XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2193
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sistema di rappresentanza militare).
1. La rappresentanza del personale militare si articola in
due distinti comparti: quello della sicurezza e quello della
difesa.
2. Il sistema di rappresentanza delle Forze di polizia ad
ordinamento militare è formato dai rappresentanti eletti
nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di
finanza.
3. Il sistema di rappresentanza delle Forze armate è
formato dai rappresentanti eletti nell'Esercito, nella Marina
militare, nell'Aeronautica militare e nel Corpo delle
capitanerie di porto.
4. Riunioni congiunte sono convocate d'intesa tra
organismi di rappresentanza di livello corrispondente.
Art. 2.
(Rappresentanza delle Forze armate).
1. Il sistema di rappresentanza del personale militare
delle Forze armate si articola in:
a) un Consiglio centrale della rappresentanza
militare (COCER), organo centrale, nazionale e interforze a
cui partecipano i delegati dell'Esercito, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare, del Corpo delle
capitanerie di porto e dell'Arma dei Carabinieri;
b) consigli intermedi della rappresentanza
militare (COIR), organi regionali interforze a cui partecipano
i delegati dell'Esercito, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e quelli dell'Arma dei Carabinieri
inquadrati in unità e reparti delle Forze armate, eletti in
rappresentanza del personale in servizio nella regione in
entità numericamente significativa laddove sono operanti
insediamenti militari;
c) consigli di base della rappresentanza militare
(COBAR), organi di base a cui partecipano i rappresentanti
eletti presso le unità a livello minimo compatibile con la
struttura di ciascuna Forza armata e con la corrispondente
massima autorità gerarchica presente sul territorio.
Art. 3.
(Rappresentanza delle Forze di polizia ad ordinamento
militare).
1. Il sistema di rappresentanza del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare si articola in:
a) due distinti consigli centrali della
rappresentanza (COCER);
b) due distinti consigli intermedi della
rappresentanza (COIR), organismi regionali formati da delegati
eletti nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della guardia di
finanza ai due distinti livelli;
c) consigli di base della rappresentanza (COBAR),
organi istituiti presso le unità minime compatibili con la
struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza.
Art. 4.
(Competenze dei COCER).
1. Il COCER interforze, di cui fanno parte gli eletti
nell'Arma dei Carabinieri, nell'Esercito, nella Marina
militare, nel Corpo delle capitanerie di porto e
nell'Aeronautica militare, ha competenze generali sulle
materie di interesse della rappresentanza militare. Le sezioni
del COCER possono deliberare su materie di specifico interesse
della Forza armata rappresentata, soltanto su delega del COCER
interforze. Interlocutori diretti del COCER interforze sono il
Capo di stato maggiore della difesa e il Ministro della
difesa.
2. Il COCER del Corpo della guardia di finanza delibera
autonomamente ed ha come interlocutori diretti il Comandante
generale della guardia di finanza e il Ministro dell'economia
e delle finanze. Partecipa a riunioni del COCER interforze su
sua richiesta o se invitato, e si riunisce congiuntamente con
il COCER dell'Arma dei Carabinieri per le procedure di
concertazione e la trattazione delle materie oggetto dei
rinnovi contrattuali.
Art. 5.
(Struttura e costituzione dei consigli).
1. I COCER e i COIR sono composti da un numero fisso di
delegati appartenenti a ciascuno dei seguenti ruoli:
ufficiali, marescialli, sergenti e militari di truppa. I COBAR
sono costituiti dai rappresentanti degli appartenenti ai
medesimi ruoli presenti al livello considerato. Nell'organo
centrale e in quelli regionali la rappresentanza di ciascuna
Forza armata o Corpo è paritetica.
2. Nell'organo centrale della Marina militare un
rappresentante per ciascuno dei ruoli indicati al comma 1 è
eletto tra il personale del Corpo delle capitanerie di
porto.
3. I militari di leva e i volontari in ferma annuale sono
rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle
unità minime compatibili con la struttura di ciascuna Forza
armata e secondo scadenze che garantiscono la continuità degli
organismi rappresentativi. Negli organi regionali e in quello
centrale i militari di leva e i volontari in ferma annuale
sono rappresentati da un numero fisso di delegati. I militari
di leva eletti nei COIR e nei COCER hanno un'autonomia
deliberante che esercitano riunendosi congiuntamente al
comitato di presidenza del consiglio al quale sono
affiancati.
