XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2186




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il ruolo d'onore si applica agli ufficiali, sottufficiali ed alle truppe appartenenti al Corpo militare della Croce Rossa italiana.


Art. 2.

        1. Gli ufficiali del Corpo militare della Croce Rossa italiana possono conseguire l'avanzamento fino al grado di colonnello nel ruolo d'onore.


Art. 3.

        1. Agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo militare della Croce Rossa italiana, per quanto attiene all'avanzamento nel ruolo d'onore, si applicano le disposizioni sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Areonautica militare e dell'Arma dei carabinieri contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113; 31 luglio 1954, n. 599; 12 novembre 1955, n. 1137; 3 febbraio 1957, n. 34; 18 febbraio 1958, n. 160; 27 febbraio 1958, n. 295, e 16 ottobre 1964, n. 1148.


Art. 4.

        1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia retroattiva.



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