XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2182




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per il monitoraggio dei fenomeni di terrorismo in Italia a decorrere dall'anno 1990, di seguito denominata "Commissione".
        2. In particolare, la Commissione ha il compito di:

            a) monitorare costantemente l'attività dei movimenti eversivi, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati;

            b) svolgere attività di indagine su episodi di terrorismo, attentati, ferimenti e omicidi di natura politica avvenuti in Italia a decorrere dall'anno 1990;

            c) svolgere attività di ricerca sui possibili legami tra il terrorismo contemporaneo e i movimenti e gli episodi del terrorismo dei due decenni precedenti;

            d) indagare sulle connessioni tra il terrorismo italiano e quello internazionale;

            e) verificare permanentemente lo stato della lotta al terrorismo;

            f) accertare eventuali inadempienze da parte di apparati, strutture, organizzazioni dello Stato, o di persone ad essi appartenenti, nella lotta al terrorismo.


Art. 2.

        1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
        2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dal suo insediamento, presentando una relazione al Parlamento sulle risultanze della propria attività.
        3. Il presidente della Commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.


Art. 3.

        1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione stessa.
        3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.
        4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.


Art. 4.

        1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
        2. Alla Commissione non può essere opposto segreto di Stato, d'ufficio, professionale o bancario, sui procedimenti oggetto dell'attività di inchiesta.
        3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
        4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni, salvo che la notizia abbia rilievo ai fini dell'indagine.

Art. 5.

        1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di tutela dell'indagine, ritiene di non potere derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
        2. Quando gli atti o i documenti di cui al comma 1 siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.
        3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


Art. 6.

        1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
        3. Le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.


Art. 7.

        1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
        2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.


Art. 8.

        1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.


Art. 9.

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Art. 10.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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