giorni dall'avvenuta trasmissione.
        3. Il Ministro della difesa predispone gli strumenti logistici idonei nonché il supporto di personale necessari affinché i rappresentanti del personale militare di leva possano svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla presente legge.


Art. 13.

(Facoltà e limiti del mandato).

        1. I membri del COCER svolgono il loro mandato a tempo pieno senza limitazioni di servizio, salvo il verificarsi di circostanze eccezionali, riconosciute tali dal Ministro della difesa.
        2. I membri dei COIR e dei COBAR devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
        3. I delegati possono essere impegnati nei servizi soltanto in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza.
        4. I delegati eletti negli organi di rappresentanza del personale militare possono partecipare a titolo personale a convegni ed assemblee, sulle materie di competenza, nonché per conto delle categorie, delle sezioni, dei comparti o del consiglio di appartenenza qualora ne siano stati espressamente delegati.
        5. I delegati dei COIR, su richiesta del COBAR approvata dal comandante affiancato, possono altresì visitare le strutture ed i reparti militari della loro base elettorale in orario di servizio.
        6. Il personale militare volontario e di leva degli organi centrali e intermedi, durante il periodo del mandato, fruisce del trattamento economico di missione che compete al personale in servizio permanente effettivo di pari livello.


Art. 14.

(Assemblea).

        1. I COBAR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee generali dei militari dell'unità di base almeno due volte l'anno, in orario di servizio.
        2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati, e può essere organizzata anche limitatamente al personale appartenente ad uno o più ruoli.
        3. Le assemblee di base sono presiedute dal militare più elevato in grado presente alla riunione e coordinate dal segretario che relaziona sugli argomenti all'ordine del giorno o designa a tale fine uno o più delegati.
        4. Le convocazioni delle assemblee di base sono comunicate con dieci giorni di anticipo, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali, al presidente del COBAR competente dal rispettivo comando, il quale adotta le necessarie misure logistiche ed amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento.
        5. I COBAR e i COIR hanno facoltà di richiedere, se lo ritengono utile, la presenza di delegati degli organi di rappresentanza di livello superiore alle proprie assemblee di base, previa comunicazione al comando competente.
        6. I COIR, per la consultazione ed il confronto con la base rappresentata, convocano assemblee dei COBAR corrispondenti almeno una volta l'anno, in orario di servizio.


Art. 15.

(Procedure di concertazione).

        1. Nell'ambito del procedimento di concertazione così come definito dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il COCER dell'Esercito, della Marina militare e della Aeronautica militare presenta sei mesi prima della scadenza contrattuale al Ministro per la funzione pubblica, dandone contestuale conoscenza al Ministro della difesa, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale rappresentato. Le delegazioni che, per conto della rappresentanza, partecipano in qualità di parte sociale alla sessione di concertazione sono deliberate dagli eletti nel COCER dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il comparto difesa e dagli eletti nel COCER dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza per il comparto sicurezza.
        2. Ai fini dell'espletamento delle procedure di concertazione di cui al comma 1, agli organismi di rappresentanza militare eletti ai vari livelli sono consentiti:

                a) la partecipazione ad un interscambio informativo con gli organi interessati alla concertazione e con quelli della contrattazione;

                b) la partecipazione ad incontri con gli organismi sindacali di livello paritetico su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro;

                c) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di stretta competenza che possono comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

                d) la partecipazione a convegni e congressi sindacali dei soggetti inclusi nei comparti della sicurezza e della difesa di cui all'articolo 1;

                e) l'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in ordine ai ricorsi gerarchici e alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate su delega dell'interessato;

                f) la partecipazione dei delegati a commissioni cui sono demandate decisioni su materie di competenza della rappresentanza militare.


Art. 16.

(Sessione suppletiva di concertazione).

        1. La mancata accettazione da parte del COCER dello schema di provvedimento elaborato a conclusione della sessione di concertazione è formalizzata con delibera motivata, votata a maggioranza qualificata, e viene trasmessa per il tramite del Ministro per la funzione pubblica al Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. La concertazione sullo schema di provvedimento di cui al comma 1 è rinviata ad un ulteriore sessione suppletiva della durata di quindici giorni da tenere non prima di dodici mesi dalla data del rinvio.


Art. 17.

(Adempimenti connessi alla concertazione).

        1. Al fine di dare puntuale e tempestiva attuazione alle norme definite con la concertazione, le amministrazioni competenti si avvalgono, per l'emanazione delle necessarie disposizioni applicative, della collaborazione del COCER del comparto interessato.


Art. 18.

(Competenze degli organi di rappresentanza
militare).

        1. Le competenze degli organi di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, proposte e richieste su tutto ciò che attiene alle seguenti materie:

                a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

                b) durata e distribuzione dell'orario di lavoro;

                c) licenze;

                d) aspettative;

                e) permessi;

                f) trattamento economico di missione e di trasferimento;

                g) criteri di massima per la formazione professionale;
                h) criteri generali per la mobilità del personale e per l'attribuzione degli incarichi;

                i) condizioni, trattamento, tutela di natura giuridica, economica, previdenziale e sanitaria, culturale e morale del personale;

                l) igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;

                m) promozione umana e benessere del personale;

                n) alloggi;

                o) processi di adeguamento, ristrutturazione e riorganizzazione di enti e reparti, dismissione delle infrastrutture, in relazione agli effetti sul personale;

                p) trattamenti previdenziali di base e integrativi.

