XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2171
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 7 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
"La delibera di acquisizione di terreni al patrimonio
comunale ai sensi del terzo comma deve essere corredata
dall'esatta indicazione metrica e grafica dell'area acquisita
e dai criteri di calcolo seguiti.
Nessuna acquisizione di aree può essere effettuata:
a) quando l'opera abusiva consista in una
elevazione;
b) quando la proprietà comunale delle aree da
acquisire a norma del capo II del titolo VII del libro III
del codice civile non possa essere che in comunione indivisa,
con il trasgressore o con terzi".
Art. 2.
1. L'alinea del primo comma dell'articolo 31 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e
di altre opere che risultino essere state eseguite:".
2. Le costruzioni e le altre opere di cui all'alinea del
primo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, devono
essere state ultimate entro i sei mesi antecedenti la data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"Il parere di cui al primo comma non deve essere richiesto
qualora il vincolo sia stato imposto successivamente alla data
certa della ultimazione delle opere".
Art. 4.
1. L'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative per
abusivismo edilizio già riscosse dai comuni successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, è decurtato dell'oblazione di cui all'articolo 34 della
medesima legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni.
2. All'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Se l'opera è stata realizzata in zona sottoposta a
vincolo ambientale e ha ottenuto il parere favorevole dalle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, la
somma totale da corrispondere è moltiplicata per tre".
Art. 5.
1. Le domande di concessione o di autorizzazione in
sanatoria, di cui al primo comma dell'articolo 35 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, devono
essere presentate al comune interessato entro il termine
perentorio di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Per le costruzioni ed altre opere ultimate entro il 31
dicembre 1993, la cui licenza, concessione o autorizzazione
sia annullata ovvero sia dichiarata decaduta o inefficace
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, il termine di centoventi giorni di cui al secondo comma
dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, inizia a
decorrere dal giorno della notificazione o della
comunicazione, alla parte interessata, del relativo
provvedimento.
Art. 6.
1. Gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi
dell'articolo 17, e del secondo comma dell'articolo 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non
sia stata ancora dichiarata, sono convalidati di diritto. Ove
la nullità sia stata dichiarata con decisione trascritta, gli
effetti di questa possono essere annullati, anche da una sola
delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di
cui al secondo comma dell'articolo 40 della citata legge n. 47
del 1985, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre
trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro,
calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al
presente articolo, è decurtato l'importo eventualmente già
versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.
Art. 7.
1. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della
presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri
previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere
l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale di
terreni e manufatti disposte in attuazione dall'articolo 7,
terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la
cancellazione delle relative trascrizioni dal pubblico
registro immobiliare dietro esibizione di certificazione
comunale attestante l'avvenuta sanatoria. Quando il comune,
all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, ha già
disposto dell'immobile acquisito per opere di utilità
pubblica, può negare la sanatoria ed evitare la restituzione,
disponendone l'espropriazione per pubblica utilità e
corrispondendo il relativo indennizzo. Il decreto di
espropriazione deve comunque essere notificato a pena di
decadenza entro e non oltre la scadenza del termine di cui al
diciottesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47. In tale ipotesi le somme già versate
dall'interessato a titolo di oblazione e di contributo di
concessione devono essere restituite contestualmente alla
notifica del decreto di espropriazione.