XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2182
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è
istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per il
monitoraggio dei fenomeni di terrorismo in Italia a decorrere
dall'anno 1990, di seguito denominata "Commissione".
2. In particolare, la Commissione ha il compito di:
a) monitorare costantemente l'attività dei
movimenti eversivi, anche tramite la costituzione di una
apposita banca dati;
b) svolgere attività di indagine su episodi di
terrorismo, attentati, ferimenti e omicidi di natura politica
avvenuti in Italia a decorrere dall'anno 1990;
c) svolgere attività di ricerca sui possibili
legami tra il terrorismo contemporaneo e i movimenti e gli
episodi del terrorismo dei due decenni precedenti;
d) indagare sulle connessioni tra il terrorismo
italiano e quello internazionale;
e) verificare permanentemente lo stato della lotta
al terrorismo;
f) accertare eventuali inadempienze da parte di
apparati, strutture, organizzazioni dello Stato, o di persone
ad essi appartenenti, nella lotta al terrorismo.
Art. 2.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre
anni dal suo insediamento, presentando una relazione al
Parlamento sulle risultanze della propria attività.
3. Il presidente della Commissione presenta al Parlamento
ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.
Art. 3.
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da
quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascuna componente politica costituita in
gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui
al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano
necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di
cessazione del mandato parlamentare dei membri della
Commissione stessa.
3. Il presidente della Commissione è scelto di comune
accordo tra i Presidenti delle due Camere, al di fuori dei
componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e
dell'altro ramo del Parlamento.
4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e
due segretari.
Art. 4.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria,
per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Alla Commissione non può essere opposto segreto di
Stato, d'ufficio, professionale o bancario, sui procedimenti
oggetto dell'attività di inchiesta.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non
sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni, salvo che la notizia abbia rilievo ai
fini dell'indagine.
Art. 5.
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e
inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,
per ragioni di tutela dell'indagine, ritiene di non potere
derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice
di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.
Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria
provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. Quando gli atti o i documenti di cui al comma 1 siano
stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte
delle competenti Commissioni di inchiesta, tale segreto non
può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla
Commissione di cui alla presente legge.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in
ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.
Art. 6.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione
o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne
viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni,
le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento
di inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a
chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del
procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano
previste pene più gravi.
Art. 7.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
componente può proporre la modifica del regolamento.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
Art. 8.
1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che
ritenga necessarie.
Art. 9.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.