        2. Sulle materie di cui al comma 1 il COCER formula pareri, proposte e richieste direttamente ai Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti ed è incaricato della concertazione presso l'autorità di Governo competente in materia.
        3. Il COCER formula pareri sui criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipa, con propri delegati o con personale appositamente designato, ai consigli di amministrazione degli enti stessi.
        4. Gli organi di rappresentanza eletti ai vari livelli hanno competenza ad esercitare le proprie facoltà per la tutela collettiva ed individuale del personale rappresentato.


Art. 19.

(Rapporti istituzionali).

        1. I COCER, nell'ambito delle materie di propria competenza di cui all'articolo 18, possono richiedere per iscritto di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti e dai Ministri interessati.
        2. Della richiesta di audizione formulata ai sensi del comma 1 è data contestuale notizia alla autorità politica dell'amministrazione di appartenenza.


Art. 20.

(Competenze degli organi regionali di rappresentanza
militare e rapporti con le regioni).

        1. I COIR sono competenti a trattare direttamente con le regioni di appartenenza le istanze del personale rappresentato nelle seguenti materie:

                a) edilizia residenziale;

                b) trasporti, formazione ed aggiornamento culturale e professionale;

                c) igiene del lavoro ed antinfortunistica;

                d) rapporti con enti pubblici;

                e) promozione umana e benessere del personale.

        2. Il presidente della giunta e del consiglio regionale competente per territorio è informato della costituzione del COIR tramite lettera del consiglio della rappresentanza militare entro venti giorni dalla avvenuta elezione.


Art. 21.

(Informazione e pubblicità).

        1. Lo scambio di informazioni tra consigli di rappresentanza del personale militare avente ad oggetto la divulgazione degli atti e delle iniziative formali è garantito da un sistema di collegamento con rete telematica tra tutti i consigli dei vari livelli.
        2. Tutte le delibere, le relazioni, i comunicati e le notizie relativi all'attività degli organi della rappresentanza militare possono essere resi pubblici, dal portavoce a nome del consiglio di appartenenza, e a titolo personale dai singoli delegati, anche attraverso i mezzi di informazione e di stampa.

Art. 22.

(Informazione ai militari).

        1. Ad ogni militare, all'atto dell'arruolamento, nonché ad ogni presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei rappresentanti del COBAR corrispondente; a tale elenco è allegata, su richiesta degli organi di rappresentanza, una comunicazione sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte, o su importanti questioni attinenti al mandato, da parte del COBAR, del COIR e del COCER di competenza.
        2. Nel periodo di prima istruzione presso le scuole militari, le accademie, o i reparti addestrativi, i neo-arruolati partecipano ad un incontro di discussione e di confronto con i rappresentanti del COBAR di appartenenza, nella quale tutti i delegati hanno la facoltà di intervenire al fine di illustrare le problematiche inerenti alla rappresentanza.


Art. 23.

(Dirigenza militare).

        1. I contenuti del rapporto di impiego del personale militare stabiliti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono definiti secondo il regime di concertazione di cui al medesimo decreto legislativo, anche per la dirigenza militare. A tale fine, la delegazione del COCER che partecipa alla concertazione è composta in maggioranza da rappresentanti dei destinatari del trattamento dirigenziale ed è formata secondo gli stessi criteri previsti per il personale non dirigente. Le modalità della concertazione e le materie oggetto della stessa sono quelle previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modificazioni, nonché dalla presente legge.

Art. 24.

(Autorità militari referenti
dei consigli intermedi).

        1. Con uno o più decreti ministeriali emanati rispettivamente dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, con criteri interforze, le autorità militari corrispondenti di ciascun COIR delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Con i medesimi decreti è fissata l'entità minima significativa di personale di ciascuna arma o ruolo di cui è necessaria la presenza nel territorio di ogni regione per l'elezione di almeno un rappresentante.


Art. 25.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, elaborato in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, d'intesa con l'organo centrale di rappresentanza militare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento di attuazione deve in particolare prevedere il numero di consigli di base in funzione della unità minima compatibile e della autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di interesse delle rappresentanze militari, nonché la composizione dei consigli di rappresentanza, garantendo comunque la presenza, a livello intermedio e centrale, di almeno un rappresentante donna, ove non eletto. Il regolamento definisce i procedimenti elettorali e le dotazioni organiche e il materiale necessario per il funzionamento dei consigli ai vari livelli.
        2. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, di cui al decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259, del 4 novembre 1985, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.
        3. Il COCER approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno statuto per definire le norme di organizzazione e funzionamento dei vari livelli della rappresentanza del personale militare.



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