Art. 6.
(Modalità di elezione dei delegati).
1. I rappresentanti eletti nei COBAR provvedono ad
eleggere i rappresentanti regionali. Gli eletti nei COIR
provvedono ad eleggere i delegati nel COCER. Gli eletti in
servizio permanente effettivo durano in carica quattro anni e
sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione in due
mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato
successivo.
2. Gli eletti che sono in ferma volontaria durano in
carica per un periodo compatibile con la durata della ferma.
Decadono comunque dal mandato a seguito dello scioglimento del
consiglio di cui fanno parte.
3. In caso di cessazione anticipata dal mandato, i
militari in servizio permanente effettivo o di leva sono
sostituiti, per il periodo residuo, da quei militari che nelle
votazioni effettuate seguono immediatamente nella graduatoria
l'ultimo degli eletti.
4. I candidati alle elezioni nei vari organi di
rappresentanza sono tenuti a depositare la loro candidatura
quaranta giorni prima della data fissata per il procedimento
elettorale. La candidatura è valida se accompagnata da un
numero di firme pari almeno al 5 per cento degli elettori
aventi titolo per la partecipazione al procedimento elettorale
a cui concorre il candidato, e comunque non inferiore a tre
unità quando gli elettori sono inferiori a venti unità.
5. L'elezione dei rappresentanti nei diversi organi ha
luogo per scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.
Art. 7.
(Organi direttivi).
1. Le riunioni dei consigli di rappresentanza del
personale militare sono presiedute dal delegato eletto
presidente dal consiglio di cui fa parte. Ciascun consiglio di
rappresentanza elegge nel suo ambito un segretario con compiti
esecutivi per gli adempimenti conseguenti alle decisioni del
consiglio stesso, e un comitato di presidenza formato, per i
COCER ed i COIR, da delegati appartenenti a ruoli ed armi tra
loro diversi affinché risultino tutti egualmente
rappresentati.
2. Il militare più elevato in grado eletto nei consigli di
rappresentanza ne è il portavoce ed è responsabile, unitamente
al comitato di presidenza, delle relazioni esterne del
consiglio e dei rapporti con i consigli dei vari livelli di
rappresentanza.
3. Lo statuto della rappresentanza militare è deliberato
dal COCER e definisce le competenze del presidente, del
segretario e del portavoce nei singoli consigli di
rappresentanza ai vari livelli.
Art. 8.
(Propaganda elettorale).
1. Per consentire la propaganda elettorale e la
presentazione dei candidati, gli organi di rappresentanza
uscenti convocano e presiedono apposite assemblee, organizzate
per categoria.
2. Alle assemblee di cui al comma 1, ogni candidato che ha
depositato la propria candidatura ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, ha diritto di presentare e di esporre il proprio
programma elettorale.
3. Le assemblee di base e le riunioni dei delegati dei
COBAR e dei COIR sono svolte in orario di servizio, salvo
diversa richiesta dell'organo di rappresentanza
interessato.
Art. 9.
(Tutela e diritti del delegato).
1. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non
sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse,
nel rispetto dei diritti generali della persona,
nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del
mandato.
2. I delegati, dal momento della loro elezione, non
possono essere trasferiti ad altra sede o reparto ovvero
sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione
stessa.
Art. 10.
(Tutela della rappresentanza militare).
1. Sono vietati gli atti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio dell'attività degli organi di rappresentanza del
personale militare o dei loro singoli membri.
2. In base alle rispettive competenze, gli organi
centrali, gli organi intermedi e gli organi di base sono
legittimati a promuovere il ricorso davanti al giudice
ordinario e al tribunale amministrativo regionale competenti
per territorio, in difesa di prerogative dei delegati eletti o
del consiglio di cui fanno parte.
Art. 11.
(Rappresentanza del personale militare
di leva).
1. I rappresentanti del personale militare di leva, eletti
nei vari livelli di rappresentanza, hanno specifica competenza
in materia di esame delle istanze avanzate dal personale di
leva che riguardano la tutela della persona alle armi al fine
di garantire i diritti dei soldati.
