XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2176
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277,
è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e
segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle
circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al
presente testo unico.
3. In ogni circoscrizione, il totale dei seggi è
attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei
quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior
numero dei voti".
Art. 2.
1. L'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277,
è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i
cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e
promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale, e lo esprime su
apposita scheda recante il cognome ed il nome di ciascun
candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi
dell'articolo 18, comma 1.
3. I contrassegni che contraddistinguono il
candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda,
lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato,
accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere
uguale".
Art. 3.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il coordinamento delle vigenti disposizioni
elettorali relative alla elezione della Camera dei deputati,
secondo i princìpi ed i criteri direttivi desumibili dalla
presente legge.