XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2171




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il terzo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

        "La delibera di acquisizione di terreni al patrimonio comunale ai sensi del terzo comma deve essere corredata dall'esatta indicazione metrica e grafica dell'area acquisita e dai criteri di calcolo seguiti.
            Nessuna acquisizione di aree può essere effettuata:

                a) quando l'opera abusiva consista in una elevazione;

                b) quando la proprietà comunale delle aree da acquisire a norma del capo II del titolo VII del libro III del codice civile non possa essere che in comunione indivisa, con il trasgressore o con terzi".


Art. 2.

        1. L'alinea del primo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

        "Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state eseguite:".

        2. Le costruzioni e le altre opere di cui all'alinea del primo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, devono essere state ultimate entro i sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Il parere di cui al primo comma non deve essere richiesto qualora il vincolo sia stato imposto successivamente alla data certa della ultimazione delle opere".


Art. 4.

        1. L'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative per abusivismo edilizio già riscosse dai comuni successivamente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è decurtato dell'oblazione di cui all'articolo 34 della medesima legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni.
        2. All'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Se l'opera è stata realizzata in zona sottoposta a vincolo ambientale e ha ottenuto il parere favorevole dalle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, la somma totale da corrispondere è moltiplicata per tre".


Art. 5.

        1. Le domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui al primo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, devono essere presentate al comune interessato entro il termine perentorio di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Per le costruzioni ed altre opere ultimate entro il 31 dicembre 1993, la cui licenza, concessione o autorizzazione sia annullata ovvero sia dichiarata decaduta o inefficace successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di centoventi giorni di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, inizia a decorrere dal giorno della notificazione o della comunicazione, alla parte interessata, del relativo provvedimento.


Art. 6.

        1. Gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17, e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, sono convalidati di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con decisione trascritta, gli effetti di questa possono essere annullati, anche da una sola delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della citata legge n. 47 del 1985, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro, calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo, è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.


Art. 7.

        1. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale di terreni e manufatti disposte in attuazione dall'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni dal pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta sanatoria. Quando il comune, all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, ha già disposto dell'immobile acquisito per opere di utilità pubblica, può negare la sanatoria ed evitare la restituzione, disponendone l'espropriazione per pubblica utilità e corrispondendo il relativo indennizzo. Il decreto di espropriazione deve comunque essere notificato a pena di decadenza entro e non oltre la scadenza del termine di cui al diciottesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. In tale ipotesi le somme già versate dall'interessato a titolo di oblazione e di contributo di concessione devono essere restituite contestualmente alla notifica del decreto di espropriazione.



Frontespizio Relazione