2. Nelle stesse materie di cui al comma 1 i rappresentanti
godono di autonomia di convocazione e deliberazione, garantite
dal comitato di presidenza dell'organo di rappresentanza al
quale sono affiancati.
Art. 12.
(Diritti del soldato e difensore civico).
1. I rappresentanti del personale militare di leva per lo
svolgimento delle funzioni attinenti alla salvaguardia e alla
tutela dei diritti dei cittadini che prestano servizio di
leva, si avvalgono di un apposito numero verde, di un sito
web e del difensore civico, istituiti dal Presidente del
Consiglio dei ministri con proprio decreto.
2. Il Ministro della difesa è tenuto a rispondere con
provvedimento motivato alle istanze avanzate dai
rappresentanti del personale militare di leva di cui
all'articolo 11, entro quindici giorni dall'avvenuta
trasmissione.
3. Il Ministro della difesa predispone gli strumenti
logistici idonei nonché il supporto di personale necessari
affinché i rappresentanti del personale militare di leva
possano svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla
presente legge.
Art. 13.
(Facoltà e limiti del mandato).
1. I membri del COCER svolgono il loro mandato a tempo
pieno senza limitazioni di servizio, salvo il verificarsi di
circostanze eccezionali, riconosciute tali dal Ministro della
difesa.
2. I membri dei COIR e dei COBAR devono essere messi in
condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati
eletti ed avere a disposizione il tempo necessario, fatte
salve le esigenze operative e quelle di servizio non
altrimenti assolvibili.
3. I delegati possono essere impegnati nei servizi
soltanto in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti
presso i reparti di appartenenza.
4. I delegati eletti negli organi di rappresentanza del
personale militare possono partecipare a titolo personale a
convegni ed assemblee, sulle materie di competenza, nonché per
conto delle categorie, delle sezioni, dei comparti o del
consiglio di appartenenza qualora ne siano stati espressamente
delegati.
5. I delegati dei COIR, su richiesta del COBAR approvata
dal comandante affiancato, possono altresì visitare le
strutture ed i reparti militari della loro base elettorale in
orario di servizio.
6. Il personale militare volontario e di leva degli organi
centrali e intermedi, durante il periodo del mandato, fruisce
del trattamento economico di missione che compete al personale
in servizio permanente effettivo di pari livello.
Art. 14.
(Assemblea).
1. I COBAR, per la consultazione ed il confronto con la
base rappresentata, convocano assemblee generali dei militari
dell'unità di base almeno due volte l'anno, in orario di
servizio.
2. L'assemblea di base può essere convocata anche su
richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati, e
può essere organizzata anche limitatamente al personale
appartenente ad uno o più ruoli.
3. Le assemblee di base sono presiedute dal militare più
elevato in grado presente alla riunione e coordinate dal
segretario che relaziona sugli argomenti all'ordine del giorno
o designa a tale fine uno o più delegati.
4. Le convocazioni delle assemblee di base sono comunicate
con dieci giorni di anticipo, salvo che non ricorrano
circostanze eccezionali, al presidente del COBAR competente
dal rispettivo comando, il quale adotta le necessarie misure
logistiche ed amministrative volte a garantirne il regolare
svolgimento.
5. I COBAR e i COIR hanno facoltà di richiedere, se lo
ritengono utile, la presenza di delegati degli organi di
rappresentanza di livello superiore alle proprie assemblee di
base, previa comunicazione al comando competente.
6. I COIR, per la consultazione ed il confronto con la
base rappresentata, convocano assemblee dei COBAR
corrispondenti almeno una volta l'anno, in orario di
servizio.
Art. 15.
(Procedure di concertazione).
1. Nell'ambito del procedimento di concertazione così come
definito dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, il COCER dell'Esercito, della Marina
militare e della Aeronautica militare presenta sei mesi prima
della scadenza contrattuale al Ministro per la funzione
pubblica, dandone contestuale conoscenza al Ministro della
difesa, le proposte e le richieste relative alle sessioni di
concertazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti
del rapporto di impiego del personale rappresentato. Le
delegazioni che, per conto della rappresentanza, partecipano
in qualità di parte sociale alla sessione di concertazione
sono deliberate dagli eletti nel COCER dell'Esercito, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare per il comparto
difesa e dagli eletti nel COCER dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza per il comparto
sicurezza.
