XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2176




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1 - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
            2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
            3. In ogni circoscrizione, il totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti".


Art. 2.

        1. L'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
            2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, e lo esprime su apposita scheda recante il cognome ed il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
            3. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale".


Art. 3.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il coordinamento delle vigenti disposizioni elettorali relative alla elezione della Camera dei deputati, secondo i princìpi ed i criteri direttivi desumibili dalla presente legge.



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