XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2181




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili č autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivitā culturali, regolamenta, con proprio decreto, l'attivitā della FISD quale Comitato paraolimpico nazionale, per la gestione delle attivitā paraolimpiche in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.



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