2. Ai fini dell'espletamento delle procedure di
concertazione di cui al comma 1, agli organismi di
rappresentanza militare eletti ai vari livelli sono
consentiti:
a) la partecipazione ad un interscambio
informativo con gli organi interessati alla concertazione e
con quelli della contrattazione;
b) la partecipazione ad incontri con gli organismi
sindacali di livello paritetico su temi di comune interesse,
riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze
diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro;
c) la consultazione periodica con i comandi su
tutte le materie non di stretta competenza che possono
comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e
sulla tutela del personale;
d) la partecipazione a convegni e congressi
sindacali dei soggetti inclusi nei comparti della sicurezza e
della difesa di cui all'articolo 1;
e) l'esercizio del diritto di accesso e di
partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in
ordine ai ricorsi gerarchici e alle procedure di avanzamento
di tutte le categorie rappresentate su delega
dell'interessato;
f) la partecipazione dei delegati a commissioni
cui sono demandate decisioni su materie di competenza della
rappresentanza militare.
Art. 16.
(Sessione suppletiva di concertazione).
1. La mancata accettazione da parte del COCER dello schema
di provvedimento elaborato a conclusione della sessione di
concertazione è formalizzata con delibera motivata, votata a
maggioranza qualificata, e viene trasmessa per il tramite del
Ministro per la funzione pubblica al Presidente del Consiglio
dei ministri.
2. La concertazione sullo schema di provvedimento di cui
al comma 1 è rinviata ad un ulteriore sessione suppletiva
della durata di quindici giorni da tenere non prima di dodici
mesi dalla data del rinvio.
Art. 17.
(Adempimenti connessi alla concertazione).
1. Al fine di dare puntuale e tempestiva attuazione alle
norme definite con la concertazione, le amministrazioni
competenti si avvalgono, per l'emanazione delle necessarie
disposizioni applicative, della collaborazione del COCER del
comparto interessato.
Art. 18.
(Competenze degli organi di rappresentanza
militare).
1. Le competenze degli organi di rappresentanza riguardano
la formulazione di pareri, proposte e richieste su tutto ciò
che attiene alle seguenti materie:
a) trattamento economico fondamentale ed
accessorio;
b) durata e distribuzione dell'orario di
lavoro;
c) licenze;
d) aspettative;
e) permessi;
f) trattamento economico di missione e di
trasferimento;
g) criteri di massima per la formazione
professionale;
h) criteri generali per la mobilità del personale
e per l'attribuzione degli incarichi;
i) condizioni, trattamento, tutela di natura
giuridica, economica, previdenziale e sanitaria, culturale e
morale del personale;
l) igiene del lavoro e prevenzione degli
infortuni;
m) promozione umana e benessere del personale;
n) alloggi;
o) processi di adeguamento, ristrutturazione e
riorganizzazione di enti e reparti, dismissione delle
infrastrutture, in relazione agli effetti sul personale;
p) trattamenti previdenziali di base e
integrativi.
2. Sulle materie di cui al comma 1 il COCER formula
pareri, proposte e richieste direttamente ai Ministri e alle
Commissioni parlamentari competenti ed è incaricato della
concertazione presso l'autorità di Governo competente in
materia.
3. Il COCER formula pareri sui criteri per la gestione
degli enti di assistenza del personale e partecipa, con propri
delegati o con personale appositamente designato, ai consigli
di amministrazione degli enti stessi.
4. Gli organi di rappresentanza eletti ai vari livelli
hanno competenza ad esercitare le proprie facoltà per la
tutela collettiva ed individuale del personale
rappresentato.
Art. 19.
(Rapporti istituzionali).
1. I COCER, nell'ambito delle materie di propria
competenza di cui all'articolo 18, possono richiedere per
iscritto di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari
competenti e dai Ministri interessati.
2. Della richiesta di audizione formulata ai sensi del
comma 1 è data contestuale notizia alla autorità politica
dell'amministrazione di appartenenza.
