XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2181
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva
delle persone disabili č autorizzata la concessione alla
Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo
straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivitā culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivitā culturali,
regolamenta, con proprio decreto, l'attivitā della FISD quale
Comitato paraolimpico nazionale, per la gestione delle
attivitā paraolimpiche in armonia con le deliberazioni e gli
indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.