XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2186
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il ruolo d'onore si applica agli ufficiali,
sottufficiali ed alle truppe appartenenti al Corpo militare
della Croce Rossa italiana.
Art. 2.
1. Gli ufficiali del Corpo militare della Croce Rossa
italiana possono conseguire l'avanzamento fino al grado di
colonnello nel ruolo d'onore.
Art. 3.
1. Agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo militare
della Croce Rossa italiana, per quanto attiene all'avanzamento
nel ruolo d'onore, si applicano le disposizioni sullo stato
degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina militare, dell'Areonautica militare e dell'Arma dei
carabinieri contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113; 31
luglio 1954, n. 599; 12 novembre 1955, n. 1137; 3 febbraio
1957, n. 34; 18 febbraio 1958, n. 160; 27 febbraio 1958, n.
295, e 16 ottobre 1964, n. 1148.
Art. 4.
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia
retroattiva.