Art. 20.
(Competenze degli organi regionali di rappresentanza
militare e rapporti con le regioni).
1. I COIR sono competenti a trattare direttamente con le
regioni di appartenenza le istanze del personale rappresentato
nelle seguenti materie:
a) edilizia residenziale;
b) trasporti, formazione ed aggiornamento
culturale e professionale;
c) igiene del lavoro ed antinfortunistica;
d) rapporti con enti pubblici;
e) promozione umana e benessere del personale.
2. Il presidente della giunta e del consiglio regionale
competente per territorio è informato della costituzione del
COIR tramite lettera del consiglio della rappresentanza
militare entro venti giorni dalla avvenuta elezione.
Art. 21.
(Informazione e pubblicità).
1. Lo scambio di informazioni tra consigli di
rappresentanza del personale militare avente ad oggetto la
divulgazione degli atti e delle iniziative formali è garantito
da un sistema di collegamento con rete telematica tra tutti i
consigli dei vari livelli.
2. Tutte le delibere, le relazioni, i comunicati e le
notizie relativi all'attività degli organi della
rappresentanza militare possono essere resi pubblici, dal
portavoce a nome del consiglio di appartenenza, e a titolo
personale dai singoli delegati, anche attraverso i mezzi di
informazione e di stampa.
Art. 22.
(Informazione ai militari).
1. Ad ogni militare, all'atto dell'arruolamento, nonché ad
ogni presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato,
a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei
recapiti dei rappresentanti del COBAR corrispondente; a tale
elenco è allegata, su richiesta degli organi di
rappresentanza, una comunicazione sul lavoro svolto e sulle
iniziative assunte, o su importanti questioni attinenti al
mandato, da parte del COBAR, del COIR e del COCER di
competenza.
2. Nel periodo di prima istruzione presso le scuole
militari, le accademie, o i reparti addestrativi, i
neo-arruolati partecipano ad un incontro di discussione e di
confronto con i rappresentanti del COBAR di appartenenza,
nella quale tutti i delegati hanno la facoltà di intervenire
al fine di illustrare le problematiche inerenti alla
rappresentanza.
Art. 23.
(Dirigenza militare).
1. I contenuti del rapporto di impiego del personale
militare stabiliti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni, sono definiti secondo il
regime di concertazione di cui al medesimo decreto
legislativo, anche per la dirigenza militare. A tale fine, la
delegazione del COCER che partecipa alla concertazione è
composta in maggioranza da rappresentanti dei destinatari del
trattamento dirigenziale ed è formata secondo gli stessi
criteri previsti per il personale non dirigente. Le modalità
della concertazione e le materie oggetto della stessa sono
quelle previste dal citato decreto legislativo n. 195 del
1995, e successive modificazioni, nonché dalla presente
legge.
Art. 24.
(Autorità militari referenti
dei consigli intermedi).
1. Con uno o più decreti ministeriali emanati
rispettivamente dal Ministro della difesa e dal Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuate, con criteri
interforze, le autorità militari corrispondenti di ciascun
COIR delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare. Con i medesimi decreti è fissata
l'entità minima significativa di personale di ciascuna arma o
ruolo di cui è necessaria la presenza nel territorio di ogni
regione per l'elezione di almeno un rappresentante.
Art. 25.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della
rappresentanza militare, elaborato in conformità alle
disposizioni di cui alla presente legge, d'intesa con l'organo
centrale di rappresentanza militare, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento di
attuazione deve in particolare prevedere il numero di consigli
di base in funzione della unità minima compatibile e della
autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie di
interesse delle rappresentanze militari, nonché la
composizione dei consigli di rappresentanza, garantendo
comunque la presenza, a livello intermedio e centrale, di
almeno un rappresentante donna, ove non eletto. Il regolamento
definisce i procedimenti elettorali e le dotazioni organiche e
il materiale necessario per il funzionamento dei consigli ai
vari livelli.
2. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento
della rappresentanza militare, di cui al decreto del Ministro
della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259, del 4 novembre 1985, è abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il COCER approva, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno statuto per definire le
norme di organizzazione e funzionamento dei vari livelli della
rappresentanza del personale militare.